(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                  CONTROLLATA "SAMBUCA DI SICILIA"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata "Sambuca di Sicilia" e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rossi  e  rosati  ottenuti dai vigneti
dell'omonima  zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
    Tali vini sono i seguenti:
      "Sambuca di Sicilia" bianco;
      "Sambuca di Sicilia" Ansonica o Inzolia o Insolia;
      "Sambuca di Sicilia" Chardonnay;
      "Sambuca di Sicilia" Grecanico;
      "Sambuca di Sicilia" rosso;
      "Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola;
      "Sambuca di Sicilia" Sangiovese;
      "Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon;
      "Sambuca di Sicilia" Merlot;
      "Sambuca di Sicilia" Sirah;
      "Sambuca di Sicilia" rosso riserva;
      "Sambuca di Sicilia" rosato;
      "Sambuca di Sicilia" passito.
                               Art. 2.
    1.  La  denominazione  d'origine controllata "Sambuca di Sicilia"
"Bianco", "Rosso", e "Rosato" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti  da  vigneti,  aventi  nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
      "Sambuca di Sicilia" bianco:
        Ansonica  (o  Inzolia o Insolia) non meno del 50% la restante
percentuale    deve    essere    rappresentata,    congiuntamente   o
disgiuntamente,  dai  vitigni,  presenti in ambito aziendale, a bacca
bianca  non  aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Agrigento.
      "Sambuca di Sicilia" rosso e rosato:
      Nero  d'Avola  non  meno  del 50%; la restante percentuale deve
essere  rappresentata,  congiuntamente o disgiuntamente da vitigni, a
bacca   nera,   presenti   nell'ambito   aziendale,   non  aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento;
    2.  La  denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia",
con  la  specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni: "Chardonnay",
"Grecanico",  "Ansonica" o "Inzolia" o "Insolia" e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85%
dal corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.
    3.  La  denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia",
con  la  specificazione  di  uno dei seguenti vitigni "Nero D'Avola",
"Cabernet-Sauvignon", "Sangiovese", "Merlot", "Sirah" e' riservata ai
vini  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni  a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un
massimo del 15%.
    4.  La  denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia",
passito  e'  riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o
Inzolia o Insolia per almeno il 50%
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino le uve dei
vitigni Grillo, Sauvignon.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione
d'origine  controllata  "Sambuca  di Sicilia" bianco, rosso e rosato,
con  o  senza  le  specificazioni  e le menzioni di cui al precedente
articolo 1,  devono  provenire  da  vigneti coltivati all'interno dei
confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.
                               Art. 4.
    1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  d'origine  controllata
"Sambuca  di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    2.  I  sesti  d'impianto,  le  forme  d'allevamento  (alberello e
controspalliera)  ed  i  sistemi  di potatura (corti, lunghi e misti)
debbono  essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le
caratteristiche  peculiari dell'uva e del vino. E' escluso il tendone
o pergola.
    3.  Per  le  tipologie "Sambuca di Sicilia" Bianco con o senza le
specificazioni  e  le  menzioni  di vitigno la densita' di piante non
deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre
per  i nuovi impianti e reimpianti non dovra' essere inferiore a 3200
ceppi/Ha.
    4.  Per  le  tipologie "Sambuca di Sicilia" rosso, con o senza le
menzioni  aggiuntive  e  le  specificazioni di vitigno e la tipologia
rosato  la  densita'  di  piante  non  deve  essere  inferiore a 2700
ceppi/Ha  per  i  vigneti  esistenti,  mentre  per i nuovi impianti e
reimpianti non dovra' essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.
    5.  E'  vietata  ogni  pratica  di forzatura. E' ammessa tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
    6.  La  resa  massima di uve ammesse per la produzione del vino a
denominazione  d'origine  controllata  "Sambuca  di Sicilia" non deve
essere  superiore  a  t  12  per  ettaro.  Nelle  annate favorevoli i
quantitativi  di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a  denominazione  di  origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono
essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra, purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
    7.  Per  tutte  le tipologie "Sambuca di Sicilia" le rese massime
dell'uva  in  vino  non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione
delle  tipologie  "Sambuca  di  Sicilia" passito la cui resa non deve
essere superiore al 45%.
    Qualora  tali rese superino detti limiti, ma non il 75% per tutte
le  tipologie  "Sambuca  di  Sicilia",  e  il  50% per il "Sambuca di
Sicilia"  passito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione
d'origine  controllata.  Oltre  detti  limiti  percentuali  decade il
diritto   alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutto  il
prodotto.
                               Art. 5.
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  debbono  essere effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
    Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito
che  tali  operazioni  siano  effettuate  nel  territorio  dei comuni
limitrofi  alla  zona di produzione delimitata, ma comunque non al di
fuori  dei  comuni  di:  Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in
provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e
Sciacca in provincia di Agrigento.
    2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un  titolo  alcoolometrico  volumico  minimo naturale di 10,50% per i
vini bianchi; di 11,50% per i vini rossi e rosati; e di 15,50% per il
passito.
    3.   Nella   vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire
ai vini le proprie peculiari caratteristiche;
    4.  I  vini  a  denominazione  d'origine  controllata "Sambuca di
Sicilia",  possono  essere  vinificati  e/o affinati in recipienti di
legno.
    5.  L'eventuale  arricchimento  deve  essere effettuato con mosto
concentrato  prodotto  da  uve della zona di produzione descritta dal
precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato;
    6.  I  vini  a  denominazione  d'origine  controllata "Sambuca di
Sicilia"  tipologia  rosso  con  o  senza menzione di vitigno possono
essere  qualificati  con  la  menzione "riserva", qualora siano stati
sottoposti  ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24
mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno
sei mesi in recipienti di legno.
    7.  Le  uve  atte  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  "Sambuca  di  Sicilia"  passito  devono  essere
sottoposte,  dopo  la  raccolta,  all'appassimento  in  idonei locali
condizionati   sino   a   raggiungere  almeno  il  potenziale  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.
                               Art. 6.
    I  vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      1) "Sambuca di Sicilia" bianco:
        colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdognoli; odore: delicato, fine intenso, caratteristico;
        sapore: asciutto, delicato, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
      2) "Sambuca di Sicilia" Ansonica o Insolia o Inzolia:
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato, fruttato, caratteristico;
        sapore: pieno, morbido, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
      3) "Sambuca di Sicilia" Chardonnay:
        colore:  bianco  paglierino piu' o meno intenso, talvolta con
riflessi verdognoli;
        odore: caratteristico varietale;
        sapore:   pieno,  secco,  armonico,  con  buona  struttura  e
persistenza;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4.50 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
      4) "Sambuca di Sicilia" Grecanico:
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore: secco, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
      5) "Sambuca di Sicilia" rosso:
        colore: rubino, talvolta con riflessi granato;
        odore: vinoso, caratteristico, intenso;
        sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
      6) "Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola:
        colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;
        odore: vinoso, intenso, caratteristico;
        sapore: asciutto, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo:
20,0 g/l.
      7) "Sambuca di Sicilia" Sangiovese:
        colore: rubino piu' o meno intenso;
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore: rotondo, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
      8) "Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon:
        colore: rubino intenso;
        odore: caratteristico, gradevole, intenso;
        sapore: asciutto, rotondo, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
      9) "Sambuca di Sicilia" Merlot:
        colore: rubino tendente al granato se invecchiato;
        odore: gradevole, caratteristico;
        sapore: secco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo : 20,0 g/l.
      10) "Sambuca di Sicilia" Sirah:
        colore: rosso rubino carico;
        odore: caratteristico, fruttato;
        sapore: ricco, corposo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
      11) "Sambuca di Sicilia" rosso riserva:
        colore: rosso rubino tendente al granato;
        odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;
        sapore: asciutto, corposo, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
      12) "Sambuca di Sicilia" rosato:
        colore: rosato piu' o meno intenso;
        odore: fine, caratteristico, intenso;
        sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
      13) "Sambuca di Sicilia" passito:
        colore: dal dorato all'ambrato;
        odore: caratteristico, gradevole, intenso;
        sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
    Per  tutte  le  tipologie  in  cui e' ammesso l'invecchiamento in
fusti di legno puo' notarsi la presenza di sentore di legno.
    E'  facolta'  del  Ministro delle politiche agricole, e forestali
modificare  con  proprio  decreto  i  limiti minimi sopraindicati per
ciascun vino relativi all'acidita' totale ed all'estratto secco.
                               Art. 7.
    1.  Nella  designazione  in etichetta dei vini di cui al presente
disciplinare   di   produzione   si   devono  osservare  le  seguenti
prescrizioni:
      e'  vietato  usare  unitamente  alla  denominazione,  qualsiasi
indicazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra" "fine"
"scelto" "selezionato" e simili;
      i  vini  di  cui  all'articolo 2, devono riportare in etichetta
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.
    2.  E'  consentito altresi' l'uso di nomi geografici aggiuntivi e
localita'  toponomastiche che facciano riferimento alle "vigne" dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali
vigne  siano  indicate  ed  evidenziate  separatamente all'atto della
denuncia  all'albo  dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i
vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente
indicate   e  caricati  rispettivamente  nella  denuncia  annuale  di
produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
    3.  E'  consentito  altresi'  l'uso  di indicazioni geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a frazioni, aree, zone, e
localita',  comprese  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e
dalle  quali  effettivamente  provengono  le  uve da cui i vini cosi'
qualificati  sono  stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in
materia (DD.MM. 22 aprile 1992).
                               Art. 8.
    1.  I  vini  a  denominazione  di origine controllata "Sambuca di
Sicilia",  qualora  confezionati  in recipienti di vetro di capacita'
inferiore  o  uguale  a  litri 3 devono essere immessi al consumo con
tappo di sughero.
  2.  E'  vietato  l'uso  del  tappo  a  corona;  per le bottiglie di
contenuto  inferiore,  e/o uguale a litri 0,375 e' ammesso il tappo a
vite.