Art. 2
                     Trasferimento delle risorse

1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
assegnate  al  Fondo  sanitario  nazionale  le  risorse  finanziarie,
connesse al personale di cui al precedente articolo 1, iscritte nello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
2.  Ai  sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n.  230  il  personale  e le risorse finanziarie sono trasferiti alle
Regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province autonome di Trento e
Bolzano con norma di attuazione.
    Roma, 10 aprile 2002

                      Il Ministro della salute
                               SIRCHIA
                     Il Ministro della giustizia
                              CASTELLI
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              FRATTINI
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 168