Articolo 3

Contro  l'iscrizione  dei  beni  negli  elenchi  di cui all'art. 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.