Art. 3. Requisiti generali degli ECS 1. Gli ECS devono: a) poter rappresentare su display tutte le informazioni nautiche ufficiali, in forma cartacea o digitale, necessarie per una navigazione sicura ed efficiente; b) permettere al navigante di svolgere in maniera adeguata e tempestiva, tutte quelle attivita' di pianificazione, condotta della navigazione e di posizionamento che normalmente vengono svolte sulla carta nautica su supporto cartaceo; c) essere in grado di tracciare in maniera continuativa la posizione dell'imbarcazione; d) avere la stessa affidabilita' della carta nautica su supporto cartaceo pubblicata da un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico; e) fornire opportune indicazioni o allarmi relativamente alle informazioni presentate e ad eventuali malfunzionamenti dell'apparato; f) essere collegati ad un apparato che fornisce il dato di posizione in tempo reale. Tale dato di posizione deve essere riferito al datum WGS84 e la sua accuratezza deve essere entro le tolleranze previste per la navigazione in sicurezza. Resta nella responsabilita' del conduttore la conoscenza delle tolleranze ed il corretto impiego dei sistemi di posizionamento. 2. Gli ECS abbinano le informazioni di navigazione con quelle cartografiche tenendo presente che i moderni sistemi di posizionamento quali il GPS differenziale possono fornire una precisione di posizionamento superiore a quella che era disponibile all'epoca dell'esecuzione dei rilievi dai quali la carta e' stata derivata. 3. Le informazioni cartografiche visualizzate dagli ECS devono contenere un indicatore di qualita' (Data quality indicator) che riporti l'accuratezza degli elementi cartografici conformemente a quanto previsto nella specifica tecnica allegata al presente decreto. Tale informazione, in combinazione con l'accuratezza offerta dal sistema di posizionamento in uso, deve permettere al navigante di valutare l'accuratezza complessiva delle informazioni impiegate e, di conseguenza, la distanza di sicurezza dai pericoli.