Art. 5. Requisiti tecnici degli ECS 1. Gli ECS e gli ECS Database devono possedere i requisiti, le caratteristiche e gli standard stabiliti dalla specifica tecnica allegata al presente decreto. 2. Gli ECS conformi alla specifica indicata al comma 1, corredati da idonei sistemi di backup, soddisfano gli obblighi di dotazioni di carte nautiche previsti dai decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, per la navigazione da diporto, e 22 giugno 1982, per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera.