Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
  Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1,
che  abbiano  ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica
ai  sensi  degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.