Articolo 5

Il  presente  decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito
degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare
sulla documentazione trasmessa.

Il  presente  decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

	Roma, 1 luglio 2002

                                                  IL DIRETTORE: SPITZ