(all. 1 - art. 1)
                                                   Allegato A

   Criteri  per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl
-  Deliberazione  27  giugno  2001,  n.  120/01,  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas, come modificata dalla deliberazione 2
luglio 2002, n. 127/02 della stessa Autorita'.

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

   Nella riunione del 30 Maggio 2001;

   Premesso che:

   -  l'articolo  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio
  2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme
  comuni   per   il   mercato  interno  del  gas  naturale,  a  norma
  dell'articolo  41  della  legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito:
  decreto   legislativo   n.   164/00)   prevede,  tra  l'altro,  che
  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita)
  determina  le  tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas
  naturale,  in  modo  da  assicurare  una  congrua remunerazione del
  capitale   investito,   tenendo   conto  della  necessita'  di  non
  penalizzare    le    aree    del   Paese   con   minori   dotazioni
  infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
   -  l'articolo  23,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 164/00
  prevede  che  "le  tariffe  per il trasporto tengono conto in primo
  luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in
  secondo  luogo  della quantita' trasportata indipendentemente dalla
  distanza;  le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di
  gasdotti  sono  determinate  in  relazione ai punti di entrata e di
  uscita  da  tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in
  misura   equilibrata,   al  fine  di  attenuare  le  penalizzazioni
  territoriali";
   -  l'articolo  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00
  prevede,  tra  l'altro,  che  l'Autorita'  determina le tariffe per
  l'utilizzo  dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua
  remunerazione  del  capitale  investito  e  che tali tariffe devono
  permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti
  per il potenziamento delle capacita';
   -  l'articolo  18,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 164/00
  prevede  che  alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e
  di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei
  soggetti  che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai
  fini del bilanciamento del sistema;
   la  previsione  di  condizioni  di  economicita' e di redditivita'
  delle  imprese  nelle  determinazioni  tariffarie  e'  un principio
  adottato  dall'Autorita'  in precedenti provvedimenti, nei quali e'
  stato  seguito  il  criterio  del  costo  standard,  richiamato nel
  documento  per  la  consultazione,  "Tariffe  per  l'utilizzo delle
  attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento,  di  stoccaggio  e dei
  terminali   di  Gnl  del  sistema  nazionale  del  gas",  approvato
  dall'Autorita'  in  data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per
  la consultazione del 24 ottobre 2000);
   -  l'Autorita',  anche in accordo con quanto e' stato segnalato da
  diversi  operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificita' delle
  infrastrutture   relative   alle   attivita'   di  trasporto  e  di
  dispacciamento  di  gas  naturale e di rigassificazione di Gnl, sia
  l'innovazione  tecnologica  in corso e attesa nella realizzazione e
  nell'esercizio  di  tali infrastrutture, determinano costi diversi,
  poco   prevedibili   e  difficilmente  riconducibili  a  condizioni
  standard;
   -  la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto
  il  contestuale  avvio  di  un  procedimento  per  la formazione di
  provvedimenti  in  tema  di  accesso  e utilizzo delle attivita' di
  trasporto  e  di  dispacciamento  e  dei  terminali  di  Gnl, delle
  relative  tariffe  e  criteri  per la predisposizione dei codici di
  rete,  allo  scopo  di  definire  le  condizioni del servizio a cui
  l'utente  accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il
  trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei
  terminali di Gnl;
   -  la  complessita'  dei dati e delle informazioni trasmesse dagli
  operatori   con   riferimento   alla   consultazione  afferente  il
  documento,  "Garanzie di libero accesso alle attivita' di trasporto
  e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete
  e  obblighi  dei  soggetti  che svolgono tali attivita'", approvato
  dall'Autorita'  in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la
  consultazione  del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini
  della  formazione  di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5
  del decreto legislativo n. 164/00;
   - la determinazione di previsioni in materia di conferimento della
  capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve
  avvenire  contestualmente  alla  definizione  del nuovo ordinamento
  tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/00;
   - l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dall'1 ottobre
  2001  richiede  che  siano definiti i criteri per la determinazione
  delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale
  e  per  l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che
  le  imprese  e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento
  tariffarlo   nel  corso  del  periodo  di  massimo  utilizzo  delle
  infrastrutture  deputate  alle sopraddette attivita', e cioe' prima
  dell'inizio dell'inverno;

   Visti:
   - la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
   - il decreto legislativo n. 164/00;

   Visti:

- il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
  dell'artigianato   22  dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
  Ufficiale,  Serie  generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito:
  decreto  ministeriale  22  dicembre  2000)  che  individua  la rete
  nazionale di gasdotti;
- la   deliberazione   dell'Autorita'   22  aprile  1999,  n.  52/99,
  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30
  aprile 1999;
- la  deliberazione  dell'Autorita'  22  dicembre  1999,  n.  193/99,
  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28
  dicembre 1999;
- la  delibera  dell'Autorita'  12  ottobre  2000,  n. 186/00 recante
  parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete
  nazionale  di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai
  sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/95;
- la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre 2000, n. 237/00 (di
  seguito:  deliberazione  n.  237/00),  pubblicata  nel  Supplemento
  ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5
  gennaio 2001;
- il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;
- il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

   Considerati  l'esito  del  procedimento avviato con la delibera n.
146/00  ed  in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle
audizioni  speciali relative al documento per la consultazione del 24
ottobre   2000,   sia  le  osservazioni  ricevute  in  seguito  della
diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

   Considerato che:
- gli  elementi  acquisiti  nel corso delle sopraddette consultazioni
  hanno  posto  in  evidenza le caratteristiche di specificita' e non
  agevole   riproducibilita'   delle   infrastrutture  relative  alle
  attivita'  di  trasporto  e  di dispacciamento di gas naturale e di
  rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a
  motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso
  dei prossimi dieci anni e oltre;
- quanto   indicato   nel   precedente   alinea   e  le  esigenze  di
  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  a  elevata  intensita' di
  capitale,  deputate alle attivita' di trasporto e di dispacciamento
  di  gas  naturale  e  di  rigassificazione  di  Gnl,  richiedono un
  ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;

   Considerato   che   le   osservazioni  ricevute  in  seguito  alla
diffusione  del  documento  per  la  consultazione  del 13 marzo 2001
consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e
urgenti   in   materia   di   conferimento   delle  capacita'  e  dei
corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

   Ritenuto   che   determinazioni   tariffarie   che   abbiano  come
riferimento  strutture dei costi riconducibili a condizioni standard,
non  consentano  di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 23,
commi  2  e  3, del decreto legislativo n. 164/00, data la diversita'
delle  condizioni  di  costo  delle infrastrutture esistenti relative
alle  attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
rigassificazione   di   Gnl,   e  delle  infrastrutture  che  saranno
realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;

   Ritenuto  che,  nelle  more  dell'adozione dei codici di rete e di
utilizzo  dei  terminali  di Gnl di cui all'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 164/00, sia urgente:
- prevedere modalita' semplificate e flessibili di accesso ai servizi
  di  trasporto  e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in
  modo  da  favorire  l'adeguamento  delle imprese e degli utenti del
  sistema al nuovo ordinamento tariffario;
- garantire  lo  sviluppo  di  un  mercato  secondario dei servizi di
  trasporto  e  di  dispacciamento  e  di  rigassificazione  di  Gnl,
  assicurandone  la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e
  parita' delle condizioni di accesso al sistema;

Ritenuto che sia opportuno:
- prevedere  un  periodo  di  regolazione  di durata di quattro anni,
  all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione
  delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
  utilizzo   dei   terminali   di  rigassificazione  di  Gnl  vengano
  aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento
  di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese;
- definire criteri per la determinazione del capitale investito netto
  delle   imprese   che   svolgono  l'attivita'  di  trasporto  e  di
  dispacciamento  di  gas  naturale  o  di  rigassificazione  di  Gnl
  attraverso  il  metodo del costo storico rivalutato, al netto degli
  ammortamenti  economico - tecnici e al netto dei contributi versati
  da pubbliche amministrazioni;
- definire  i  costi  riconosciuti per l'esercizio delle attivita' di
  trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
  di  Gnl  con  riferimento  a  ciascuna  impresa,  in relazione alla
  specificita'  delle  infrastrutture  richiamata  in premessa e alla
  necessita'  di  favorirne  lo  sviluppo e la realizzazione da parte
  delle imprese esistenti e di nuove imprese;
- riconoscere  alle  imprese che svolgono le attivita' di trasporto e
  di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attivita'
  di  rigassificazione  di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato
  reale  pre-tasse  rispettivamente  pari al 7,94 per cento e al 9,15
  per cento del capitale investito;
- consentire  alle  imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe
  di  trasporto  e  di  dispacciamento  e di rigassificazione di Gnl,
  correlate  alla capacita' conferita, rispettivamente pari al 67 per
  cento,  in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato,
  e pari al 70 per cento dei costi;
- articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione
  alla  capacita'  conferita per il trasporto sulla rete nazionale di
  gasdotti  nei  punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che
  dai  punti  di  entrata  e  dai  punti  di  uscita  siano  ottenute
  complessivamente quote uguali dei ricavi;
- uniformare  le  tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete
  regionale  di  gasdotti  di ciascuna impresa in tutto il territorio
  nazionale,  con  riduzioni  proporzionali per i punti di riconsegna
  situati  a  meno  di  quindici  chilometri  dalla rete nazionale di
  gasdotti;
- prevedere  nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota
  fissa  a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla
  quale  sia  conseguito  un  ricavo  massimo pari al 3 per cento dei
  costi;
- recuperare  il  rimanente  30  per  cento  dei  costi attraverso un
  corrispettivo    proporzionale   alle   quantita'   trasportate   o
  rigassificate,  attribuendo  all'impresa  che  svolge  attivita' di
  trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione
  di   Gnl   l'eventuale  differenza  tra  il  ricavo  effettivamente
  conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore
  utilizzo delle capacita';

Ritenuto che sia necessario:
- prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento
  di tipo interrompibile;
- determinare  condizioni  tariffarie  per  i  nuovi investimenti che
  tengano conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese
  con  minori  dotazioni  infrastrutturali, ed in particolare le aree
  del Mezzogiorno;

   Ritenuto  che  sia  necessario prevedere condizioni tariffarie per
l'utilizzo  di  terminali  di  Gnl  che ne incentivino lo sviluppo, e
determinino  condizioni  favorevoli alla concorrenza tra terminali di
Gnl all'interno del sistema;
   Ritenuto  che,  al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e
degli   utenti   alle   nuove   regole,   sia   necessario  prevedere
flessibilita'  e  gradualita' nell'applicazione del nuovo ordinamento
tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico - finanziari delle
imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
   Ritenuto  che  sia  urgente  determinare  la quota a copertura dei
costi   di   approvvigionamento   all'ingrosso  della  materia  prima
energetica   utilizzata  di  cui  all'articolo  9,  comma  33,  della
deliberazione   n.   237/00,   ai   fini   della  determinazione  del
corrispettivo  da  applicare  al sensi dell'articolo 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 164/00;

                              DELIBERA

                  TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 1
                             Definizioni

   1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'articolo  2  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione  della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00) e le seguenti definizioni:
a) anno  termico e' il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni
   anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
b) attivita'   di   trasporto  e'  il  servizio  di  trasporto  e  di
   dispacciamento  di  gas  naturale o anche solo di trasporto di gas
   naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di
   coltivazione e le reti di distribuzione;
c) attivita'  di  rigassificazione  di Gnl e' il servizio di scarico,
   stoccaggio  e  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto (di
   seguito: Gnl);
d) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
   istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) condizioni  climatiche  eccezionali  sono le condizioni climatiche
   definite  dall'articolo  R.8  dell'accordo  del  14  ottobre  1996
   siglato tra Snam Spa, Anci, Federgasacqua, Anig ed Assogas;
f) conferimento  e'  l'esito  del processo di impegno di capacita' di
   trasporto  che  individua la quantita' massima di gas, che ciascun
   utente  puo' immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa
   come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
g) impresa  di  trasporto  e'  l'impresa  che  svolge  l'attivita' di
   trasporto;
h) impresa di rigassificazione e' l'impresa che svolge l'attivita' di
   rigassificazione di Gnl;
i) impresa  maggiore e' l'impresa che, avendo la disponibilita' della
   rete  nazionale di gasdotti, svolge l'attivita' di trasporto sulla
   maggior parte della medesima;
j) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra l'1 ottobre
   2001 e il 30 settembre 2005;
k) punta  dei  consumi  e'  la  media  dei  tre giorni consecutivi di
   maggior consumo nel corso dell'anno termico;
l) punto  di consegna e punto di riconsegna sono i punti fisici delle
   reti  nei quali avviene il passaggio di proprieta' o l'affidamento
   in  custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di
   punti  fisici  fra  loro  connessi  a  monte (nel caso di punti di
   consegna),  o  a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale e'
   il caso di impianti di distribuzione interconnessi;
m) punto  di  entrata e' un punto di consegna della rete nazionale di
   gasdotti, o un aggregato di punti di consegna;
n) punto  di uscita e' un punto di riconsegna della rete nazionale di
   gasdotti, o un aggregato di punti di riconsegna;
o) QE e' la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas
   naturale  riconosciuta  nell'ambito  della tariffa di fornitura ai
   clienti  del  mercato  vincolato  di  cui all'articolo 9, comma 3,
   della  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 2000, n. 237/00,
   pari   a   314,8  lire/mc  per  il  bimestre  maggio-giugno  2001,
   sottoposta  ad  aggiornamento  bimestrale  secondo i criteri della
   deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 1999, n. 52/99;
p) rete  e'  un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e
   regionale  ovvero  su scala solo nazionale o regionale a topologia
   connessa;
q) rete  nazionale  di  gasdotti e' la rete di trasporto definita con
   decreto    dei   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato  22  dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
   Ufficiale,  Serie  generale, n. 18 del 23 gennaio 2001, emanato ai
   sensi  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  164/00 (di
   seguito:  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000), e aggiornata ai
   sensi del medesimo articolo;
r) reti  regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo dei
   quali viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo
   2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa
   la rete nazionale di gasdotti;
s) RLc  (c=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
   di rigassificazione di Gnl, imputata alla capacita' del terminale;
t) RLE  (E=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
   di  rigassificazione di Gnl, imputata all'energia associata al Gnl
   rigassificato;
u) RLP   (P=apice)   e'   la  quota  parte  dei  ricavi  relativa  ai
   potenziamenti   ed   estensioni   finalizzati   all'attivita'   di
   rigassificazione  di  Gnl  o  relativa  a  nuovi terminali di Gnl,
   imputata alla capacita' del terminale;
v) RTE (E=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
   di  trasporto  e  di  dispacciamento  di  gas  naturale,  imputata
   all'energia associata ai volumi trasportati;
w) RTF (F=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
   di  trasporto  e  di  dispacciamento  di Gas naturale, imputata in
   misura fissa a ciascun punto di riconsegna;
x) RTN  (N=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
   di  trasporto  e  di  dispacciamento  di  Gas  naturale sulla rete
   nazionale  di  gasdotti,  imputata  alla  capacita'  di  trasporto
   conferita di tale rete;
y) RTNP   (NP=apici)  e'  la  quota  parte  dei  ricavi  relativa  ai
   potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attivita' di trasporto
   e dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti,
   imputata alla capacita' di trasporto conferita di tale rete;
z) RTR (R=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
   di  trasporto  e  di  dispacciamento  di  gas  naturale sulla rete
   regionale  di  gasdotti,  imputata  alla  capacita'  di  trasporto
   conferita di tali reti;
aa) RTRP  (RP=apici)  e'  la  quota  parte  dei  ricavi  relativa  ai
   potenziamenti   ed   estensioni   finalizzati  alle  attivita'  di
   trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulle reti regionali
   di  gasdotti,  imputata  alla  capacita' di trasporto conferita di
   tali reti;
bb) utente  e'  l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita'
   di  trasporto o di rigassificazione per uso proprio o per cessione
   ad altri.

                             Articolo 2
                       Ambito di applicazione

   2.1  Il  presente  provvedimento  si  applica,  per  il periodo di
   regolazione, alle imprese di trasporto e di rigassificazione.
   2.2  Le  tariffe  per l'attivita' o il servizio di trasporto e per
   l'attivita'  o il servizio di rigassificazione di Gnl (di seguito:
   tariffa di trasporto e tariffa di rigassificazione) determinate, a
   partire  dall'anno  termico  2001-2002,  sulla  base  dei  criteri
   fissati  nel  presente  provvedimento  sono  tariffe  massime.  Le
   imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione applicano le
   tariffe,  e  le  eventuali  riduzioni,  assicurando  trasparenza e
   parita' di trattamento tra utenti.

                              TITOLO II
       DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO
                        E DI RIGASSIFICAZIONE

                             Articolo 3
                        Ricavi di riferimento

   3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai
   successivi  articoli  12  e 16, ciascuna impresa che, alla data di
   entrata  in vigore del presente provvedimento, svolge attivita' di
   trasporto  o  di  rigassificazione calcola i ricavi di riferimento
   per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui ai successivi
   articoli  6,  7  e  10, facenti parte della tariffa per l'utilizzo
   delle  reti  di  trasporto e il dispacciamento di gas naturale (di
   seguito:  RT)  e  per l'utilizzo dei terminali di Gnl (di seguito:
   RL)  per l'anno termico 2001 - 2002, secondo le modalita' definite
   nei commi successivi.
   3.2  I  ricavi  di  riferimento  RT  e  RL  vengono calcolati, per
   ciascuna attivita', sommando le seguenti componenti:
a) costi  operativi  riconosciuti  calcolati  ai sensi del successivo
   comma 3;
b) costo    riconosciuto   del   capitale   investito   netto,   pari
   rispettivamente  al  7,94 per cento per l'attivita' di trasporto e
   al 9,15 per cento per l'attivita' di rigassificazione, riferito al
   capitale investito netto calcolato ai sensi dei successivi commi 4
   e 5;
c) ammortamenti  economico  -  tecnici  calcolati  in  relazione alle
   caratteristiche  dei  cespiti  necessari  a ciascuna attivita', ai
   sensi del successivo comma 6.

   3.3  I  costi  operativi di cui al precedente comma 2, lettera a),
comprendono   tutte  le  spese  operative  e  di  carattere  generale
attribuibili    all'attivita'    di   trasporto   o   a   quella   di
rigassificazione,  effettivamente  sostenuti  nell'esercizio  2000  e
risultanti  dai  bilanci  d'esercizio  certificati  delle  imprese di
trasporto  o  delle  imprese  di rigassificazione, al netto dei costi
operativi  attribuibili  ai  ricavi  compensativi  e  alle  attivita'
capitalizzate, comprendendo in particolare:
   a) il costo del personale;
   b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
   c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;
   d) i costi per servizi e prestazioni esterne;
   e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

   3.4  Il capitale investito netto delle attivita' di trasporto o di
rigassificazione  e'  definito  come l'attivo immobilizzato calcolato
secondo  le  modalita' di cui al successivo comma 5, assumendo pari a
zero il capitale circolante netto.
   3.5   Ai   fini   della   determinazione  del  valore  dell'attivo
immobilizzato ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del
presente   provvedimento   svolge   attivita'   di   trasporto  o  di
rigassificazione:

a) individua   gli  incrementi  patrimoniali  annuali  relativi  alle
   immobilizzazioni   presenti  in  bilancio  al  31  dicembre  2000,
   raggruppate  nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli
   interessi  passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede
   di bilancio;
b) rivaluta  i  costi storici degli incrementi di cui alla precedente
   lettera  a)  in  base al deflatore degli investimenti fissi lordi,
   importato nella tabella 2;
c) calcola  il  capitale  investito  lordo delle singole categorie di
   cespiti  come  somma  dei valori risultanti dalle rivalutazioni di
   cui alla precedente lettera b);
d) determina  il  fondo di ammortamento economico - tecnico derivante
   dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla
   precedente  lettera a) rivalutati per le rispettive percentuali di
   degrado, come definite nella lettera seguente;
e) le  percentuali  di  degrado  (PD)  sono calcolate con la seguente
   formula:

                          PD = 2000 - AIP
                              ---------- x 100;
                                  VUT
 dove AIP è l'anno  dell'incremento  patrimoniale e VUT è la vita
 utile  tecnica  individuata  nella  tabella  1  per  le  diverse
 categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
f) calcola,  in  relazione  alla  vita  utile  dei  cespiti, la quota
   imputabile  a  ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto
   versati   da  pubbliche  amministrazioni  per  lo  sviluppo  delle
   infrastrutture  finalizzate  alle  attivita'  di  trasporto  o  di
   rigassificazione,   rivalutata   in   base   al   deflatore  degli
   investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
g) calcola   il  capitale  investito  netto  detraendo  dal  capitale
   investito  lordo  di  cui alla lettera c) il fondo di ammortamento
   economico  -  tecnico  di  cui  alla  lettera  d)  e  la somma dei
   contributi a fondo perduto di cui alla lettera f).
3.6 Ai  fini  della  determinazione  degli  ammortamenti  economico -
   tecnici  riconosciuti annualmente, ciascuna impresa, che alla data
   di  entrata  in vigore del presente provvedimento svolge attivita'
   di trasporto o di rigassificazione:
a) calcola  la  somma  del  capitale  investito  lordo  delle singole
   categorie  di  immobilizzi materiali di cui al precedente comma 5,
   lettera e),
b) calcola  gli  ammortamenti  annui  dividendo  la somma di cui alla
   lettera  a),  per  ogni  categoria,  per  la  vita  utile  tecnica
   riportata nella tabella 1;
c) somma  gli  ammortamenti  annui di cui alla precedente lettera b),
   relativi alle diverse categorie.

   3.7  Per  ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del
presente  provvedimento  svolge  attivita'  di trasporto, i ricavi di
riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:
a) RTE  (E=apice),  pari  al  30  per  cento  di  RT  dell'impresa di
   trasporto;
b) RTF  (F=apice),  pari  al  3  per  cento  di  RT  dell'impresa  di
   trasporto;
c) RTN  e  RTR  (NR=apici), determinati sulla base della ripartizione
   dei    costi   dell'attivita'   di   ciascuna   impresa   relativa
   rispettivamente  alla  rete  nazionale  di  gasdotti  e  alle reti
   regionali,  in  modo  da  corrispondere complessivamente al 67 per
   cento di RT dell'impresa di trasporto.

   3.8  Per  ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento svolge attivita' di rigassificazione, i ricavi
di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RLE  (E=apice),  pari  al  30  per  cento  di  RL  dell'impresa di
   rigassificazione;
b) RLC  (C=apice),  pari  al  70  per  cento  di  RL  dell'impresa di
   rigassificazione.

                             Articolo 4
         Ricavi relativi a nuovi investimenti e altri ricavi

   4.1   Il   riconoscimento   dei   nuovi  investimenti  avviene  in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  e  a
condizioni  che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza
e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicita';
   4.2  Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno, e ogni volta che sia
necessario  apportare  significativi  aggiornamenti,  le  imprese  di
trasporto e le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorita':
a) gli  investimenti  programmati  mediante  un  prospetto riportante
   l'illustrazione   degli  obiettivi,  dei  costi  e  dei  tempi  di
   realizzazione delle opere;
b) le  dismissioni  programmate, con illustrazione dei motivi e della
   valutazione dei cespiti dismessi.

   4.3  Con  riferimento agli investimenti di cui al comma precedente
realizzati  ed  entrati  in  servizio,  e  relativi  agli anni solari
precedenti,  a  partire  dal 2001, riportati sui bilanci pubblicati o
sui  preconsuntivi disponibili, le imprese calcolano RTNP (NP=apici),
RTRP  (RP=apici)  e  RLP  (P=apice), e i corrispettivi integrativi di
trasporto  CVP  (P=apice)  e di rigassificazione CVLP (P=apice), come
segue:
a) RTNP   (NP=apici),   pari  al  7,47  per  cento  degli  incrementi
   patrimoniali relativi alla rete nazionale di gasdotti;
b) RTRP   (RP=apici)   pari   al  7,47  per  cento  degli  incrementi
   patrimoniali relativi alle reti regionali;
c) RLP   (P=apice),   pari   al   9,09  per  cento  degli  incrementi
   patrimoniali relativi ai terminali di Gnl;
d) CVP (P=apice), calcolato dall'impresa maggiore in ragione del 4,98
   per  cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi alla
   rete  nazionale  e  alle  reti  regionali,  diviso  per  l'energia
   associata  ai  volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei
   punti  di  entrata  esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare
   2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ);
e) CVLP  (P=apice),  calcolato  in  ragione  del 6,06 per cento degli
   incrementi  patrimoniali complessivi relativi ai terminali di Gnl,
   diviso  per  l'energia  associata  ai  volumi di Gnl rigassificati
   nell'anno solare 2000, assunta pari a 139,45 petajoule (PJ);

   4.4 I corrispettivi integrativi CVP (P=apice) e CVLP (P=apice)sono
riconosciuti  in modo da avere effetto per un periodo di 6 (sei) anni
dall'anno di entrata in servizio delle opere relative.
   4.5   Gli  utenti  che  hanno  contribuito  finanziariamente  allo
sviluppo  di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari
di  capacita'  di cui al successivo articolo 7, complessivamente pari
almeno  al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti,
rivalutato  in  base  all'indice  dei prezzi dei beni di investimento
pubblicato  dall'Istat  e  ridotto  in  ragione del 2,5 per cento del
valore   iniziale   annuo  a  partire  dall'anno  di  erogazione  del
contributo.
   4.6  In  aggiunta  ai  ricavi di cui al precedente articolo 3 e ai
precedenti  commi  del  presente  articolo  e' consentito, secondo le
modalita' di cui all'articolo 7 un ulteriore ricavo RA, pari al costo
dei  servizi  per  il  bilanciamento  del  sistema,  per  l'ammontare
definito  ai successivi articolo 9, commi 2 e 5, e articolo 11, comma
6.
4.7 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva  realizzazione  degli  investimenti di cui al presente
   articolo;
b) la  corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui
   al   precedente   comma  3,  con  quelli  risultanti  dai  bilanci
   pubblicati, anche preconsuntivi;
c) la   pertinenza   e   la  corretta  imputazione  degli  incrementi
   patrimoniali  di  cui  alla  precedente  lettera  b) rispetto alle
   attivita' svolte.

   4.8   In  caso  di  divergenza  tra  gli  incrementi  patrimoniali
risultanti   dai   preconsuntivi  e  quelli  risultanti  dai  bilanci
pubblicati, le imprese di trasporto o di rigassificazione procedono a
rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone
comunicazione all'Autorita'.

                             TITOLO III
     DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE
                         E DEI CORRISPETTIVI

                             Articolo 5
                 Punti di entrata e punti di uscita

   L'impresa  maggiore,  sentite  le  altre imprese di trasporto o di
rigassificazione,  individua  i  punti  di entrata ed uscita, secondo
criteri  di  trasparenza  e imparzialita', sulla base di aggregazioni
territoriali  caratterizzate  dal minimo interscambio di gas naturale
tra  punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei
corrispettivi  unitari  relativi  a  punti  di  uscita  contigui  non
superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi
CPe  (e=pedice),  e  CPu  (u=pedice),  come  definiti  dal successivo
articolo 6, comma 2.

                             Articolo 6
                        Tariffa di trasporto

   6.1  La tariffa di trasporto T si applica al servizio di trasporto
su base continua e per una durata pari a un anno termico.
   6.2 La tariffa di trasporto T per l'utente che consegna il gas nel
punto  di  entrata  e  e  lo preleva nel punto di uscita u della rete
nazionale di gasdotti e' data dalla seguente formula:


T = (Ke · CPe)+ (Ku · CPu)+ (Kr · CRr)+ CF + E · (CV+CVp);
(e, u, r = pedici)
(p=apice)
dove:

- Ke  (e=pedice)  e'  la  capacita' conferita all'utente nel punto di
  entrata  e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi
  /giorno (mc/g);
- CPe  (e=pedice)  e'  il  corrispettivo unitario di capacita' per il
  trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti
  nel  punto  di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso
  in lire per metro cubo/giorno;
- Ku  (u=pedice)  e'  la  capacita' conferita all'utente nel punto di
  uscita  u  della  rete  nazionale  di  gasdotti,  espressa in metri
  cubi/giorno (mc/g);
- CPu  (u=pedice),  e'  il corrispettivo unitario di capacita' per il
  trasporto   sulla   rete   nazionale   di   gasdotti,  relativo  ai
  conferimenti  nel  punto  di  uscita  u  della  rete  nazionale  di
  gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- Kr  (r=pedice)  e'  la  capacita' conferita all'utente nel punto di
  riconsegna  r  delle  reti regionali di gasdotti, espressa in metri
  cubi/giorno (mc/g);
- CRr  (r=pedice)  e'  il  corrispettivo unitario di capacita' per il
  trasporto  sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto
  di  riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in lire
  per metro cubo/giorno;
- CF  e'  il  corrispettivo  fisso  per  ciascun punto di riconsegna,
  espresso in lire;
- E  e'  l'energia  associata  al  gas  immesso  in rete, espressa in
  gigajoule (GJ);
- CV  e'  il  corrispettivo  unitario variabile, espresso in lire per
  gigajoule;
- CVp  (p=apice) e' il corrispettivo integrativo di cui al precedente
  articolo 4, espresso in lire per gigajoule.

   6.3  I  corrispettivi  unitari  di  capacita'  facenti parte della
tariffa  T  sono  espressi  con riferimento a un metro cubo di gas in
condizioni  standard, ovvero alla pressione assoluta di 1,01325 bar e
alla temperatura di 15 gradi C.
   6.4  Nel  caso  di  servizio di trasporto interrompibile di cui al
successivo  articolo 14, l'impresa di trasporto applica corrispettivi
di  capacita' CPe, CPu, CRr, (e, u, r sono pedici) ridotti rispetto a
quelli  calcolati  secondo le modalita' di cui al successivo articolo
7, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.
   6.5  Alle  capacita'  conferite  sulla rete nazionale e sulle reti
regionali per periodi continuativi inferiori all'anno relativamente a
forniture,  in  nuovi  punti di consegna e riconsegna, sono applicati
corrispettivi  di  capacita'  CPe,  CPu  e  CRr (e, u, r sono pedici)
ridotti  in  proporzione  ai giorni di effettiva disponibilita' della
capacita' conferita.

                             Articolo 7
   Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

   7.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai
successivi articoli 12 e 16:
a) l'impresa  maggiore  calcola  i corrispettivi unitari di capacita'
   CPe  e  CPu (e, u sono pedici) e i corrispettivi unitari variabili
   CV e CVp (p=apice) secondo le disposizioni dei precedenti articoli
   4  e  6  e  dei  successivi  commi 2, 5, 7 e 8, secondo criteri di
   trasparenza e imparzialita';
b) ciascuna   impresa   di  trasporto  calcola  i  corrispettivi  CRr
   (r=pedice) e CF, secondo le disposizioni del precedente articolo 6
   e dei successivi commi 3, 4, e 6;
c) le  imprese  di  trasporto,  tra  le  quali sussistano rapporti di
   controllo  o  collegamento  ai sensi dell'articolo 2359 del codice
   civile, e che svolgono attivita' di trasporto su reti regionali di
   gasdotti   tra   loro   interconnesse,   possono   procedere  alla
   formulazione di una proposta tariffaria congiunta relativamente ai
   corrispettivi  CRr  (r=pedice)  e CF, calcolati in base alla somma
   dei rispettivi RTR (R=apice), RTRP (RP=apici)e RTF (F=apice).

   7.2   Ai  fini  della  formulazione  della  proposta  relativa  ai
   corrispettivi CPe (e=pedice) e CPu (u=pedice) l'impresa maggiore:
a) calcola  i  costi unitari del trasporto Cij (ij=pedici) da ciascun
   punto  di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto
   di  uscita  j, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta
   di  consumo  e  della  capacita'  di  trasporto  in  funzione  del
   diametro,  secondo  un criterio di proporzionalita' diretta con le
   lunghezze  dei Gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso
   un  costo  pari  all'8  per  cento del costo delle tratte percorse
   nella  direzione  del  flusso;  qualora  in un punto di entrata vi
   siano  piu'  punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti
   di  riconsegna,  i  costi  sono  calcolati  come  media  ponderata
   rispetto  alle  capacita'  previste  di consegna o riconsegna alla
   punta dei consumi;
b) calcola  i  valori  dei  corrispettivi unitari in ciascun punto in
   modo  da  minimizzare  la somma delle differenze quadratiche tra i
   corrispettivi  CPi  (i=pedice)  e  CPj  (j=pedice)  e  i costi Cij
   (ij=pedici), secondo il criterio di ottimizzazione:

 ---->  Vedere formule e testo alle pagg. 38 - 39 della G.U.  <----

c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con
   un  unico  corrispettivo  determinato come media dei corrispettivi
   unitari  di  entrata  relativi  ai  singoli  siti  di  stoccaggio,
   ponderata  con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun
   sito;
d) pone  pari  a  zero  il corrispettivo unitario di uscita verso gli
   stoccaggi  di  cui  alla  lettera precedente, qualora la capacita'
   complessivamente   conferita   in  uscita  dalla  rete  verso  gli
   stoccaggi   non   sia   superiore  alla  corrispondente  capacita'
   conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola
   il   corrispettivo  di  entrata  con  riferimento  alla  capacita'
   conferita in uscita.

   7.3   Ai  fini  della  formulazione  della  proposta  relativa  al
corrispettivo CR, ciascuna impresa di trasporto:
a) calcola  il  corrispettivo  unitario  CRr  (r=pedice), per tutti i
   punti  di  riconsegna  che distano almeno 15 chilometri dalla rete
   nazionale  di  gasdotti,  dove  la  distanza  e' assunta pari alle
   lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9;
b) riduce,  per  i  punti  di  riconsegna  che  distano  meno  di  15
   chilometri  dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CRD
   (D=apice)   proporzionalmente  alla  minor  distanza,  secondo  la
   formula:

CRD = D
      -- x CRr;
      15

in CRD D=apice
in CRr r=pedice

dove :

- D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di
  gasdotti, espressa in chilometri, assunta pari alle lunghezze dei
  gasdotti di cui al successivo comma 9.
- CRr (r=pedice) è il corrispettivo per distanze non inferiori
  a 15 chilometri.
c) calcola  i corrispettivi unitari CRr (r=pedice) e CRD (D=apice) in
   modo  che  il  prodotto  di tali corrispettivi moltiplicati per le
   capacita' previste nei punti di riconsegna, non sia superiore alla
   somma  dei  ricavi  di riferimento relativi alla rete regionale di
   gasdotti (RTR + RTRP - FCRt-1) ((R=apice) (RP=apice) (t-1=pedice))
   per  ciascuna  impresa di trasporto, aggiornati per l'anno termico
   di  applicazione  con  i  criteri del successivo articolo 11, dove
   FCRt-1  ((R=apice) (t-1=pedice)) e' il fattore correttivo definito
   al  successivo  articolo  11, comma 2; i corrispettivi unitari CRr
   (r=pedice)  e  CRD  (D=apice)  sono  da  intendersi  al  lordo  di
   eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa.

   7.4  Qualora  sia  la consegna che la riconsegna del gas avvengano
attraverso  le  reti  regionali  di  gasdotti,  si  applica  un unico
corrispettivo CRr (r=pedice).
   7.5 Nel caso in cui l'attivita' di trasporto sia svolta attraverso
la  sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali
di  gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti,
i corrispettivi CV e CVP (P=apice) sono ridotti del 40 per cento.
   7.6  Ciascuna  impresa  di  trasporto definisce, per il primo anno
termico  del  periodo  di regolazione, valori di CF articolati in non
piu' di tre livelli, tenendo conto delle caratteristiche del servizio
reso,  in  modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per
il  numero  di  punti  di  riconsegna  di  ciascuna  impresa  non sia
superiore a RTF (F=apice) di cui al precedente articolo 3.
   7.7 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile
CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo RTE
(E=apice),  di  cui  al  precedente articolo 3, per l'energia immessa
nella  rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti
di stoccaggio nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule
(PJ).
   7.8  Il  corrispettivo  CV  e  il  corrispettivo  integrativo  CVP
(P=apice)  di  cui  ai  precedenti  articoli  4  e  6  sono applicati
all'energia  immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti
di stoccaggio.
   7.9 Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento,  ciascuna  impresa  di  trasporto  pubblica, anche sul
proprio  sito  internet,  un  prospetto  che  riporta  l'elenco delle
lunghezze, espresse in chilometri, dei gasdotti che collegano i punti
di  riconsegna,  raggruppati  per  comune,  alla  rete  nazionale  di
gasdotti.   Negli  anni  successivi  ciascuna  impresa  pubblica  gli
aggiornamenti del prospetto di cui al presente comma entro i quindici
giorni  successivi all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00.

                             Articolo 8
                          Interconnessioni

   8.1  Con  cadenza annuale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di
approvazione  delle  proposte  tariffarie,  ai  sensi  dei successivi
articoli  12  e  16,  le  imprese  di  trasporto,  nei  casi  in  cui
l'attivita'  di  trasporto  sia  svolta attraverso reti interconnesse
gestite  da  piu'  imprese,  definiscono,  in  via  contrattuale,  le
modalita'    per   la   ripartizione   dei   corrispettivi   previsti
dall'articolo  4  e dall'articolo 7 e dei costi e dei ricavi relativi
al  bilanciamento del sistema e alla modulazione di cui ai successivi
articoli  9  e 15, secondo criteri di equita', trasparenza e aderenza
ai costi effettivamente sostenuti.
   8.2  Ai  fini  del  perfezionamento  del contratto di cui al comma
precedente,  le  imprese  di  trasporto  identificano i flussi di gas
naturale sulla rete alla punta di consumo evidenziando l'esistenza di
eventuali  risparmi  di costo dovuti a controflussi di gas, nonche' i
costi  relativi  al  dispacciamento  del  sistema nazionale del gas e
delle porzioni di rete nella disponibilita' di ciascuna impresa.
   8.3 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, e' trasmessa
all'Autorita' entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione.
   8.4  Qualora  i  contratti  di  cui  al precedente comma 1, non si
perfezionino  entro  il  termine  ivi previsto, provvede l'Autorita',
sentite eventualmente le imprese interessate.

                             Articolo 9
         Costi di bilanciamento del sistema e di modulazione

   9.1  Le  imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota
di   clienti   finali   allacciati   alla   porzione  di  rete  nella
disponibilita' di ciascuna:
a) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio
   necessari per il bilanciamento del sistema;
b) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio
   necessari  a  garantire  ai  clienti  non  idonei  direttamente  o
   indirettamente  connessi  alle  proprie reti la disponibilita' dei
   servizi   di  modulazione  stagionale  e  di  punta  stagionale  e
   giornaliera  adeguata  alla  domanda di un anno con inverno rigido
   con  frequenza  ventennale,  di  cui all'articolo 18, comma 1, del
   decreto legislativo n. 164/00.

   9.2  Il costo del servizio di bilanciamento di cui alla lettera a)
del comma precedente e' calcolato in base alle tariffe dei servizi di
stoccaggio  e  costituisce il ricavo RA di cui al precedente articolo
4.
   9.3  Il  costo  dei  servizi di cui alla lettera b) del precedente
comma  1,  nella misura approvata dall'Autorita' con le modalita' dei
successivi  articoli 12 e 16, e' determinato in base alle tariffe dei
servizi  di  stoccaggio,  tenendo  conto del costo del capitale per i
volumi  necessari  di  gas  naturale  valutati al costo QE. Fino alla
determinazione  della  componente  QT  della  tariffa di fornitura ai
clienti  del  mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della
deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, il suddetto
costo  dei  servizi  si intende compreso nella componente transitoria
CMP di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima deliberazione.
   9.4  In  caso di successiva variazione delle tariffe di stoccaggio
di cui ai precedenti commi 2 e 3, le imprese di trasporto procedono a
compensazione  nei  confronti  degli  utenti  entro 180 (centottanta)
giorni dal verificarsi della predetta variazione.
   9.5  Le differenze risultanti dalla diversa valorizzazione del gas
necessario  per  il servizio di modulazione nei confronti dei clienti
non  idonei  alla  data  di  acquisto,  rispetto  alla valorizzazione
risultante   all'1   gennaio   2003,  danno  luogo  a  corrispondenti
variazioni dei ricavi RA dell'anno termico 2003 - 2004.

                             Articolo 10
                     Tariffa di rigassificazione

   10.1  La  tariffa di rigassificazione e' proposta dalle imprese di
rigassificazione  e  articolata  in un corrispettivo dipendente dalla
capacita'  conferita  e  in  un  corrispettivo  dipendente dai volumi
rigassificati.   Le  proposte  tariffarie  assicurano  trasparenza  e
parita' di trattamento tra gli utenti.
   10.2  Le  imprese  di rigassificazione calcolano la tariffa per il
successivo  anno  termico  in  modo  tale che il ricavo derivante dai
corrispettivi  correlati alle capacita' previste non sia superiore ai
ricavi   di   riferimento   relativi   a  ciascun  terminale  di  Gnl
dell'impresa  (RLC  +  RLP  -  FCLt-1) ((C=apice) (P=apice) (L=apice)
(t-1=pedice)),  aggiornati  per  l'anno termico di applicazione con i
criteri  previsti  dal successivo articolo 11, dove FCLt-1 ((L=apice)
(t-1=pedice)) e' il fattore correttivo, ivi definito al comma 2.
   10.3   Il  corrispettivo  variabile  di  rigassificazione  CVL  e'
calcolato  dall'impresa  di  rigassificazione  dividendo i ricavi RLE
(E=apice) di cui al precedente articolo 3 per l'energia rigassificata
nell'anno solare 2000.
   10.4  Al  corrispettivo variabile CVL si aggiunge il corrispettivo
integrativo variabile CVLP (P=apice) di cui al precedente articolo 4.

                             Articolo 11
              Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

   11.1  Negli  anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo,  i  ricavi  sono  aggiornati mediante il metodo del price cap,
applicando ai valori dell'anno precedente le seguenti formule:
a)  RTNt  = RTNt-l (1 + It-l - RP + Y + Q + W); b) RTRt = RTRt-l (1 +
It-l  -  RP  + Y + Q + W); c) RLCt = RLCt-l (1 - It-l - RPL + Y + Q +
W);

(t=pedice) (R=apice) (C=apice) (N=apice) (L=apice)

dove:

- It-l  e'  il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito all'anno
  solare p recedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi
  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati,  rilevato
  dall'Istat;
- RP e' il tasso annuale prefissato di variazione della produttivita'
  per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;
- RPL  (L=apice)  e'  il tasso annuale prefissato di variazione della
  produttivita' per i terminali di Gnl, pari all'1 per cento;
- Y  e'  un  ulteriore  parametro  di variazione dei ricavi che tiene
  conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a
  mutamenti del quadro normativo;
- Q  e'  un  ulteriore  parametro  di variazione dei ricavi che tiene
  conto  di  eventuali  recuperi  di  qualita'  rispetto  a  standard
  prefissati;
- W  e'  un  ulteriore  parametro  di variazione dei ricavi che tiene
  conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda
  e all'uso efficiente delle risorse.

   11.2  Negli  anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo,  ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo
i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

a) il fattore correttivo FCN e' cosi determinato:
FCNt = (REFNt-l - RTNt-l - RTNPt-l - RAt-l - FCNt-l)(1+rt-l);

b) i fattori correttivi FCR sono cosi' determinati:
FCRt = (REFRt-l - RTRt-l - RTRPt-l + FCRt-l)(1+rt-l);

c) i fattori correttivi FCL sono cosi' determinati:
FCLt = (REFLt-l - RTt-l - RTPt-l + FCLt-l)(1 + rt-l) ;

(t-l=pedice)(N=apice)   (NP=apici)   (R=apice)  (RP=apice)  (L=apice)
(P=apice)

dove:

- FCNt  (N=apice  t=pedice),  FCRt  (R=apice t=pedice), FCLt (L=apice
  t=pedice) sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente;
- rt-l  (t-l=pedice)  e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni
  del  tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello
  0,75 per conto;
- REFNt-l (N=apice t-l=pedice), REFRt-l (R=apice t-l=pedice)e REFLt-l
  (L=apice  t-l=pedice)  sono  i ricavi relativi rispettivamente alla
  rete  nazionale  di  gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e al
  terminali  di  Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai
  precedenti  articoli  6 e 7 alle capacita' effettivamente conferite
  ai sensi del successivo articolo 14 per il precedente anno termico;
- FCNt-l  (N=apice  t-l=pedice),  FCRt-l (R=apice t-l=pedice), FCLt-l
  (L=apice  t-l=pedice)  sono i fattori correttivi determinati per il
  precedente anno termico.

   11.3  Negli  anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo,  il  corrispettivo  unitario  variabile  di  trasporto  CV  e'
aggiornato con il metodo del price cap, secondo la seguente formula:
   CVt = CVt-l (1 + I-l - RPV); ((t=pedice) (t-l=pedice) (V=apice))
   dove  RPV  (V=apice)  e' il tasso annuale prefissato di variazione
della  produttivita'  per  la  quota  di  costo correlata all'energia
trasportata, pari al 4,5 per cento;
   11.4 Il corrispettivo fisso CF e' aggiornato per ogni anno termico
del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del price
cap, secondo la seguente formula:
   CFt = CFt-l (1 + It-l - RP); ((t=pedice) (t-l=pedice))
   dove  RP  e'  il  tasso  annuale  prefissato  di  variazione della
produttivita' per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;
   11.5   Il  corrispettivo  variabile  di  rigassificazione  CVL  e'
aggiornato  per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso
il primo, con il metodo del price cap, secondo la seguente formula:
   CVLt = CVLt-l (1 + It-l - RPLV);
   ((t=pedice) (t-l=pedice) (LV=apice))
   dove  RPLV  e'  il  tasso  annuale  prefissato di variazione della
produttivita'   per   la   quota   di   costo  correlata  all'energia
rigassificata, pari al 2 per cento;

   11.6  I  ricavi  derivanti  dai corrispettivi di bilanciamento del
sistema, di cui al successivo articolo 15, sono portati in detrazione
dai    ricavi   RA   per   l'anno   termico   successivo   a   quello
dell'applicazione dei corrispettivi medesimi.
   11.7  Il  valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini
della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione
per  il  periodo  di  regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, e'
dato  dal  valore  riconosciuto  in  sede  di  prima applicazione del
presente  provvedimento, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
lettera  g), al quale sono sommati gli incrementi patrimoniali di cui
al precedente articolo 4 e detratte le quote di ammortamento, nonche'
le  dismissioni  valutate  secondo  i  criteri di cui all'articolo 3,
comma  5.  Tutte le voci precedenti tengono conto dell'inflazione del
periodo di regolazione.
   11.8  Per  le  imprese  che  avviano l'attivita' di trasporto o di
rigassificazione  attraverso  nuove  reti  o  nuovi  terminali di Gnl
entrati   in   esercizio   dopo   la   pubblicazione   del   presente
provvedimento, la definizione del valore del capitale investito netto
riconosciuto  ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto
e  di  rigassificazione  per  il  periodo  di regolazione che decorre
dall'1  ottobre 2005, e' dato dagli incrementi patrimoniali di cui al
precedente articolo 4, al netto dei relativi ammortamenti economico -
tecnici  valutati  secondo  i criteri di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera  b),  e  delle  dismissioni valutate secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 5.
   11.9   L'Autorita'   definisce   il  valore  dei  costi  operativi
riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre
dall'1  ottobre 2005, riconoscendo alle imprese almeno la meta' degli
ulteriori  recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a
quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
   11.10 Ai fini della determinazione delle tariffe per il periodo di
regolazione   che  decorre  dall'1  ottobre  2005,  l'Autorita'  puo'
procedere  a  verifica,  tramite  perizia  del  valore  del  capitale
investito al 31 dicembre 2003 e dei costi operativi del 2003.

                             Articolo 12
        Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

   12.1  Entro  il  28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto
diverse  dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le
informazioni  necessarie  per il calcolo dei corrispettivi unitari di
cui  al  precedente  articolo  7  e per l'individuazione dei punti di
entrata e di uscita di cui al precedente articolo 5.
   12.2  Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto e le
imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita':
a) i  ricavi  RTN  (N=apice),  RTR (R=apice), RLC (C=apice), definiti
   come  al precedente articolo 3, aggiornati in base all'articolo 11
   e relativi al successivo anno termico;
b) i  ricavi  RTNP  (NP=apici),  RTRP  (RP=apici) e RLP (P=apice) e i
   corrispettivi   integrativi   di  trasporto  CVP  (P=apice)  e  di
   rigassificazione   CVLP  (P=apice)  definiti  come  al  precedente
   articolo 4, e relativi al successivo anno termico;
c) un'adeguata     rappresentazione    anche    cartografica    delle
   infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto;
d) una  proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei
   punti  di  uscita  dalla  rete nazionale di gasdotti, nel rispetto
   dell'obbligo  di trasparenza e imparzialita', di cui al precedente
   articolo 5;
e) le  proposte  tariffarie  relative  al  successivo  anno  termico,
   calcolate  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui ai precedenti
   articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui
   agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;
f) le  proposte  relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di
   volume  di gas e ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema
   e di modulazione di cui al precedente articolo 9.

   12.3  Entro il termine di cui al comma precedente, le proposte per
la  definizione  dei  punti  di  entrata ed uscita, dei corrispettivi
relativi   alla  rete  nazionale  di  gasdotti  e  del  corrispettivo
integrativo  di  trasporto CVP, sono presentate dall'impresa maggiore
all'Autorita'  e  comunicate  alle  altre  imprese  di  trasporto, in
quest'ultimo  caso  unitamente  alla documentazione necessaria per la
valutazione delle medesime proposte.
   12.4  Entro  il  30  aprile  di ogni anno, le imprese di trasporto
diverse  dall'impresa  maggiore possono presentare all'Autorita', con
riferimento  alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e
richieste motivate di modifiche.
   12.5  Le  proposte  di  cui  al precedente comma 2, sono approvate
qualora  l'Autorita'  non  si  pronunci  in  senso contrario entro 90
(novanta) giorni dal loro ricevimento.
   12.6  Entro  15 (quindici) giorni dalla data di approvazione delle
tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di trasporto e le imprese
di  rigassificazione  pubblicano,  per  ciascun  punto  di  entrata e
uscita,  i  corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 che
rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
   12.7  Entro  15  (quindici)  giorni dall'applicazione di eventuali
riduzioni  delle  tariffe,  le  imprese  di trasporto e le imprese di
rigassificazione pubblicano, nel rispetto dell'anonimato degli utenti
beneficiari,   dette   riduzioni,  con  indicazione  delle  quantita'
trasportate,  nonche'  delle  capacita' conferite in ciascun punto di
entrata e uscita.
   12.8 Le imprese che avviano l'attivita' di trasporto o l'attivita'
di  rigassificazione  rispettivamente  attraverso  nuove reti o nuovi
terminali  di  Gnl, entrati in esercizio successivamente alla data di
entrata  in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione
all'Autorita'  entro  30  (trenta)  giorni dalla data di inizio delle
attivita'  e determinano le tariffe relative all'attivita' svolta per
il  primo  anno  termico di attivita'. Per il secondo anno termico di
attivita'  ai fini della determinazione delle tariffe si applicano le
disposizioni  di cui al presente articolo considerando, ai fini della
formulazione  delle proposte tariffarie di cui al precedente comma 2,
i ricavi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

                             Articolo 13
                 Attestazione e verifica dei ricavi

   13.1  Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto e
le   imprese   di   rigassificazione  trasmettono  all'Autorita'  una
dichiarazione,  sottoscritta  dal legale rappresentante e certificata
da  una  societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla
legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui ai successivi
commi 2 e 3, conseguiti nel precedente anno termico.
   13.2  La  dichiarazione  di cui al comma precedente da rendersi da
parte delle imprese di trasporto deve indicare:
a) i  ricavi  suddivisi  per  i  corrispettivi  di  cui ai precedenti
   articoli 6 e 7;
b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese derivanti dalle
   interconnessioni   di   cui   al   precedente   articolo   8,  con
   specificazione  dei  ricavi  derivanti da corrispettivi unitari di
   capacita'   e   dei  ricavi  derivanti  da  corrispettivi  unitari
   variabili, di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
c) i  ricavi  derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema
   di cui al successivo articolo 15;
d) per  ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e
   c),  le  relative  capacita'  conferite  e  quantita'  trasportate
   nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

   13.3 La dichiarazione di cui al precedente comma 1, richiesta alle
imprese  di  rigassificazione  deve  indicare  i  ricavi  relativi al
precedente   anno  termico  suddivisi  per  i  corrispettivi  di  cui
all'articolo   10,   con   indicazione   delle   capacita'  conferite
dall'impresa   e  delle  quantita'  rigassificate  nell'anno  termico
precedente.

                              TITOLO IV
   DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITA'
         E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

                             Articolo 14
              Conferimenti della capacita' di trasporto
                e della capacita' di rigassificazione

   14.1  Le imprese di trasporto comunicano mensilmente all'Autorita'
le  capacita'  impegnate e utilizzate nei singoli punti di consegna e
di riconsegna.
   14.2  Fino  all'emanazione  delle disposizioni di cui all'articolo
24,  comma  5,  del  decreto legislativo n, 164/00, e non oltre il 30
settembre  2002,  i  conferimenti  della  capacita' di trasporto e di
rigassificazione  sono  effettuati  secondo le disposizioni dei commi
seguenti.
   14.3  Il  conferimento  della  capacita'  nei  punti di entrata e'
effettuato  dall'impresa  di  trasporto  su base annuale, entro il 15
settembre  di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e
13.  L'utente  della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a
cui detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni
settimana  per  quella  seguente,  secondo  modalita'  concordate con
l'impresa  di  trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita'
articolate  per  ciascun  punto di consegna, dichiarando la capacita'
che  vuole  impegnare,  l'indice  di  Wobbe  e  il  potere calorifico
superiore  del  gas  da  immettere. L'utente conferma ogni giorno per
quello  seguente,  secondo  modalita'  concordate  con  l'impresa  di
trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.
   14.4  Il  conferimento della capacita', anche pro quota, nei punti
di  uscita e di riconsegna e' effettuato dall'impresa di trasporto su
base annuale, semestrale o trimestrale, entro il 15 settembre di ogni
anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della
rete   titolare   del   conferimento  ovvero  l'utente  a  cui  detta
titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana
per  quella  seguente,  secondo modalita' concordate con l'impresa di
trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita' articolate per
ciascun  punto  di  uscita  e  di  riconsegna; l'utente conferma ogni
giorno   per   quello  seguente,  secondo  modalita'  concordate  con
l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.
   14.5  Le capacita' complessivamente conferite a ciascun utente nel
punti   di   entrata   non   possono   essere   superiori   a  quelle
complessivamente  conferite,  anche  pro  quota,  nei punti di uscita
dalla  rete  nazionale di gasdotti. Le capacita' conferite in ciascun
punto  di  uscita  anche  pro quota non possono essere superiori alla
somma  delle  capacita'  conferite  nei  singoli  punti di riconsegna
afferenti  ad  uno  stesso  punto  di  uscita della rete nazionale di
gasdotti.
   14.6  Le  imprese  di  trasporto definiscono, in via contrattuale,
modalita' operative necessarie ai fini del bilanciamento del sistema.
   14.7  Ciascuna  impresa  di  trasporto  applica i corrispettivi di
capacita'  per  la  rete  nazionale di gasdotti, di cui al precedente
articolo 7, sulla base delle capacita' conferite per ciascun punto di
entrata e di uscita.
   14.8  L'impresa  di trasporto applica i corrispettivi di capacita'
per  le  reti  regionali  di cui al precedente articolo 7, sulla base
delle capacita' conferite nei singoli punti di riconsegna.
   14.9  Gli  utenti  possono cedere ad altri e scambiare tra loro la
capacita'   di   cui   dispongono,  dandone  informazione  preventiva
all'impresa di trasporto.
   14.10   In  presenza  di  capacita'  disponibile  e  nel  rispetto
dell'anonimato  degli  utenti  richiedenti, l'impresa di trasporto ha
l'obbligo  di consentire loro lo scambio di capacita' rispettivamente
da un punto di consegna e di riconsegna ad un altro punto di consegna
e  di riconsegna, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui
all'articolo 7.
   14.11  Le  cessioni  e  gli scambi di capacita' di cui al comma 9,
nonche'  le  loro  condizioni economiche, sono comunicati mensilmente
dagli  utenti  interessati  all'Autorita',  che vigila affinche' tali
cessioni  e  scambi  avvengano  in condizioni concorrenziali e non vi
siano  ostacoli  alla parita' di condizioni di accesso al sistema, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.
   14.12   L'impresa  di  trasporto  consente,  nel  corso  dell'anno
termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite:
a) qualora vi sia capacita' disponibile;
b) per forniture in nuovi punti di riconsegna;
c) per  l'avvio  di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di
   nuove importazioni.

   14.13  L'impresa  di  trasporto  consente,  con  cadenza  di norma
trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite
in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti,
ai clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.
   14.14  Le  imprese di trasporto rendono disponibile un servizio di
trasporto   di  tipo  interrompibile,  articolato  secondo  modalita'
concordate  con  gli  utenti,  assicurando  trasparenza  e parita' di
trattamento tra i medesimi.
   14.15   Il   servizio   di   rigassificazione  e'  offerto  previa
prenotazione  su  base annuale della capacita' disponibile, conferita
entro  il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti,
e assicurando la parita' di trattamento tra gli utenti.
   14.16 Per le modalita' di accesso ai terminali di Gnl si applicano
le norme previste per le reti di gasdotti al presente articolo.

                             Articolo 15
           Corrispettivi per il bilanciamento del sistema

   15.1  Fino  all'emanazione  delle disposizioni di cui all'articolo
24,  comma  5, del decreto legislativo n. 164/00, i corrispettivi per
il bilanciamento del sistema sono determinati secondo le disposizioni
dei commi seguenti.
   15.2  Gli  utenti  della  rete nazionale di gasdotti assicurano il
bilanciamento  giornaliero  tra l'energia immessa in rete e l'energia
prelevata   dalla  rete  nei  punti  di  uscita.  E'  consentita  una
tolleranza  in  piu'  o  in meno pari al 15 per cento delle quantita'
immesse rispetto a quelle prelevate.
   15.3  Le  imprese  di  trasporto  sono  tenute a riconsegnare agli
utenti  la  stessa  quantita' di energia da questi ultimi immessa nei
punti  di  entrata,  e  a  informare  gli utenti nel piu' breve tempo
possibile circa le quantita' effettivamente immesse e prelevate.
   15.4  Nel  caso  in  cui,  nell'arco  di  30  (trenta)  giorni, le
quantita'  immesse  dall'utente  nella  rete  di  gasdotti  risultino
inferiori  a  quelle prelevate, l'impresa di trasporto applica a tale
utente:
a) allo  sbilanciamento  non compensato nell'ambito della rete (SNC),
   un corrispettivo pari a QE aumentato del 25 per cento, dove:
- SNC = ?SRN SN/?SN;
- ?SRN  e'  lo  sbilanciamento  negativo  complessivo  della  rete di
  gasdotti;
- SN e' lo sbilanciamento negativo dell'utente;
- ?SN  e'  la  somma  di tutti gli sbilanciamenti negativi registrati
  sulla rete di gasdotti.
b) allo  sbilanciamento  compensato  (SC)  un corrispettivo pari a QE
   aumentato del 15 per cento, dove:
- SC = SN - SNC.

   15.5  Nel  caso  in  cui,  nell'arco  di  30  (trenta)  giorni, le
quantita'  immesse  dall'utente  nella  rete  di  gasdotti  risultino
superiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto riconosce:
a) allo  sbilanciamento  non compensato nell'ambito della rete (SPC),
   un corrispettivo pari a QE diminuito del 20 per cento, dove:
- SPC = ?SRP SP/?SP;
- ?SRP  e'  lo  sbilanciamento  positivo  complessivo  della  rete di
  gasdotti;
- SP e' lo sbilanciamento positivo dell'utente;
- ?SP  e'  la  somma  di tutti gli sbilanciamenti positivi registrati
  sulla rete di gasdotti;
b) allo  sbilanciamento  compensato  (SC)  un corrispettivo pari a QE
   diminuito del 10 per cento, dove:
- SC = SP - SPC.

   15.6 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantita' immesse
dall'utente  nella  rete  di  gasdotti  risultino  inferiori a quelle
prelevate,  oltre  la  tolleranza  di  cui  al  comma 2, l'impresa di
trasporto   applica  a  tale  utente  i  corrispettivi  previsti  dal
precedente comma 4.
   15.7 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantita' immesse
dall'utente  nella  rete  di  gasdotti  risultino  superiori a quelle
prelevate,  al  netto  della tolleranza di cui al precedente comma 2,
l'impresa  di  trasporto  riconosce  a  tale  utente  i corrispettivi
previsti dal comma 5.
   15.8  Nel  caso  in  cui  l'utente  utilizzi  capacita' in entrata
superiore  a  quella  conferita,  l'utente corrisponde all'impresa di
trasporto  un  corrispettivo pari a tre volte l'ammontare annuale dei
corrispettivi  di  capacita'  nel  punto di entrata in cui avviene il
supero di capacita' moltiplicato per la capacita' usata in eccesso.
   15.9  Nel  caso  in  cui  l'utente  utilizzi  capacita'  in uscita
superiore  a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 5 per
cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo
pari:
a) a 1,5 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacita' nel
   punto   di   uscita   in  cui  avviene  il  supero  di  capacita',
   moltiplicato  per  la  capacita'  usata  in  eccesso, per superi a
   partire  dal  5  per  cento  fino  al 15 per cento della capacita'
   conferita;
b) a due volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacita' nel
   punto   di   uscita   in  cui  avviene  il  supero  di  capacita',
   moltiplicato  per  la  capacita'  usata  in  eccesso, per superi a
   partire dal 15 per cento della capacita' conferita.
15.10  Nel  caso  in  cui  l'utente  utilizzi  capacita' nei punti di
   riconsegna  superiore  a  quella  conferita  oltre  la  soglia  di
   tolleranza  del  10 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di
   trasporto  un  corrispettivo pari a 1,25 volte l'ammontare annuale
   dei  corrispettivi  di  capacita'  nel  punto di riconsegna in cui
   avviene  il  supero  di  capacita',  moltiplicato per la capacita'
   usata in eccesso, per superi a partire dal 10 per cento.
15.11  In caso di condizioni climatiche eccezionali, nei limiti delle
   esigenze  di  gestione  e  sicurezza  del  sistema,  l'impresa  di
   trasporto  riconosce  alle imprese di distribuzione del gas per il
   volume  di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del
   loro  sistema  di distribuzione una riduzione dei corrispettivi di
   cui  ai  precedenti  commi 5, 9 e 10, comunque non inferiore al 25
   per cento.
15.12  E'  consentita la stipula di contratti per l'accesso alla rete
   nazionale di gasdotti e alla rete regionale di gasdotti, in deroga
   alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e dal presente
   articolo,  con  l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere
   copia  di  tali  contratti, pena la nullita' dei medesimi entro 15
   (quindici)  giorni dalla stipula, all'Autorita' per la verifica di
   cui al successivo comma 13.
15.13  Entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  dei
   contratti  di cui al precedente comma 12, l'Autorita' verifica che
   le  clausole  ivi  contenute  non  contrastino  con  l'esigenza di
   garantire  la  liberta'  di  accesso  a parita' di condizioni e la
   trasparenza del servizio di trasporto e di dispacciamento del gas,
   e  comunica  ai  soggetti  contraenti,  entro il medesimo termine,
   l'eventuale   esito   negativo  della  verifica  e  le  necessarie
   modifiche  di  dette clausole. Qualora l'Autorita' non si pronunci
   dal  ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12 detti
   contratti si intendono positivamente verificati.

            TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

                             Articolo 16
    Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative
                    all'anno termico 2001 - 2002

   16.1  Per l'anno termico 2001-2002, i calcoli di cui al precedente
   articolo  7  si  effettuano  utilizzando  in luogo delle capacita'
   previste nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna, la media
   tra  la  previsione  relativa alla punta giornaliera di consumo in
   condizioni  climatiche  normali  e  quella  relativa alla punta di
   consumo giornaliera riferita all'inverno con tempo di ritorno pari
   a uno ogni venti anni.
   16.2  Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno
   termico  2001-2002,  le  imprese  di  trasporto  e  le  imprese di
   rigassificazione,  trasmettono all'Autorita' ed alle altre imprese
   che  svolgono  le  medesime  attivita',  entro  30 (trenta) giorni
   dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) i ricavi RTE , RTF, RtN, RTR , RLE , RLC (E F N R C sono apici) di
   cui al precedente articolo 3;
b) la  proposta  relativa alla definizione dei punti di entrata e dei
   punti   di   uscita  dalla  rete  nazionale  di  gasdotti  di  cui
   all'articolo 5, comma 1;
c) le  proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo
   di  regolazione,  calcolate  secondo  le  disposizioni  di  cui ai
   precedenti  articoli  6,  7  e  10  e  nel  rispetto dei ricavi di
   riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;
d) i  requisiti  di  iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di
   modulazione di cui al precedente articolo 9.

   16.3  Le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare
all'Autorita',  entro  15  (quindici)  giorni  dal  ricevimento delle
proposte  argomentate  di  cui  al  comma  precedente, osservazioni e
richieste  di  modifica.  Le  proposte si intendono approvate qualora
l'Autorita'  non  si  pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento delle stesse.
   16.4  Le  imprese  di  trasporto  e le imprese di rigassificazione
pubblicano  anche  mediante  l'utilizzo  dei propri siti internet, le
tariffe  approvate  dall'Autorita'  entro  15 (quindici) giorni dalla
data  della  loro  approvazione.  Le  tariffe rimangono in vigore per
tutto l'anno termico successivo.

                             Articolo 17
            Compensazioni di cui all'articolo 23, comma 5
                  del decreto legislativo n. 164/00

   17.1  Entro il 30 giugno 2002, le imprese di trasporto procedono a
compensazione  nei  confronti  degli  utenti  interessati,  ai  sensi
dell'articolo  23,  comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla
base  delle  tariffe  in  vigore  alla  data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  n.  164/00, adottando retroattivamente i valori
delle  capacita'  conferite agli utenti al 30 giugno 2001, ovvero, se
non  disponibili o inferiori, i valori massimi di portata giornaliera
rilevati  nei singoli punti di entrata ed uscita dalla rete nazionale
di  gasdotti  e  di  riconsegna  delle  reti  regionali, rilevati nel
periodo  intercorrente  tra  la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 164/00 e la data del 30 giugno 2001.

                             Articolo 18
                         Disposizioni finali

   18.1  I  valori  dei  corrispettivi  unitari definiti nel presente
provvedimento  sono  espressi  in lire, con arrotondamento alla terza
cifra  decimale,  oppure in euro, con arrotondamento alla sesta cifra
decimale.
   18.2   Con   successivi   provvedimenti  l'Autorita'  definisce  i
parametri   Y,   Q  e  W  di  cui  all'articolo  11,  comma  1.  Fino
all'emanazione  di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari
a zero.
   18.3  Il  presente  provvedimento  viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
(www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua
pubblicazione.

Tabella 1 - Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti


===================================================================
Categoria di cespiti                   Vita tecnica utile (in anni)
===================================================================
Fabbricati                                         50
Metanodotti (condotte e derivazioni)               40
Centrali di spinta                                 20
Impianti di Gnl                                    25
Altre immobilizzazioni                             10


Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

====================================================================
Anno    Deflatore investimenti     Anno       Deflatore investimenti
            fissi lordi                            fissi lordi
====================================================================
1944        1497,7910             1973             12,1298
1945         223,5229             1974              9,3947
1946          59,3978             1975              7,9954
1947          34,7771             1976              6,5512
1948          29,4952             1977              5,5108
1949          29,6284             1978              4,8340
1950          29,2534             1979              4,1386
1951          26,0165             1980              3,3713
1952          25,8023             1981              2,7757
1953          26,2885             1982              2,3893
1954          26,7148             1983              2,1369
1955          26,7020             1984              1,9509
1956          25,9398             1985              1,7898
1957          25,2185             1986              1,7233
1958          25,8002             1987              1,6453
1959          25,9822             1988              1,5531
1960          24,9392             1989              1,4736
1961          24,0695             1990              1,3821
1962          23,0890             1991              1,3047
1963          21,3570             1992              1,2550
1964          20,4627             1993              1,2053
1965          20,3982             1994              1,1681
1966          19,8493             1995              1,1237
1967          19,1969             1996              1,0943
1968          18,7650             1997              1,0741
1969          17,7193             1998              1,0564
1970          16,2514             1999              1,0434
1971          15,2545             2000              1,0183
1972          14,5561             2001              1,0000