Art. 2. 1. Oltre alle unita' di personale indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unita' di personale, da individuare tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, e di un ulteriore esperto, ai quali spettera' un compenso pari a quello previsto, rispettivamente, per il personale comandato e per gli esperti. 2. Il secondo periodo del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "A tale personale viene riconosciuta un'indennita' integrativa pari a 70 ore di lavoro straordinario, fatte salve le indennita' e le spese per le missioni svolte". 3. Il terzo periodo, del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dai seguenti periodi: "Per il conferimento degli incarichi relativi a direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore, il commissario delegato, laddove tali figure professionali non siano presenti ovvero non siano disponibili tra il personale dell'ufficio o tra gli esperti di cui al successivo comma 3, e' autorizzato a rivolgersi ad altro personale, anche non appartenente alla pubblica amministrazione, purche' idoneo all'assolvimento ditali compiti. Il compenso spettante per tali incarichi e' determinato ai sensi della normativa di settore, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali. Lo svolgimento dei suddetti incarichi non e', comunque, cumulabile con l'incarico di esperto di cui al successivo comma o di membro della commissione, di cui al successivo comma 1, dell'art. 5".