Art. 4. Sistemi di backup degli ECS 1. Deve esistere a bordo un idoneo sistema di backup al fine di garantire, in caso d'avaria al sistema principale ECS, di portare a termine la navigazione in condizioni di sicurezza. Tale sistema deve essere costituito da: a) un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore a quello principale; oppure b) un appropriato portafoglio di carte nautiche su supporto cartaceo a scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere.