Art. 10. Approvazione delle stazioni di revisione 1. La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di revisione e' inviata, tramite la direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto "Sicurezza della Navigazione" di Genova, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria elencata nell'allegato 3 al presente decreto. 2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma. 3. Presso ogni direzione marittima e' istituita una commissione presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un funzionario designato da un organismo notificato nonche' da un sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario. 4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori della commissione e di un suo sostituto. 5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario dello stesso organismo. 6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la conformita' dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del personale della stazione, in conformita' alle norme contenute nella risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto conto anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi per i quali e' richiesta l'approvazione. 7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione e' redatto apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le eventuali irregolarita' riscontrate nonche' il giudizio finale motivato della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte dell'amministrazione. 8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima, corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma, provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, il decreto di approvazione della stazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del richiedente.