Art. 3. 1. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il piano della caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza ed il progetto di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dei relativi provvedimenti attuativi e sono approvati dal commissario delegato, d'intesa con le regioni Liguria e Piemonte". 2. La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppressa. 3. Il comma 1, dell'art. 5, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed un esperto nominato rispettivamente dalla regione Liguria e dalla regione Piemonte. La commissione coadiuva il commissario delegato ed il soggetto attuatore, al fine di fornire agli stessi il necessario supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza".