Art. 3.
Integrazioni al regolamento per il trattamento giuridico ed economico
                            del personale
  1. All'art. 13 (Agevolazioni per motivi di studio), del regolamento
per  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale,  sono
aggiunti i seguenti commi:
  "3-bis.   Ai   dipendenti   sono   concessi  permessi  straordinari
retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.
  3-ter.  I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza
di  corsi  finalizzati  al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari,  post-universitari,  di  scuole di istruzione primaria,
secondaria  e  di qualificazione professionale, statali, parificate o
legalmente  riconosciute,  o comunque abilitate al rilascio di titoli
di    studio    legali   o   attestati   professionali   riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
  3-quater.  I permessi di cui al comma 3-bis, in prima attuazione ed
in  fase di sperimentazione, sono conferiti nel limite massimo del 5%
sul  totale  del  personale  in servizio all'inizio di ogni anno, con
almeno una unita' dove la percentuale non raggiunga detto valore.".
  2.  Il  direttore  del  Dipartimento  risorse  umane  e finanziarie
adotta,  con  ordine  di  servizio, le modalita' per l'attuazione del
presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.