Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Differimento termini ossigeno disciolto
  1.  Il  termine  per  l'applicazione  della disciplina prevista dal
decreto-legge  13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e'
differito al 31 dicembre 2003.
((     1-bis.   I   programmi   di  interventi  urgenti  a  stralcio,
accompagnati  dal  piano  finanziario ed economico elaborato ai sensi
dell'articolo  141,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano e
inviati  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  12  giugno 1993, n. 185,
          reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
          8   giugno  1982,  n.  470,  concernente  attuazione  della
          direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque
          di balneazione".
              -  Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 141, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001):
              "4.  Per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari in
          materia  di  fognatura,  collettamento e depurazione di cui
          agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
          1999,  n.  152,  e  successive  modificazioni, le autorita'
          istituite  per  gli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui
          all'art.  8  della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
          caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
          predispongono,  entro  novanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ed attuano un programma di
          interventi  urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
          quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
          5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
          risultino  inadempienti,  sono  sostituite,  anche ai sensi
          dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
          come  modificato  dall'art.  2  del  decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali,
          su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri".