L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 2 luglio 2002,
    Premesso che:
      in data 30 maggio 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito: l'Autorita) ha adottato la deliberazione 30 maggio
2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  147  del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01),
recante  criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e  il  dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali
di  gas  naturale  liquefatto  (di  seguito:  Gnl),  e che sono stati
riscontrati errori materiali nel testo;
    Ritenuto  che  sia  necessario  provvedere  alla  rettifica degli
errori materiali riscontrati;
                              Delibera:
    Di rettificare con riferimento alla deliberazione 30 maggio 2001,
n. 120/01:
      l'art.  4,  comma 4.3, lettera e), sostituendo il valore "5,46"
con il valore "6,06";

         ---->  Vedere formule di pag. 25 della G.U.  <----

    l'articolo   15,   comma  15.11,  sostituendo  l'espressione  "ai
precedenti  commi 6, 7 e 8" con l'espressione "ai precedenti commi 8,
9 e 10".
    Di   pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  internet
dell'Autorita'    per    l'energia    elettrica   e   il   gas   (www
autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione;
    Di  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
la versione emendata della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  ed il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, come risultante dalle
rettifiche di cui sopra e riportate in allegato come parte integrante
della presente deliberazione (allegato A);
    Di conferire mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.
      Milano, 2 luglio 2002
                                                 Il presidente: Ranci