Art. 2.
       Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS
  1.  All'art.  1  (Orario di lavoro), della delibera n. 133/00/CONS,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
    a) il comma 2 e' stato sostituito dal seguente:
  "2. Il lavoro ordinario giornaliero va svolto per 7 ore e 30 minuti
primi  nell'ambito  dell'orario  di servizio dalle ore 8 alle ore 20,
secondo  le esigenze funzionali definite dal responsabile dell'Unita'
organizzativa  di  appartenenza, con proprio provvedimento, acquisita
la  disponibilita'  del  personale interessato, fermo restando quanto
previsto al comma 3.";
    b) il comma 3 e' stato sostituito dal seguente:
  "3.  L'orario  giornaliero  di  lavoro  ha  inizio  alle  ore 8 con
flessibilita' in ingresso fino alle ore 10.";
    c) sono aggiunti i seguenti commi:
  "3-bis.  Il  ritardo  sull'orario d'ingresso al lavoro, autorizzato
dal  responsabile dell'unita' organizzativa di appartenenza, comporta
l'obbligo  del  recupero  entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' verificato.
  3-ter.  In  caso  che  il  mancato  recupero  sia  attribuibile  ad
inadempienza  del  dipendente, si opera la proporzionale decurtazione
della retribuzione.";
    d) il comma 4 e' stato sostituito dal seguente:
  "4.   Per   il  recupero  delle  energie  psico-fisiche  e  per  la
consumazione  del  pasto e' prevista una pausa obbligatoria di durata
non  inferiore  ai  30  minuti  primi  e  non  superiore  ad  un'ora,
consentita dalle ore 12,30 alle ore 15,30.".
  2.  All'art.  3  (Buoni pasto), della delibera n. 133/00/CONS, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  A tutto il personale in servizio, compreso quello in posizione
di  comando,  di distacco o di fuori ruolo, viene attribuito un buono
pasto  per  ogni  giornata  di  almeno  5 ore di effettivo lavoro con
rientro  in  servizio dopo la pausa obbligatoria prevista dall'art. 1
comma 4, ad esclusione delle giornate in regime di rimborso spese.".
  3. E' aggiunto l'art. 4-bis (Permessi brevi):
  "1.  Compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, possono essere
concessi al dipendente dal responsabile dell'ufficio, per particolari
esigenze  personali o familiari e a domanda, brevi permessi di durata
non  superiore  alla  meta'  dell'orario  giornaliero  individuale di
lavoro.
  2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 72 ore
nel corso dell'anno solare.
  3.  Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione
del  permesso,  il  dipendente  e'  tenuto  a  recuperare  le ore non
lavorative  in  una  o  piu'  soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
  4.  Nei  casi  in  cui  per motivi imputabili al dipendente non sia
possibile  il  recupero,  l'amministrazione provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di
ore non recuperate."
  4.  Il  direttore  del  Dipartimento  risorse  umane  e finanziarie
adotta,  con  ordine  di  servizio, le modalita' per l'attuazione del
presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.