Art. 3. Integrazioni al regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale 1. All'art. 13 (Agevolazioni per motivi di studio), del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Ai dipendenti sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali. 3-ter. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3-quater. I permessi di cui al comma 3-bis, in prima attuazione ed in fase di sperimentazione, sono conferiti nel limite massimo del 5% sul totale del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con almeno una unita' dove la percentuale non raggiunga detto valore.". 2. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalita' per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.