Art. 6. Validita' della tabella La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a revisione con la medesima procedura. L'erogazione del finanziamento e' disposta su base annuale, sentito il predetto comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute. Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non puo' eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.