Art. 3.

    Con  successivo  decreto  interministeriale  saranno  disposti  i
finanziamenti   a  favore  dei  singoli  enti  proponenti  e  saranno
individuate   le   modalita'   di   erogazione   dei  contributi  per
l'attuazione dei progetti in questione.
      Roma, 15 luglio 2002
                                        Il capo Dipartimento: Bolaffi