Art. 4.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  3  e'  prorogato  per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26
maggio  2001  per  un  massimo  di  nove  unita'  lavorative, istanza
azendale presentata il 21 dicembre 2000.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Achille