Art. 2 Trasferimento delle risorse 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, connesse al personale di cui al precedente articolo 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia. 2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 il personale e le risorse finanziarie sono trasferiti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano con norma di attuazione. Roma, 10 aprile 2002 Il Ministro della salute SIRCHIA Il Ministro della giustizia CASTELLI Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 168