(all. 1 - art. 1)
Proposta  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
           origine controllata dei vini "Colli di Parma""
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di Parma" e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  dal  presente  disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
      "Colli di Parma" rosso (anche nella tipologia frizzante);
      "Colli  di  Parma"  Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e
spumante);
      "Colli  di  Parma" Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e
spumante);
      "Colli  di Parma" Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e
spumante);
      "Colli  di Parma" Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante
e spumante);
      "Colli di Parma" Pinot grigio;
      "Colli di Parma" Spumante;
      "Colli di Parma" Pinot nero;
      "Colli di Parma" Merlot;
      "Colli di Parma" Cabernet Franc;
      "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon;
      "Colli di Parma" Barbera;
      "Colli di Parma" Bonarda;
      "Colli di Parma" Lambrusco.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    La  denominazione  di  origine controllata "Colli di Parma" rosso
(anche  nella  tipologia  frizzante),  e'  riservata  al  vino  rosso
ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigni presenti nei vigneti, in
ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:
      Barbera: dal 60% al 75%;
      Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varieta' a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai vitigni,
presenti  in  ambito  aziendale,  raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Parma, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
    La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Malvasia
(anche  nelle  tipologie  frizzante  e spumante) e' riservata al vino
ottenuto dalle uve della varieta' di vitigno presente nei vigneti, in
ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
      Malvasia  di  Candia  aromatica:  dall'85  al  100%  sia per la
tipologia secco che per la tipologia amabile.
    In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di
detto  vino  le  uve  provenienti  dalla  varieta' di vitigno Moscato
bianco  presente  nei vigneti in ambito aziendale, fino ad un massimo
del 15%.
    La   denominazione   di  origine  controllata  "Colli  di  Parma"
Sauvignon  (anche  nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata
al  vino  ottenuto  dalle  uve delle varieta' di vitigno presente nei
vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
      Sauvignon: 95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve della
varieta'  a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o
autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, sino ad un massimo del 5%.
    La   denominazione   di  origine  controllata  "Colli  di  Parma"
Chardonnay  (anche nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata
al  vino  ottenuto  dalle  uve delle varieta' di vitigno presente nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
      Chardonnay: 95%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
di  colore  analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per
la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino
ad un massimo del 5%
    La  denominazione  di  origine controllata "Colli di Parma" Pinot
bianco  (anche  nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata al
vino  ottenuto  dalle  uve  delle  varieta'  di  vitigno presente nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
      Pinot bianco: 95%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
di  colore  analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per
la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino
ad un massimo del 5%.
    La  denominazione  di  origine controllata "Colli di Parma" Pinot
grigio  e'  riservata  al  vino  ottenuto dalle uve delle varieta' di
vitigno  presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
      Pinot grigio: 95%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
di  colore  analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per
la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino
ad un massimo del 5%.
    La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" spumante
e'  riservata  allo  spumante  ottenuto  dalle  uve delle varieta' di
vitigno  presente  nei  vigneti,  in  ambito  aziendale,  da  soli  o
congiuntamente, nella percentuale appresso indicata:
      Pinot nero, Chardonnay, Pinot bianco: da zero al 100%.
    La  denominazione  di  origine controllata "Colli di Parma" Pinot
nero  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve delle varieta' di
vitigno  presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
      Pinot nero: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La  denominazione  di origine controllata "Colli di Parma" Merlot
e'  riservata  al  vino  ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno
presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
      Merlot: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Cabernet
Franc  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle uve delle varieta' di
vitigno  presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
      Cabernet Franc: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Cabernet
Sauvignon  e'  riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di
vitigno  presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
      Cabernet Sauvignon: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La  denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Barbera
e'  riservata  al  vino  ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno
presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
      Barbera: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale,  raccomandate  e/o  autorizzate per provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La  denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Bonarda
e'  riservata  al  vino  ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno
presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
      Bonarda: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad
esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
    La   denominazione   di  origine  controllata  "Colli  di  Parma"
Lambrusco  e'  riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di
vitigno  presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
      Lambrusco Maestri: dall'85% al 100%.
    Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre
varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito
aziendale,  raccomandate  e/o  autorizzate per la provincia di Parma,
sino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata "Colli di Parma" comprende il
territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il
territorio  amministrativo  dei  comuni  di: Sala Baganza, Calestano,
Collecchio,  Felino,  Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano
de'   Bagni,   Medesano,   Noceto,   Salsomaggiore   Terme,  Terenzo,
Traversetolo e Varano de' Melegari.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine
tra  le  province  di  Parma  e  di Reggio-Emilia, in prossimita' del
centro  abitato  di  S.  Polo  d'Enza  in  Caviano  sulla  strada per
Traversetolo,  il  limite segue tale strada in direzione ovest fino a
raggiungere  Traversetolo;  da  questo centro abitato segue la strada
verso   nord-ovest  costeggiando  C.  Zubani,  Garavelli,  attraversa
Bannone  per  raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che
dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre
tale  strada  in  questa direzione fino ad incrociare, in prossimita'
della  quota  221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che
segue  in  direzione  nord-ovest  fino  ad incontrare, superati i due
fossi,  la  strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla
Cse Fusari, passando in prossimita' delle quote 223, 224, e 196.
    Da  Cse  Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge
quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a
quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione
sud-est  fino  a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superandolo
prende  in  direzione  ovest  la strada che passa per quota 218, dove
attraversa  fosso  Olivetti  e proseguendo in prossimita' della quota
219  raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con
il  torrente  Parma,  lo  risale,  e'  giunto al ponte di Langhirano,
prende  ad  ovest,  costeggia  a  nord-est  l'abitato  del comune per
seguire  in  direzione  nord  la  strada che attraversata Torrechiara
raggiunge   Pilastro   (q.  176).  Da  Pilastro  segue  in  direzione
nord-ovest  la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimita'
della  quota  188  prosegue  per la strada che in direzione sud-ovest
attraverso  le  quote  202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da
dove  in  direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele de'
Gatti  e  raggiunge in prossimita' del km 10,100 quella che conduce a
Marzolara,  segue  tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo
(q.  282)  da  dove  attraversa  in  direzione nord-ovest il torrente
Baganza  raggiungendo  q.  264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la
segue  verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca
C.  dei  Pittori  e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di
Sala  Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita
dal  medesimo  in  direzione  nord  segue  la  strada  per  la Torre,
attraversa  Basso  ed  a  q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge
Collecchio.  Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62
fino  a  raggiungere  Fornovo  di  Taro  da  dove,  attraversati alla
confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.
    Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il
fiume  Taro,  attraversa  Medesano  e  alla  Cornaccina  (q.  139) in
prossimita'  del  km  8,400  segue  la  strada che in direzione ovest
attraversa  il  torrente  Recchio e raggiunge quella che costeggia ad
ovest  questo  corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando
per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95)
da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine
e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimita'
di  La Marchesa (q. 121) la strada che in direzione nord-est giunge a
Salda  Grande  e  a  q.  88  dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88
prosegue  per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S.
Antonio,  lo  costeggia  e  per  le Ghiarine raggiunge S. Margherita.
Segue  quindi  la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest
raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo cieca m 600
(q.  79)  piega  in  direzione  ovest  e  prosegue  per la strada che
toccando  le  quote  82,  91,  e 87 attraversa Lodesana e superata la
ferrovia  (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-bis, prosegue lungo
questa in direzione sud-ovest ed in prossimita' del km 4,500 segue la
strada  verso  ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le
Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che,
proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.
    Segue  in  direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica
il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare
il  confine  sud  di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso
sud-est,  ed  all'incrocio  con quello di Medesano segue verso sud il
confine  di  tale  comune, quindi per breve tratto in direzione ovest
(q.  472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino
ad  incrociare  la  strada  all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300)
prosegue  lungo  questa  in  direzione  sud,  attraversa  Scarampi  e
raggiunge  il  centro  abitato  di  Varano de' Melegari prende poi la
strada  verso  ovest  per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo
quella  che  in  direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e
quindi  prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimita' di
Azzano  incrocia  il  confine  comunale di Varano de' Melegari, lungo
questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la
q.  362  all'altezza  di  Cozzano,  e  da  q. 362 segue la strada che
attraversato  Cozzano  alla q. 306, prosegue sempre in direzione est,
attraversa  la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimita'
di  C.  Pietra  di  Taro  il  fiume  Taro, risale questi in direzione
sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimita'
Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso
confine   di   Rubbiano  raggiungendo  la  strada  per  Calestano  in
prossimita' del torrente Sporzana.
    Prosegue  in  direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest
Lesignano  de'  Palmia,  giunge  a  Calestano.  Da Calestano segue in
direzione  nord, prima strada per Marzolara che costeggia il torrente
Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella
che,  costeggiando  il  R.  Moneglia  attraversa  Iano  e  Fragnolo e
prosegue  in  direzione  sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad
incrociare,  in  prossimita'  della  q.  847,  il confine comunale di
Langhirano  che  segue  in direzione sud-est fino all'incrocio con il
torrente   Parma,  prosegue  lungo  questi  verso  nord-est  ed  alla
confluenza  con  R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine
comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimita' di
M.  Rosso  il  confine  di  Traversatolo  che  segue poi in direzione
sud-est  fino  al  torrente  Enza,  dove,  seguendo il confine tra le
province  di  Parma  e  Reggio-Emilia,  discende tale corso d'acqua e
raggiunge  in  prossimita'  di  S.  Polo d'Enza il punto dal quale e'
iniziata la delimitazione.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di
Parma"  debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a   conferire   alle   uve   ed   ai   vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Sono,  pertanto,  da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i   terreni  collinari  di  giacitura  ed  orientamento  adatti,  con
esclusione di quelli di fondovalle.
    Per  i  nuovi  impianti  e  reimpianti, la densita' dei ceppi per
ettaro  non  puo' essere inferiore a 3200, salvo che per i vitigni di
Bonarda  i quali potranno avere una densita' di ceppi per ettaro, non
inferiore a 2800.
    I  sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente  usati  nella zona, o comunque tali da non modificare le
caratteristiche  dell'uva  e  dei  vini, come forma di allevamento si
deve  impiegare preferibilmente il Guyot o il cordone speronato; sono
ammesse  altre forme di allevamento, similari per carica di gemme per
ceppo.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    Le rese e le gradazioni alcoliche sono le seguenti:

          ---->  Vedere TABELLA a Pag. 56 della G.U.  <----

                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Tutte  le  operazioni  di  vinificazione,  di  presa di spuma con
metodo Charmat, di spumantizzazione con metodo tradizionale classico,
di  invecchiamento  obbligatorio per la tipologia "Riserva", dei vini
di   cui   all'art.  1,  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del
territorio amministrativo della provincia di Parma.
    La  tipologia  "Colli  di  Parma"  spumante  deve essere ottenuta
esclusivamente per mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia con
permanenza  sui  lieviti  di  almeno  dodici  mesi  e  la  durata del
procedimento  di elaborazione complessivo deve essere non inferiore a
diciotto mesi.
    Per  l'elaborazione  dei  vini  frizzanti  deve essere utilizzato
esclusivamente  mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti
all'Albo   della   rispettiva   varieta'  oppure,  mosto  concentrato
rettificato.
    L'invecchiamento e' obbligatorio per la qualificazione "Riserva",
ammessa  per  le  tipologie  di  vino,  derivanti da varieta' a bacca
bianca, "Colli di Parma" Malvasia, "Colli di Parma" Sauvignon, "Colli
di  Parma" Chardonnay e "Colli di Parma" Pinot Bianco; deve essere di
almeno dodici mesi, di cui almeno tre per l'affinamento in bottiglia,
a  far  tempo dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia,
data  entro  la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi
delle tipologie "Riserva" dei registri di cantina.
    L'invecchiamento e' obbligatorio per la qualificazione "Riserva",
ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varieta' a bacca nera,
"Colli di Parma" rosso, "Colli di Parma" Pinot nero, "Colli di Parma"
Merlot,  "Colli  di  Parma" Cabernet Franc, "Colli di Parma" Cabernet
Sauvignon,  "Colli  di Parma" Barbera e "Colli di Parma" Bonarda; per
queste  tipologie,  l'invecchiamento  obbligatorio  e'  di almeno due
anni,  compreso  un  periodo  di  almeno  sei  mesi di affinamento in
bottiglia,  a  far tempo dal primo giorno di novembre dell'anno della
vendemmia,  data  entro  la  quale  dovranno  essere  iscritti  negli
appositi elenchi delle tipologie "Riserva" dei registri di cantina.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  a  denominazione di origine controllata "Colli di Parma"
all'atto   dell'immissione  al  consumo,  devono  corrispondere  alle
seguenti caratteristiche:
"Colli di Parma" rosso:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso con profumo caratteristico;
      sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;
      titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Malvasia:
      colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
      odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
      sapore:   da   secco   ad  amabile,  armonico,  caratteristico,
tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia "frizzante".
"Colli di Parma" Sauvignon:
      colore: giallo paglierino;
      odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
      sapore:  asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco,
armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Sauvignon spumante:
      spuma: fine, persistente;
      colore: giallo paglierino;
      odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
      sapore:  asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco,
armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 6 per mille;
      estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Colli di Parma" Malvasia spumante :
      spuma: fine, persistente;
      colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
      odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
      sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Colli di Parma" Chardonnay:
      colore: paglierino;
      odore: delicato, caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Chardonnay spumante:
      spuma: fine, persistente;
      colore: paglierino;
      odore: delicato, caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Colli di Parma" Pinot bianco:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Pinot bianco spumante:
      spuma: fine, persistente;
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Colli di Parma" Pinot grigio:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico;
      sapore: asciutto, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" spumante:
      spuma: fine, vivace, persistente;
      colore: da paglierino piu' o meno carico a rosato;
      odore: caratteristico, delicato;
      sapore: da secco ad extrabrut e gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.
"Colli di Parma" Pinot nero:
      colore: rubino, piu' o meno intenso;
      odore: intenso e caratteristico;
      sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Colli di Parma" Merlot:
      colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
      sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Colli di Panna" Cabernet Franc:
      colore: rubino, abbastanza intenso;
      odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
      sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Colli di Parma" Cabernet Sauvignon:
      colore: rubino, con riflessi granati;
      odore: caratteristico, gradevole, intenso;
      sapore: asciutto, rotondo, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Colli di Parma" Barbera:
      colore: rosso rubino anche molto intenso;
      odore: gradevole, caratteristico;
      sapore: asciutto, di corpo, intenso, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Bonarda:
      colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
      odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
      sapore: da secco a dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      alcool effettivo minimo: 5,50%;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco minimo: 21,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Parma" Lambrusco:
      colore: dal rosso rubino al rosso intenso;
      odore: gradevole, caratteristico;
      sapore: da secco a dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      alcool effettivo minimo: 5,50%;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno,
nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  di  modificare,  con  proprio  decreto,  i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nei  vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma"
Malvasia,  "Colli  di Parma" Bonarda e "Colli di Parma" Lambrusco, e'
obbligatoria   la   locuzione   di   "amabile"   o   "dolce"  per  il
corrispondente tipo di prodotto.
    Nella designazione in etichetta dei vini previsti nell'art. 1 del
presente disciplinare di produzione, si debbono osservare le seguenti
prescrizioni:
      1)  e'  vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva, diverse da
quelle  previste  nel  disciplinare  di  produzione,  come ad esempio
superiore, fine, scelto, selezione, vecchio o similari;
      2)  tutti  i  vini con la denominazione "Colli di Parma" devono
obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve;
      3)  e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a  comuni, frazioni, localita' o vigne compresi nella zona delimitata
dalla  denominazione  d'origine  controllata  "Colli di Parma", e dai
quali  effettivamente  provengano le uve dalle quali i vini designati
sono  stati  ottenuti.  Nel  caso  venga  utilizzato il nome "Vigna o
Vigneto", lo stesso, dovra' essere seguito dal toponimo; in ogni caso
i  caratteri  dovranno  essere  sempre  inferiori  o  uguali a quelli
utilizzati per indicare la denominazione di origine "Colli di Parma".
                               Art. 8.
                           Volumi nominali
    Tutti  i  vini recanti la denominazione "Colli di Parma" dovranno
essere  confezionati,  per  il  consumo, in recipienti di vetro della
capacita'  di litri 0,750 od inferiori e potranno essere chiusi con i
vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di
materiale inerte.
    Sono  tuttavia  ammesse le bottiglie bordolesi della capacita' di
litri 1,5 - 3 - 4,0 - 5,0.
    Per  la  tappatura  delle  tipologie "Riserva" e' obbligatorio il
tappo di sughero.
    E'  consentito  il  tappo  a  vite per i contenitori fino a 0,375
litri.