Art. 3.
  1.  I  soggetti  obbligati  al versamento del contributo comunicano
all'Autorita'   per   l'energia   elettrica   ed  il  gas,  entro  il
15 settembre di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente:
    a) il codice fiscale;
    b) i  ricavi  iscritti  a  bilancio  sui quali viene calcolato il
contributo;
    c) gli  altri  ricavi iscritti a bilancio sui quali non e' dovuto
il contributo;
    d) l'ammontare del contributo versato;
    e) gli estremi del versamento effettuato.
  2.  I  soggetti  obbligati  indicano,  distintamente per il settore
dell'energia  elettrica ed il gas, l'attivita' prevalente esercitata,
nell'ambito degli elenchi delle attivita' di cui all'art. 1.