Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS 1. All'art. 1 (Orario di lavoro), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) il comma 2 e' stato sostituito dal seguente: "2. Il lavoro ordinario giornaliero va svolto per 7 ore e 30 minuti primi nell'ambito dell'orario di servizio dalle ore 8 alle ore 20, secondo le esigenze funzionali definite dal responsabile dell'Unita' organizzativa di appartenenza, con proprio provvedimento, acquisita la disponibilita' del personale interessato, fermo restando quanto previsto al comma 3."; b) il comma 3 e' stato sostituito dal seguente: "3. L'orario giornaliero di lavoro ha inizio alle ore 8 con flessibilita' in ingresso fino alle ore 10."; c) sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Il ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro, autorizzato dal responsabile dell'unita' organizzativa di appartenenza, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato. 3-ter. In caso che il mancato recupero sia attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione."; d) il comma 4 e' stato sostituito dal seguente: "4. Per il recupero delle energie psico-fisiche e per la consumazione del pasto e' prevista una pausa obbligatoria di durata non inferiore ai 30 minuti primi e non superiore ad un'ora, consentita dalle ore 12,30 alle ore 15,30.". 2. All'art. 3 (Buoni pasto), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A tutto il personale in servizio, compreso quello in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, viene attribuito un buono pasto per ogni giornata di almeno 5 ore di effettivo lavoro con rientro in servizio dopo la pausa obbligatoria prevista dall'art. 1 comma 4, ad esclusione delle giornate in regime di rimborso spese.". 3. E' aggiunto l'art. 4-bis (Permessi brevi): "1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi al dipendente dal responsabile dell'ufficio, per particolari esigenze personali o familiari e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero individuale di lavoro. 2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 72 ore nel corso dell'anno solare. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorative in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate." 4. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalita' per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.