Art. 3.
  1. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986,
e'   soppresso   e  sostituito  dal  seguente:  "4.  Il  piano  della
caratterizzazione,  il  progetto di messa in sicurezza ed il progetto
di  bonifica  sono  predisposti  nel  rispetto delle disposizioni del
decreto   legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  e  dei  relativi
provvedimenti  attuativi  e  sono approvati dal commissario delegato,
d'intesa con le regioni Liguria e Piemonte".
  2.  La  commissione  tecnico-scientifica di cui all'art. 5, comma 1
dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppressa.
  3. Il comma 1, dell'art. 5, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986,
e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del territorio provvede, con apposito decreto, alla
nomina  di una commissione scientifica composta da cinque esperti, di
cui  il presidente e due esperti designati dal Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio ed un esperto nominato rispettivamente
dalla  regione  Liguria  e  dalla  regione  Piemonte.  La commissione
coadiuva il commissario delegato ed il soggetto attuatore, al fine di
fornire  agli  stessi il necessario supporto tecnico-scientifico e di
assicurare la pianificazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza".