Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera E) "impiego di alcuni termini specifici" - paragrafo 2 - lettera f) - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%: Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.