IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

   Visto  l'art.  21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -
Nuovo  codice  della strada - e successive modificazioni, che prevede
norme  relative  alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la
segnalazione dei cantieri;
   Visto  l'art.  30  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che rinvia ad
apposito   disciplinare   tecnico   la   rappresentazione  di  schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada, inerenti i segnali
che  devono  essere  scelti ed installati in maniera appropriata alle
situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche;
   Visto     il    disciplinare    tecnico    all'uopo    predisposto
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   Visto  il  voto  n.  340/2001,  reso dalla V sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 16 gennaio 2002, con
il quale e' stato espresso parere favorevole con raccomandazioni;
   Considerato   che   le   raccomandazioni  espresse  dal  Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono state recepite;
   Attesa  la  necessita'  di  emanare il disciplinare tecnico di che
trattasi  cui  gli enti proprietari delle strade devono attenersi per
il segnalamento stradale temporaneo;

                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  approvato l'allegato disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici,  differenziati  per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento stradale temporaneo.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 2002
                                                 Il Ministro: LUNARDI

   Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
   Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 344