Art. 5.
                Modalita' di emanazione della tabella
  Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito
il  comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il
parere  delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria
volta  ad  accertare,  attraverso  una  valutazione comparativa delle
domande,  la rilevanza e la qualita' delle attivita' gia' svolte e la
loro efficacia rispetto alle finalita' della legge.
  Il   citato  decreto  ministeriale  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.