Art. 6.
                       Validita' della tabella
  La  tabella  ha  la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a
revisione con la medesima procedura.
  L'erogazione del finanziamento e' disposta su base annuale, sentito
il  predetto  comitato,  previa presentazione di relazioni analitiche
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  e sulla programmazione
dell'anno  in  corso,  corredate  dai  bilanci e dalla documentazione
contabile delle spese sostenute.
  Il  servizio  per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di
ricerca   effettua   il   controllo   della   documentazione  e  cura
l'istruttoria da sottoporre al comitato ai fini della quantificazione
del  contributo che, comunque, non puo' eccedere la somma equivalente
al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.