(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
REGOLAMENTO  RECANTE  LA  DISCIPLINA  DELLE  GARANZIE  DI TRASPARENZA
   DELL'AZIONE  AMMINISTRATIVA DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
   E IL GAS
                               Capo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Nel presente regolamento:
      a) l'espressione  "Autorita'"  indica l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
      b) l'espressione  "Responsabile  del  procedimento"  indica  il
responsabile del procedimento di accesso;
      c) l'espressione  "Ufficio"  indica  le  Aree,  i  Servizi,  le
Divisioni,  gli  Uffici  o  comunque  qualsiasi  unita' operativa che
compone la struttura dell'Autorita'.
                               Art. 2.
                               Oggetto
    2.1.  L'Autorita'  con il presente regolamento detta disposizioni
sulla   pubblicita'   degli   atti   e   dei  provvedimenti  adottati
nell'esercizio  delle  proprie  competenze  e garantisce l'accesso ai
documenti  da  essa  formati  o  comunque  rientranti  nella  propria
disponibilita',   con  le  sole  eccezioni  definite  negli  articoli
seguenti.
    2.2. Il presente regolamento, in particolare:
      a) individua   i   provvedimenti   dei  quali  e'  disposta  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino dell'Autorita'
o con altre modalita';
      b) riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Autorita';
      c) individua  le  categorie  di documenti amministrativi di cui
alla  lettera  b), sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto, del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
      d) determina le misure organizzative occorrenti per l'esercizio
del   diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  formati  o
rientranti   nella   disponibilita'   dell'Autorita',  in  attuazione
dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 3.
      Pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'Autorita'
    3.1.  La  pubblicita' delle deliberazioni a carattere generale e'
assicurata  attraverso  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  di  cui all'art. 2, comma 26,
della legge n. 481/1995, e nel sito internet dell' Autorita'.
    3.2.   Gli  atti  adottati  dall'Autorita'  nell'esercizio  delle
funzioni  consultive  e  propulsive  di  cui  all'art.  2,  comma 6 e
all'art.  2,  comma  12,  lettera  a),  della legge n. 481/1995, sono
pubblicati nel Bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della medesima
legge e nel sito internet dell'Autorita'.
    3.3.  I  pareri  obbligatori  o facoltativi, nonche' le proposte,
resi  nell'ambito  di  procedimenti  per  l'adozione di provvedimenti
intestati  ad  amministrazioni terze sono pubblicati con le modalita'
indicate   nel   comma   3.2.   La  pubblicazione  e'  rinviata  alla
pubblicazione  del provvedimento cui l'atto si riferisce o esclusa in
tutto  o  in parte, qualora, l'amministrazione cui e' intestato detto
provvedimento  faccia  formale  richiesta  in  tal  senso entro venti
giorni dal ricevimento dell'atto dell'Autorita', con riferimento alla
tutela  degli  interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241 del
1990.
                               Capo II
                         DIRITTO DI ACCESSO
                               Art. 4.
               Principi generali in materia di accesso
    4.1.  E'  riconosciuto  l'accesso  agli  atti  e ai provvedimenti
formati  dall'Autorita' o comunque dalla stessa stabilmente detenuti,
con  le  sole  limitazioni di cui agli articoli seguenti, ai soggetti
direttamente   coinvolti   o   comunque   titolari  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante, nonche' ai portatori di interessi pubblici
o  privati  ed  alle  associazioni  interessate  dall'emanazione  del
provvedimento.  L'accesso  e'  riconosciuto  in misura corrispondente
all'interesse  giuridico  fatto  valere  dall'istante e tenendo conto
dell'interesse di eventuali controinteressati.
    4.2.  L'accesso  e'  riconosciuto,  ai sensi di cui al comma 4.1,
anche   nel   corso  dell'istruttoria  dei  procedimenti  volti  all'
emanazione degli atti e provvedimenti.
                               Art. 5.
       Principi generali in materia di esclusione dall'accesso
    5.1. A norma dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352, l'esclusione di atti e
documenti   dall'accesso,   prevista  dal  presente  regolamento,  e'
limitata  a  quanto  necessario  per la tutela degli interessi di cui
all'art.  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' consentita
quando  la  tutela  stessa  puo'  essere  efficacemente raggiunta con
l'esclusione parziale o il differimento dell'accesso.
    5.2. Restano salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione
previsti   dall'ordinamento,   nonche'  di  esclusione  dall'accesso,
previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 244.
                               Art. 6.
                          Accesso informale
    6.1. Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante
richiesta rivolta al responsabile del procedimento. Questa richiesta,
ove  possibile,  e' esaminata immediatamente e senza formalita' e, se
accolta,   e'   assolta   mediante  indicazione  della  pubblicazione
contenente  quanto  richiesto,  esibizione dell'atto o del documento,
ovvero,  estrazione  di  copie dello stesso, previo, in questo ultimo
caso, il rimborso delle spese di cui al successivo art. 10.
    6.2.  La  richiesta  puo' essere soddisfatta in ogni forma, anche
diversa da quella cartacea.
                               Art. 7.
                           Accesso formale
    7.1.  Quando  non  e'  possibile  l'accoglimento  immediato della
richiesta    in   via   informale   oppure   quando   sorgono   dubbi
sull'accessibilita' o sull'ammissibilita' della richiesta, il diritto
di accesso si esercita in via formale.
    7.2.  Nel  caso  di  cui al comma 7.1, il richiedente compila una
richiesta   su   apposito   modulo   prestampato  dell'Autorita',  da
presentarsi debitamente compilato al responsabile del procedimento.
    7.3.  L'interessato deve specificare gli estremi degli atti e dei
documenti  o  comunque  gli  elementi  che  ne  consentano la precisa
individuazione, l'interesse che motiva la richiesta, le modalita' con
cui  intende  esercitare  l'accesso,  le  proprie  generalita' e, ove
occorra, i propri poteri rappresentativi.
    7.4.  Nel  caso  provenga  da una pubblica amministrazione, da un
ente,  da un'impresa o da un'associazione, la richiesta e' presentata
dal   titolare   dell'ufficio  interessato  o  dal  responsabile  del
procedimento,    ovvero    dal   legale   rappresentante   dell'ente,
dell'impresa  o  dell'associazione  o  da persona fornita di apposita
procura.
    7.5.  Le  richieste  per  via postale, telefax o con altri mezzi,
sono  indirizzate  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas,
piazza Cavour 5, 20121 Milano.
    7.6.  Ai  fini  della decorrenza del termine di trenta giorni, di
cui  all'art.  25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 fa fede
il timbro a data dell'Autorita' apposto su di essa nel giorno del suo
arrivo.
    7.7.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta,  comunque pervenuta, sia
irregolare  o  incompleta, il responsabile del procedimento e' tenuto
entro  dieci  giorni  a  darne comunicazione al richiedente con mezzo
idoneo ad accertarne la ricezione.
    7.8.  In  questo  caso, il termine di trenta giorni decorre dalla
data di presentazione della richiesta perfezionata.
                               Art. 8.
       Accoglimento o rigetto dell'istanza di accesso formale
    8.1.  Il  responsabile  del procedimento comunica, con ogni mezzo
idoneo  ad  accertarne  la ricezione, notizia dell'accoglimento o del
rigetto  dell'istanza  di  accesso  formale. In caso di accoglimento,
sono  indicati  l'Ufficio  presso cui recarsi per prendere visione ed
eventualmente estrarre copia del documento, l'orario durante il quale
puo'  avvenire  l'accesso  ed  ogni altra informazione necessaria per
poter  concretamente  esercitare  tale  diritto.  L'eventuale rigetto
dell'istanza deve essere motivato.
    8.2.  Fatte  salve  le  eccezioni  di  legge  o  di  regolamento,
l'accoglimento  dell'istanza  di  accesso ad un documento comporta la
facolta'  di  accesso  agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti al medesimo procedimento.
                               Art. 9.
                        Visione dei documenti
    9.1.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Esso ha luogo presso
l'Ufficio  indicato  nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle
ore   di   ufficio  ed  alla  presenza  di  impiegato  o  funzionario
dell'Autorita'.
    9.2.  Il  richiedente  e'  identificato mediante esibizione di un
valido   documento   di   riconoscimento  e,  ove  occorra,  mediante
produzione  di  idonea  documentazione.  Il  richiedente  puo'  farsi
sostituire  da  persona  da  lui  indicata a mezzo di delega cui deve
essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
    9.3.  E' vietato asportare i documenti, tracciare scritte o segni
su di essi o alterarli in qualunque modo.
    9.4. Qualora sia possibile, la tutela degli interessi di cui agli
articoli  12  e  seguenti  del  presente  regolamento  e'  assicurata
mediante  limitazione  del  diritto  di  accesso  a  quelle parti dei
documenti  la  cui  visione  o estrazione non comporti il pregiudizio
degli interessi medesimi.
    9.5.   Il   responsabile   del   procedimento  verifica  se,  con
riferimento   al   caso   concreto   ed  all'interesse  fatto  valere
dall'istante,  l'accesso  puo'  essere  esercitato  nella forma della
visione  diretta  dell'atto,  senza  estrazione di copia, quando tale
modalita'   risulti   comunque   idonea   a   soddisfare  l'interesse
dell'istante  e  consenta  una  migliore  utilizzazione delle risorse
dell'ufficio.
                              Art. 10.
                         Estrazione di copia
    10.1.  Il  rilascio  di copie di atti o documenti amministrativi,
compresi quelli di natura fotocinematografica ed elettromagnetica, e'
soggetto   al   pagamento  dei  soli  costi  di  riproduzione,  senza
corresponsione  di  ulteriori  oneri,  ad  eccezione  dei  diritti di
ricerca  e  visura  e  dell'imposta  di bollo per le copie dichiarate
conformi all'originale.
    10.2.  I  rimborsi  per  il rilascio di copie sono commisurati ai
costi  di  riproduzione e sono determinate periodicamente, unitamente
ai diritti di ricerca e visura, con delibera del Collegio.
    10.3. Il pagamento dei rimborsi e dei diritti di ricerca e visura
viene    effettuato   secondo   modalita'   definite,   con   propria
determinazione, dal Direttore generale.
                              Art. 11.
                     Responsabile per l'accesso
    11.1.  Responsabile del procedimento di accesso e' il direttore o
funzionario  preposto o, su designazione di questo, altro funzionario
addetto  all'Ufficio  competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
    11.2.   Il   responsabile  provvede  entro  trenta  giorni  sulla
richiesta di accesso.
                              Capo III
          ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
                              Art. 12.
                Categorie di documenti inaccessibili
              per motivi di ordine e sicurezza pubblica
    12.1.  In  relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e
l'ordine  pubblico,  sono sottratte all'accesso le seguenti categorie
di documenti:
      a) atti  e  documenti  concernenti  la  sicurezza degli edifici
destinati  a  Sede  o  Uffici  dell'Autorita', l'organizzazione ed il
funzionamento  dei  servizi  di  sicurezza  in  occasione  di  visite
ufficiali   di  autorita'  civili  o  militari  o  di  audizioni  dei
rappresentanti  di  associazioni  o  di  organismi,  la sicurezza del
sistema informativo e di comunicazione dell'Autorita';
      b) atti  e  documenti  concernenti  la  sicurezza personale dei
componenti  l'Autorita', nonche' dei dirigenti, funzionari, impiegati
e collaboratori dell'Autorita' medesima;
      c) atti  e  documenti  relativi  alle  modalita' di trattazione
delle   informazioni  e  delle  comunicazioni  che  debbono  rimanere
riservate;
      d) atti  e  documenti  concernenti  la  sicurezza  delle  fonti
energetiche e dei relativi impianti.
                              Art. 13.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
              di tutela delle relazioni internazionali
    13.1.  In  relazione  all' esigenza di salvaguardare le relazioni
internazionali,  sono  sottratti  all'accesso i documenti inerenti ai
rapporti tra l'Autorita' e l'Unione europea nonche' tra l'Autorita' e
gli organi di altri Stati od organizzazioni internazionali, dei quali
non sia stata autorizzata la divulgazione.
                              Art. 14.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
    14.1.  In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza
di   soggetti  diversi  dal  richiedente  l'accesso,  sono  sottratte
all'accesso,  salvo  quanto  previsto  al  successivo  comma 14.2, le
seguenti categorie di documenti:
      a) documentazione  matricolare,  rapporti  informativi  e  note
caratteristiche del personale dell'Autorita';
      b) accertamenti medico-legali e documenti concernenti la salute
e le condizioni psico-fisiche delle persone;
      c) documentazione    concernente    o   comunque   connessa   a
procedimenti   penali,   disciplinari,  amministrativi,  contabili  o
giurisdizionali in genere del personale dell'Autorita';
      d) documenti  amministrativi  riguardanti  le  retribuzioni o i
compensi   corrisposti   a   singoli,   documentazione   attinente  a
provvedimenti      individuali,     accertamenti     ispettivi     ed
amministrativo-contabili, per la parte relativa ad aspetti della vita
privata delle persone;
      e) documentazione   relativa   alla   situazione   finanziaria,
economica  e  patrimoniale  di  persone, imprese o gruppi di imprese,
comunque   utilizzata  ai  fini  dell'attivita'  istituzionale  dell'
Autorita';
      f) documentazione,  comunicazioni, dichiarazioni, rese anche in
sede   di  audizione,  contenenti  informazioni  coperte  da  segreto
commerciale,  industriale  o  aziendale  o  delle  quali, comunque, i
rispettivi  titolari  chiedano  formalmente,  e  l'Autorita' disponga
motivatamente, la segretazione in tutto o in parte;
      g) segnalazioni   o   denunce  di  inadempimenti  o  violazioni
nell'espletamento  di  attivita'  nei settori dei servizi di pubblica
utilita'  soggetti  alla vigilanza dell'Autorita', limitatamente alla
parte che consente l'individuazione del soggetto reclamante.
    14.2.  Con  riferimento  all'esigenza  di  cui  al comma 14.1, e'
comunque  garantita  agli  interessati  la  visione e l'estrazione di
copia  degli  atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
In  tal  caso  il  diritto di accesso e' consentito nei limiti in cui
cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.
                              Art. 15.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
          di segretezza e riservatezza dell'amministrazione
    15.1.  In  relazione  alle  esigenze  correlate  alla  tutela del
segreto  d'ufficio  od  alla  salvaguardia  delle informazioni aventi
comunque  natura confidenziale o riservata sono sottratti all'accesso
le seguenti categorie di documenti:
      a) convenzioni  o  accordi  tra  l'Autorita' ed altre pubbliche
amministrazioni,  per  i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra
amministrazione alla divulgazione;
      b) dati,   notizie  ed  informazioni  acquisiti  dall'Autorita'
nell'esercizio delle sue attribuzioni o di cui ciascun dipendente sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni;
      c) atti  e  corrispondenza  inerente alla difesa dell'Autorita'
nella fase precontenziosa o contenziosa;
      d) bozze o appunti illustrativi di atti o provvedimenti;
      e) verbali  delle  riunioni  dell'Autorita', nella parte in cui
riguardino  l'adozione  di  atti  sottratti  all'accesso  a norma dei
precedenti articoli.
                              Art. 16.
                      Differimento dell'accesso
    16.1.  Il  responsabile del procedimento ha facolta' di differire
l'accesso  ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi
possa   compromettere  o  gravemente  ostacolare  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
    16.2. Il responsabile del procedimento ha inoltre la possibilita'
di differire l'accesso qualora le istanze si riferiscano a:
      a) documentazione    relativa   alle   procedure   concorsuali,
selettive   o   di   avanzamento   del   personale  dipendente,  fino
all'esaurimento dei relativi procedimenti;
      b) segnalazioni,   atti   o   esposti   informali  di  privati,
associazioni,  organizzazioni sindacali o di categoria, fino a quando
in ordine ad essi non sia conclusa la necessaria istruttoria;
      c) procedimenti  di scelta del contraente per acquisto di beni,
forniture   e   servizi,   fino   alla  loro  conclusione,  salvo  la
segretazione  anche  successiva  nei  casi  di  brevetto  o privativa
industriale.
    16.3  L'atto che dispone il differimento ne indica la durata e le
motivazioni.
                               Capo IV
                         DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 17.
                         Disposizioni finali
    17.1.   L'espressione   "Regolamento"   indica   il   regolamento
concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), approvato con
deliberazione 11 dicembre 1996, n. 05/1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  93  del  22  aprile  1997  e
successivamente  modificato e integrato con deliberazione 20 febbraio
2001, n. 26/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  69 del 23 marzo 2001 (di seguito: il Regolamento), nel quale sono
disciplinate   le   forme  di  esternazione  delle  deliberazioni  di
carattere generale dell'Autorita'.
    17.2. L'art. 6, comma 4, del regolamento e' abrogato.
    17.3.  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet dell'Autorita'
nonche'  nell'apposito  bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.