Art. 2.
    Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas
  2.1  Il  termine  temporale  definito  dall'art.  18,  comma 5, del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  e'  differito al 31
dicembre 2003.
  2.2  E' fatta salva la facolta' del soggetto che svolge l'attivita'
di  misura  di  accordarsi  con il cliente finale per l'installazione
volontaria di strumenti per la misura oraria del gas.