Art. 11. Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione 1. Le stazioni di revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con periodicita' massima biennale, secondo le stesse modalita' indicate all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza. 2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le medesime modalita' di cui all'art. 10. 3. L'amministrazione ha comunque facolta', in ogni tempo ed a propria discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo notificato. Le eventuali spese, se la stazione e' riscontrata non conforme, sono a carico della stessa. 4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3, ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.