Art. 11.
   Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione

  1.  Le  stazioni  di  revisione  approvate  sono  soggette  ad  una
ispezione  periodica  con  periodicita'  massima biennale, secondo le
stesse   modalita'  indicate  all'art.  10.  Gli  interessati  devono
richiedere  l'effettuazione  della  visita  periodica alla competente
direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza.
  2.   In   caso   di  trasferimento  in  altro  sito,  di  modifiche
significative    ai    locali    esistenti   o   alle   strutture   o
all'organizzazione,  le  stazioni  di  revisione  sono  sottoposte ad
ispezione  occasionale obbligatoria, con le medesime modalita' di cui
all'art. 10.
  3.  L'amministrazione  ha  comunque  facolta',  in  ogni tempo ed a
propria  discrezione,  di  sottoporre le stazioni di revisione ad una
ispezione  occasionale,  avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di
un organismo notificato.
  Le  eventuali  spese,  se  la stazione e' riscontrata non conforme,
sono a carico della stessa.
  4.  Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2,
e  3,  ovvero  il  loro  esito  negativo, comporta l'emanazione di un
apposito    decreto   di   sospensione   o   di   revoca   da   parte
dell'amministrazione  che  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.