Art. 10.

  1.  Per  far  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della
presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato:
    a  reperire  i  finanziamenti  necessari  nell'ambito  dei  fondi
attualmente  non  programmati  a  valere  sulle  risorse per le "aree
depresse"  e  destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale
di  programma  per  l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135
del  6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000
e  n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione
delle  somme  necessarie sono effettuate dal commissario delegato con
il piano di cui all'art. 2;
    ad  utilizzare  le  risorse  finanziarie  spettanti  alla regione
Umbria  sulla  base  dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  2.  Il  commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle
lettere  a)  e  b),  comma  1,  del  presente  articolo ai competenti
Ministeri   che   provvedono   al   trasferimento   dei  fondi  sulla
contabilita' speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le
esigenze di intervento.