IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art.
109  con  il  quale  e'  stato  istituito un apposito fondo presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di
incentivare   misure  ed  interventi  di  promozione  dello  sviluppo
sostenibile;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'art.
62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n.
388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio definisca il programma
annuale  di  utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo
sottoponga all'approvazione di questo Comitato;
  Considerato che gli articoli 62 della legge n. 448/2001 e 109 della
legge  n.  388/2000  identificano  le  materie  a  cui  devono essere
destinati  gli  interventi  finanziati  dal  suddetto  Fondo  e,  nel
contempo,  stabiliscono  che nel programma devono essere individuati,
oltre ai settori prioritari di intervento, le specifiche tipologie di
azione,  i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le
modalita'  per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno,
le  categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' di verifica del
programma medesimo;
  Considerato  che, ai sensi del citato art. 62, punto 3, lettera b),
sono  individuati  quali  settori  prioritari di intervento la difesa
idrogeologica,  la  promozione di migliori tecnologie e la promozione
di  strumenti  integrati  di gestione e riqualificazione territoriale
nonche' l'elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita';
  Ritenuto  di  poter individuare, quali misure di intervento, quelle
indicate nel programma allegato;
  Ritenuto che la misura 3 del programma "la promozione della ricerca
di  base  e  applicata", pur non essendo esplicitamente inclusa nelle
materie  prioritarie  individuate  dal  legislatore,  costituisce  la
necessaria misura propedeutica allo sviluppo delle azioni inerenti il
minor uso delle risorse naturali, la riduzione del consumo di risorse
idriche  e  il potenziamento dell'innovazione tecnologica finalizzata
alla protezione dell'ambiente;
  Considerato  che  l'importo  iniziale  previsto dall'art. 109 della
citata  legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86 euro (150 miliardi di
lire),  e'  stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire)
dalla  legge  9 marzo  2001,  n. 49, di conversione del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1;
  Preso  atto che il programma 2001 del Fondo rispetta interamente le
integrazioni  previste  dal  legislatore con l'art. 62 della legge n.
448/2001 e demanda, altresi', la scelta delle specifiche tipologie di
azione  da  finanziare,  nonche'  le  condizioni  e  le modalita' per
l'attribuzione e
l'erogazione  delle forme di sostegno relativamente alla misura 1, ad
intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
il  Ministero  per  le  politiche agricole e forestali; relativamente
alle  misure  2 e 3, a bandi pubblici per soggetti pubblici e privati
e,  infine, relativamente alle misure 4 e 5, a bandi pubblici per gli
enti locali;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmessa con nota GAB/2001/14757 del 31 dicembre 2001;
                              Delibera:
  1. E' approvato il programma di attivita' per l'anno 2001 del Fondo
per  la  promozione  dello  sviluppo sostenibile per un valore pari a
72.303.965,87  euro  di  cui  all'allegato  A)  che costituisce parte
integrante della presente delibera.
  2.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
presentera'  al  comitato,  entro  il 30 giugno 2002, il programma di
attivita'  2002,  che sara' formulato in un'ottica di continuita' con
gli  interventi  di  cui  al  programma  approvato  con  la  presente
delibera.   In  occasione  della  presentazione  del  programma  2002
verranno indicati, in modo puntuale, anche i soggetti beneficiari, le
condizioni  e  le modalita' di attuazione delle attivita' in itinere,
di cui al programma 2001, che si intendono proseguire. I programmi di
attivita' relativi agli anni successivi saranno presentati secondo le
scadenze previste dal legislatore.
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
verifica  la  corretta  e tempestiva attuazione delle iniziative e la
valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali.
  4.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto
conto  dei  risultati  conseguiti,  relaziona annualmente al comitato
sull'utilizzo  del  Fondo  e  sull'eventuale recupero delle somme non
utilizzate,  anche  ai  fini  della  proposta  del programma relativo
all'annualita' successiva.
    Roma, 28 marzo 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 168