Art. 4. 1. Il primo punto del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 1, della presente ordinanza". 2. Al comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, viene aggiunto il seguente punto: "decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, nonche' gli allegati tecnici". 3. Il commissario delegato, per il superamento dello stato di emergenza, provvede, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e/o con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, a definire le modalita' di cooperazione riguardo alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal medesimo commissario in materia di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale e quelle di rispettiva competenza del Ministero e dell'ANPA.