Art. 2.
  1. Oltre alle unita' di personale indicato ai commi 2 e 3 dell'art.
3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, il commissario delegato e'
autorizzato  ad  avvalersi  di  un'ulteriore  unita' di personale, da
individuare  tra  i  dipendenti di amministrazioni pubbliche, e di un
ulteriore  esperto,  ai  quali  spettera'  un  compenso pari a quello
previsto,  rispettivamente,  per  il  personale  comandato  e per gli
esperti.
  2.  Il  secondo periodo del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31
maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "A tale
personale  viene riconosciuta un'indennita' integrativa pari a 70 ore
di  lavoro straordinario, fatte salve le indennita' e le spese per le
missioni svolte".
  3.  Il  terzo  periodo, del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31
maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dai seguenti periodi:
"Per il conferimento degli incarichi relativi a direttore dei lavori,
ingegnere  capo e collaudatore, il commissario delegato, laddove tali
figure  professionali non siano presenti ovvero non siano disponibili
tra  il personale dell'ufficio o tra gli esperti di cui al successivo
comma  3,  e'  autorizzato a rivolgersi ad altro personale, anche non
appartenente    alla   pubblica   amministrazione,   purche'   idoneo
all'assolvimento  ditali  compiti.  Il  compenso  spettante  per tali
incarichi  e'  determinato  ai  sensi della normativa di settore, con
l'applicazione  della  riduzione del 50% sulle tariffe professionali.
Lo  svolgimento  dei  suddetti incarichi non e', comunque, cumulabile
con  l'incarico  di  esperto  di  cui al successivo comma o di membro
della commissione, di cui al successivo comma 1, dell'art. 5".