Art. 3. 1. I soggetti obbligati al versamento del contributo comunicano all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, entro il 15 settembre di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente: a) il codice fiscale; b) i ricavi iscritti a bilancio sui quali viene calcolato il contributo; c) gli altri ricavi iscritti a bilancio sui quali non e' dovuto il contributo; d) l'ammontare del contributo versato; e) gli estremi del versamento effettuato. 2. I soggetti obbligati indicano, distintamente per il settore dell'energia elettrica ed il gas, l'attivita' prevalente esercitata, nell'ambito degli elenchi delle attivita' di cui all'art. 1.