Art. 2. Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas 2.1 Il termine temporale definito dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e' differito al 31 dicembre 2003. 2.2 E' fatta salva la facolta' del soggetto che svolge l'attivita' di misura di accordarsi con il cliente finale per l'installazione volontaria di strumenti per la misura oraria del gas.