Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia  2002,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Sambuca  di  Sicilia",  provenienti  da vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito   Albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine
controllata  "Sambuca di Sicilia" entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.