Art. 2.
    1. Il  presente  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana;  dello  stesso  e'  data  comunicazione
all'interessato.
    2.  Il  presente  decreto,  riguardante  il soggetto beneficiario
dell'agevolazione  nella forma del credito di imposta, completo degli
estremi  identificativi  e  del  relativo importo, viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Roma, 22 luglio 2002
                                                  Il dirigente: Cobis