Art. 2.
  1. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 e' calcolato
sui  ricavi,  derivanti dalle attivita' elencate nello stesso art. 1,
che  risultano  dall'ultimo  bilancio  di esercizio concluso entro il
31 dicembre 2001.
  2.  Il  contributo e' versato alla sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  competente  secondo  il  domicilio fiscale dei soggetti
stessi, ed e' fatto affluire al capo X, capitolo 3694, art. 8, di cui
al decreto 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro.
  3.  Il pagamento del contributo puo' essere effettuato direttamente
allo  sportello  della  sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124 T,
ovvero  a  mezzo  del  servizio  dei  conti  correnti postali, previa
compilazione  del bollettino di conto corrente postale gia' intestato
alla  medesima  tesoreria. E' in ogni caso fatto obbligo di indicare,
quali  che  siano  le  modalita'  di  versamento prescelto, il codice
fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.