Art. 4.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Sambuca di Sicilia" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio