Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Sambuca  di  Sicilia",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2
dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a  titolo  transitorio  nell'Albo  previsto  dall'art. 15 della legge
10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni  in  percentuali  diverse  da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del
Regolamento  Comunitario  1439/99  (lettera  E)  "impiego  di  alcuni
termini  specifici"  -  paragrafo  2 - lettera f) - terzo trattino) a
tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a
denominazione   di  origine  controllata  "Sambuca  di  Sicilia"  che
prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%:
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.