Art. 5. Modalita' di emanazione della tabella Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualita' delle attivita' gia' svolte e la loro efficacia rispetto alle finalita' della legge. Il citato decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.