Art. 3.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  2  e'  prorogato  per  il  periodo dal 27 maggio 2000 al 26
novembre  2000,  per un massimo di quindici unita' lavorative istanza
aziendale presentata il 26 giugno 2000.