Art. 5.
  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile  resta  estranea  ad  ogni  rapporto  contrattuale
scaturito  dalla  applicazione  della  presente  ordinanza e pertanto
eventuali  oneri  derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi
sono da intendersi a carico del soggetto attuatore.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola