Art. 10.
              Approvazione delle stazioni di revisione

  1.  La  domanda  per  ottenere  l'approvazione  delle  stazioni  di
revisione  e'  inviata, tramite la direzione marittima competente per
territorio,  al Ministero dei trasporti e della navigazione - comando
generale  del  Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto "Sicurezza
della  Navigazione" di Genova, corredata dalla documentazione tecnica
ed  amministrativa  necessaria  elencata  nell'allegato 3 al presente
decreto.
  2.  La  direzione  marittima,  entro  trenta giorni dalla ricezione
della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma.
  3.  Presso  ogni  direzione  marittima e' istituita una commissione
presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC,
da  lui  delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da
un  funzionario  designato  da  un organismo notificato nonche' da un
sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario.
  4.  Ogni  organismo  notificato  deve  comunicare ad ogni direzione
marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione
ai lavori della commissione e di un suo sostituto.
  5.   Gli   organismi   notificati,  attraverso  i  loro  funzionari
designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo
il  caso  in  cui  una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione
precedente   alla  medesima  stazione  di  revisione  nel  qual  caso
partecipa un funzionario dello stesso organismo.
  6.  La  commissione, valuta la documentazione presentata e verifica
la  conformita'  dei  locali, delle attrezzature e delle abilitazioni
del  personale  della  stazione,  in conformita' alle norme contenute
nella  risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto
conto  anche  di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi
dispositivi per i quali e' richiesta l'approvazione.
  7.  Delle  valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione e'
redatto  apposito  verbale  sul  quale  devono risultare le verifiche
effettuate,   le   eventuali  irregolarita'  riscontrate  nonche'  il
giudizio  finale motivato della commissione per la concessione o meno
dell'approvazione da parte dell'amministrazione.
  8.   L'amministrazione,   ricevuta   la   domanda  dalla  direzione
marittima,  corredata  del  solo  verbale della commissione di cui al
settimo   comma,  provvede  a  rilasciare,  entro  centoventi  giorni
decorrenti  dalla  data  di  ricezione  della  domanda, il decreto di
approvazione  della  stazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico
del richiedente.