IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  regolamento  recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  esercizio  di  talune  professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista l'istanza del sig. Calcagnini Nicola nato a Roma il 15 agosto
1963,  cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
titolo   accademico-professionale   australiano   di   "Bachelor   of
psychology"  di  cui  e'  in possesso dal  16 aprile 1994, conseguito
presso  la "James Cook University of Nort Queensland" (Australia), ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di psicologo e di psicoterapeuta;
  Considerato che il richiedente e' in possesso anche di un Master of
Psychology,  conseguito  nel  settembre  1996 presso la University of
Southern Queensland;
  Considerato  inoltre che il richiedente e' iscritto all'"Australian
Psychological Society" dall'ottobre 1996, come attestato dal relativo
certificato;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi del 29 maggio
2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  Sezione  A dell'albo, come risulta dai
certificati  prodotti, per cui non appare necessario applicare misure
compensative;
  Considerato  peraltro che, per quanto concerne la psicoterapia, non
ha  dimostrato  essere  in  possesso  di  una formazione accademica e
professionale assimilabile a quella richiesta in Italia;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  2  gennaio  2002 con
validita' fino al 2 gennaio 2003, per motivi di residenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Calcagnini Nicola, nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino
australiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di  cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi  -  Sezione  A-  e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.