Art. 10. 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato: a reperire i finanziamenti necessari nell'ambito dei fondi attualmente non programmati a valere sulle risorse per le "aree depresse" e destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale di programma per l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135 del 6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione delle somme necessarie sono effettuate dal commissario delegato con il piano di cui all'art. 2; ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti alla regione Umbria sulla base dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilita' speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.