IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Anwar Hlehil, nato a Zefat (Israele) il
29 maggio  1967,  cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   39  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
31 agosto  1999,  n.  394, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi  al  rilascio  del  titolo abilitativo per l'esercizio della
professione di avvocato in Italia;
  Considerato   che   il   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
professionale  israeliano di orech din (avvocato) dal 31 maggio 1994,
come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele;
  Preso  atto  che il richiedente ha conseguito il titolo di "Dottore
in  giurisprudenza"  in  data  16 ottobre  1992, presso l'Universita'
degli studi di Camerino;
  Visto  il  certificato  rilasciato  al sig. Hlehil dall'Universita'
Ebraica  di  Gerusalemme  in data 1 giugno 1992, ai sensi della legge
israeliana del collegio degli avvocati del 1961;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 marzo 2002;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visto  l'art.  3,  comma 4 del decrerto legisaltivo n. 286/1998 che
prevede  la  definizione  annuale delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

                              Dichiara

che  non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Hlehil Anwar,
nato  a  Zefat (Israele) il 29 maggio 1967, cittadino israeliano, del
titolo  abilitativo  per l'esercizio della professione di avvocato in
Italia,  fatto  salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai
sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione  prodotta,  dovra'  essere  presentata  alla  Questura
territorialmente   competente   per   l'apposizione   del  nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
  Successivamente  al  conseguimento  del  permesso  di  soggiorno in
Italia,  il  sig.  Hlehil  potra'  richiedere  a  questo Ministero il
rilascio   del   decreto   di   riconoscimento   del  proprio  titolo
professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione
all'albo degli avvocati in Italia.
  Il  riconoscimento  sara'  subordinato  al superamento di una prova
volta  ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della
seguente  materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di
svolgimento   della   prova   sono   indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione.
    Roma, 3 luglio 2002
                                          Il direttore generale: Mele