Art. 2.
                      Limiti massimi di residui
  1.   Sui   e   nei  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli,  sui  e  nei  cereali  e  su  e  negli altri prodotti
vegetali  sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei  prodotti  fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e
modifica   l'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'
19 maggio 2000 e successive modifiche.
  2.  Sui  e  nei  prodotti  di origine animale sono ammessi i limiti
massimi  di  residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di
cui  all'allegato  2,  il  quale  integra e modifica l'allegato 3 del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000  e successive
modifiche.