Art. 2. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione all'interessato. 2. Il presente decreto, riguardante il soggetto beneficiario dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 22 luglio 2002 Il dirigente: Cobis