Art. 2. 1. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 e' calcolato sui ricavi, derivanti dalle attivita' elencate nello stesso art. 1, che risultano dall'ultimo bilancio di esercizio concluso entro il 31 dicembre 2001. 2. Il contributo e' versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi, ed e' fatto affluire al capo X, capitolo 3694, art. 8, di cui al decreto 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro. 3. Il pagamento del contributo puo' essere effettuato direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124 T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. E' in ogni caso fatto obbligo di indicare, quali che siano le modalita' di versamento prescelto, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.