(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                                           alla delibera n. 10/02/CIR

Consultazione  pubblica  sulle  modalita'  e  la  composizione  di un
network cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione
dei  prezzi  massimi di interconnessione praticati dagli operatori di
                       rete fissa notificati.

                   Documento per la consultazione

                             L'AUTORITA'

    in  attuazione di quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS,
"Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di
parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori
aventi  notevole  forza  di  mercato  nella  telefonia  fissa"  ed in
particolare, dall'art. 3, comma 1:
    "L'Autorita',  al  fine  di  promuovere una maggiore efficienza e
trasparenza   delle   condizioni  competitive,  stabilisce  entro  il
30 ottobre  2002,  anche  all'esito di una consultazione pubblica, le
modalita'  e  la  composizione  di  un network cap con l'obiettivo di
disporre  entro  il  1  gennaio  2003 di un sistema di programmazione
della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione."
    ha  avviato, in occasione della riunione della Commissione per le
infrastrutture   e  le  reti  del  26 giugno  2002,  un  procedimento
sull'introduzione di un sistema di programmazione della riduzione dei
prezzi   massimi  di  interconnessione,  che  si  conclude  entro  il
31 dicembre 2002.
    Cio' premesso, l'Autorita', ai sensi della delibera n. 278/99 del
20 ottobre  1999,  "Procedura  per  lo  svolgimento  di consultazioni
pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine
di  acquisire  elementi  di  informazione,  documentazione  e singole
posizioni  dei  diversi soggetti interessati in merito alle tematiche
inerenti al procedimento sopra indicato;
                               Invita
    i soggetti titolari di licenza individuale;
    altri   soggetti   che   fruiscono  delle  condizioni  economiche
dell'Offerta di interconnessione di riferimento;
    le associazioni portatrici di interessi pubblici;
    altri soggetti potenzialmente interessati,
a  far  pervenire  all'Autorita'  una  comunicazione  concernente  la
propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.
    Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul
network  cap"  nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto
rispondente,  dovranno  essere  fatte pervenire entro sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del presente documento nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  tramite  raccomandata  con
ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
      Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento
regolamentazione  -  Att.ne  ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del
procedimento  - Centro direzionale Isola B5 - Torre Francesco - 80143
Napoli.
    E'  gradito  l'anticipo  delle  comunicazioni,  entro il medesimo
termine,  anche  in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
regolamentazione@agcom.it,  recando  in  oggetto  la  dicitura  sopra
indicata.
    Le  comunicazioni  dovranno  essere strutturate seguendo l'ordine
impostato  nella  sezione  "Domande  per la consultazione pubblica" e
dovranno altresi' contenere le osservazioni del soggetto rispondente,
in   maniera  puntuale  e  sintetica  sugli  argomenti  di  interesse
indicati.
1. Il  quadro  normativo e regolamentare concernente il controllo dei
prezzi dei servizi offerti dagli operatori notificati.
    L'Autorita'   esercita   i  suoi  poteri  di  regolamentazione  e
controllo  dei  prezzi  degli  operatori  notificati in base a quanto
stabilito  dall'art.  1,  comma  6,  lettera c), n. 14 della legge n.
249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.
    L'Autorita'  svolge attivita' di continuo monitoraggio dei prezzi
praticati   dagli   operatori   notificati   e   adotta  i  necessari
provvedimenti  laddove sul mercato non vigano condizioni di effettiva
concorrenza. Al fine di garantire condizioni concorrenziali l'art. 4,
comma  9,  della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce infatti che
"L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i
provvedimenti   necessari   ad  assicurare  condizioni  di  effettiva
concorrenza".
    L'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 prescrive
che  "l'Autorita' al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la
promozione  della  concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonche'
adeguati  livelli di qualita' (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce
e  aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base,
i  parametri  e  gli altri elementi di riferimento per determinare le
tariffe  di  cui  ai  commi  17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in
modo   da   assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del  servizio  e
l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale".
    Relativamente  alle  tariffe  di  interconnessione,  l'Autorita',
inoltre,  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7 "definisce
criteri  obiettivi  e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe
massime,  per  l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione".
    L'art. 3, comma 1, della delibera n. 152/02/CONS prevede, infine,
che l'Autorita' stabilisca "entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito
di  una  consultazione pubblica, le modalita' e la composizione di un
network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un
sistema  di  programmazione  della  riduzione  dei  prezzi massimi di
interconnessione".
2. Finalita' dell'introduzione di un meccanismo di network cap.
    In  un  mercato  concorrenziale  l'efficienza  conseguibile dagli
operatori nella riduzione dei costi di produzione e l'applicazione di
prezzi   orientati  ai  relativi  costi  si  verifica  attraverso  la
pressione generata dai liberi meccanismi di mercato.
    In  presenza  di un solo operatore di rete fissa notificato quale
avente  notevole  forza di mercato nel mercato dell'interconnessione,
l'introduzione  di  un  sistema  programmato  di  prezzi  massimi  di
interconnessione  praticati  da  tale operatore fornisce un incentivo
alla  riduzione  dei  costi  di  produzione,  lasciando  al  contempo
sufficiente  flessibilita'  a detto operatore nella definizione della
propria politica dei prezzi e garantisce agli operatori interconnessi
una maggiore  prevedibilita'  dei  prezzi, permettendo agli stessi di
meglio pianificare le proprie politiche di mercato.
    In  merito  al  primo  aspetto, il meccanismo di network cap, non
pregiudicando   lo  svilupparsi  della  concorrenza,  si  propone  di
incentivare  l'efficienza  fissando  un tetto massimo programmato dei
prezzi  e  lasciando  libero  l'operatore di rete fissa notificato di
ridurre  i  costi  di produzione senza che ad essi sia correlato, nel
corso del periodo di efficacia del cap, un adeguamento automatico dei
prezzi  dei  servizi  di  interconnessione.  Una  revisione  del cap,
infatti,  sarebbe  effettuata  solo  laddove  si  verifichino  eventi
straordinari    tali    da    comportare   significative   variazioni
nell'andamento dei costi di produzione.
    Il  network  cap  vuole quindi essere uno strumento regolamentare
per  simulare  la  pressione competitiva sull'operatore di rete fissa
notificato  fino  a quando il mercato dei servizi di interconnessione
non  raggiungera' un livello di concorrenza sufficiente a garantire a
tutti   gli  operatori  di  telecomunicazioni  condizioni  economiche
concorrenziali.
    Relativamente   al   secondo   aspetto,   l'attuale  processo  di
presentazione   e  valutazione  dell'Offerta  di  riferimento  (OIR),
necessariamente articolato e complesso, non garantisce agli operatori
alternativi    che   utilizzano   i   servizi   di   interconnessione
dell'operatore  di  rete  fissa  notificato  le  migliori  condizioni
operative,   in   particolare   per   quanto   riguarda   la  propria
programmazione delle spese e degli investimenti. L'introduzione di un
sistema  di riduzione dei prezzi massimi di interconnessione fornisce
quindi   a   tali  operatori,  da  un  lato,  un  migliore  orizzonte
previsionale    relativamente    all'evoluzione    dei    prezzi   di
interconnessione,    garantendo    comunque   condizioni   economiche
competitive  e,  dall'altro,  la  possibilita' di pianificare in modo
efficiente  i propri investimenti e valutare con sufficiente anticipo
i costi relativi all'acquisto di servizi di interconnessione.
    Infine,  la  prevista  introduzione  di  una metodologia di costo
basata  sui  costi incrementali di lungo periodo, a partire dal 2003,
che  a  regime  potra'  costituire  di  per  se'  un  elemento  utile
all'aumento  della  concorrenzialita'  nel  mercato,  trova  un utile
complemento  nell'implementazione  di  un  meccanismo di network cap.
Quest'ultimo  rende,  infatti, maggiormente  flessibile la fissazione
dei  prezzi  dei  beni intermedi, sia pure all'interno di un percorso
evolutivo  predefinito;  in  una  fase  di  passaggio  da  un sistema
contabile  sostanzialmente  incentrato  sui  costi  storici  verso un
sistema  basato sui costi correnti e incrementali, l'introduzione del
network  cap  aiuta  a  mantenere  valutazioni  corrette  per  quanto
riguarda  i  rendimenti  attesi degli investimenti salvaguardando gli
incentivi  degli  operatori  alla  creazione  e al mantenimento delle
dotazioni infrastrutturali.
    3.  Il modello di riferimento di un meccanismo di network o price
cap.
    La legge n. 481/1995 definisce, all'art. 2, commi 17, 18 e 19 gli
elementi per la costruzione del modello di price cap. In particolare,
il  comma  18  fissa  i parametri sui quali basare l'applicazione del
metodo price cap per la determinazione delle tariffe, ovvero:
      a) tasso  di  variazione  medio  annuo  riferito ai dodici mesi
precedenti  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT;
      b) obiettivo  di variazione del tasso annuale di produttivita',
prefissato per un periodo almeno triennale.
    Inoltre,   il  comma  19  determina  ulteriori  elementi  per  la
determinazione dei parametri del price cap:
      a) recupero  di  qualita'  del  servizio  rispetto  a standards
prefissati per un periodo almeno triennale;
      b) costi  derivanti  da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  o  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      c) costi   derivanti   dall'adozione  di  interventi  volti  al
controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse.
    L'Autorita',  con  la  delibera  n.  171/99  del  28  luglio 1999
relativa  all'introduzione  del price cap per la regolamentazione dei
prezzi  di  telefonia  vocale  offerti  da  Telecom Italia, ha inteso
seguire  le indica-zioni fornite dalla legge n. 481/1995, da un lato,
determinando  la  composizione  del paniere dei servizi sottoposti al
price cap e, dall'altro, definendo il vincolo di riduzione del tipo:
                                IPC-X
dove  IPC  (Indice  dei  prezzi al consumo) rappresenta la variazione
percentuale  su  base  annua  dell'indice dei prezzi al consumo delle
famiglie  di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di
variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi di fonia vocale.
    Tale  struttura  del price cap puo' essere variata dall'Autorita'
alla  luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di
eventi  straordinari,  di mutamenti nelle normative o nella struttura
del servizio universale.
    Dalla  struttura generale del price cap deriva quella del network
cap che, a differenza del precedente, prende in considerazione i beni
intermedi  necessari per la produzione del servizi finali all'utente.
Infatti,  con  il  network  cap  si fornisce, all'operatore che offre
servizi  di interconnessione a prezzi basati su una data struttura di
costi,  un  incentivo per la riduzione di tali prezzi nella direzione
di una maggiore efficienza.
4. Domande per la consultazione pubblica.
    Relativamente  alla  modalita'  e  composizione di un network cap
relativo  all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi
massimi  di  interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa
notificati,   si  richiedono  valutazioni  in  merito  alle  seguenti
tematiche:
      4.1.  Modalita' di introduzione di un sistema di programmazione
della   riduzione   annuale   dei   valori   massimi  dei  prezzi  di
interconnessione.
      4.2.  Identificazione  dei  servizi  di  interconnessione,  tra
quelli  elencati  nella  vigente  Offerta di riferimento, che possono
essere  inclusi  all'interno di uno o piu' panieri per l'introduzione
di   un   sistema   di   programmazione   dei   prezzi   massimi   di
interconnessione.
      4.3.  Composizione del paniere unico (o dei panieri) di servizi
di   interconnessione  e  valutazione  sull'eventuale  necessita'  di
assegnazione  di  pesi  ai  servizi  appartenenti  ad  un determinato
paniere.
      4.4.  Identificazione  di  eventuali specifici servizi che, che
all'interno  del paniere o dei panieri, necessitano di un appropriato
livello di sub-cap.
      4.5.  Criteri  di fissazione del prezzo iniziale dei servizi ai
quali si applica il network cap.
      4.6.   Possibili   criteri   di  determinazione  del  tasso  di
variazione  annuale del cap del paniere (o dei panieri) di servizi di
interconnessione quali ad esempio:
        tasso  di  variazione  medio annuo dei prezzi al consumo (IPC
rilevato dall'ISTAT);
        tasso  annuale  di  produttivita'  (X  annuo),  relativamente
all'offerta di servizi di rete (interconnessione), specificando quali
valutazioni  oggettive  portino  alla  definizione  di un dato valore
della X.
      4.7.  Possibilita'  di  applicare,  in caso di adozione di piu'
panieri, differenti tassi di variazione annuale del cap per i singoli
panieri,  in  funzione  del  livello  di  concorrenzialita'  cui sono
soggetti i servizi componenti un determinato paniere.
      4.8.  Decorrenza  e  durata  del  network cap e possibilita' di
rivedere  la  composizione del paniere (o dei panieri) ed i parametri
con  riferimento,  tra  l'altro,  a  significativi  cambiamenti nella
struttura  dei  costi,  al  manifestarsi  di  eventi imprevedibili ed
eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli
obblighi relativi al servizio universale.
      4.9.  Definizione delle modalita' di applicazione e di verifica
del  network  cap, con riferimento all'introduzione di meccanismi per
un'equa  distribuzione  nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo
previste,   in  analogia  con  quanto  stabilito  dalla  delibera  n.
847/00/CONS, relativamente al price cap.
      4.10. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione
delle  offerte  di  riferimento,  in relazione ai servizi inclusi nel
network cap.
    E'  gradito  ogni altro commento rilevante ai fini della presente
consultazione, nonche' l'invio di note illustrative in merito ai temi
della stessa.
    Le  comunicazioni,  ai  sensi  della  delibera  dell'Autorita' n.
278/99,  non  precostituiscono  alcun  titolo,  condizione  o vincolo
rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorita' stessa, e
sono trattate dall'Autorita' con la massima riservatezza.
    Si  prega  di  dare  evidenza,  nelle  comunicazioni, delle parti
riservate  ai  fini  dell'accessibilita' a terzi della documentazione
inviata, con le relative motivazioni.
    Una  sintesi  delle risultanze della consultazione e' pubblicata,
al  termine  dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino
ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' medesima.