Art. 4.
  1.  Il primo punto del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza 31 maggio
1999,  n.  2986,  e'  soppresso  e  sostituito dal seguente: "decreto
legislativo   5   febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche,
integrazioni  e norme di attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 4, dell'art. 1, della presente ordinanza".
  2. Al comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986,
viene  aggiunto  il  seguente  punto:  "decreto  del Presidente della
Repubblica  24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22 e 23, nonche' gli allegati
tecnici".
  3.  Il  commissario  delegato,  per  il  superamento dello stato di
emergenza,  provvede,  anche  mediante  apposite  convenzioni  con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e/o  con
l'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente, a definire le
modalita'  di  cooperazione  riguardo  alle  attivita' di ricerca, di
sperimentazione e di comunicazione svolte dal medesimo commissario in
materia  di  bonifica,  messa  in sicurezza e ripristino ambientale e
quelle di rispettiva competenza del Ministero e dell'ANPA.