Art. 12.
                      Obblighi dei costruttori

  1. I costruttori dei dispositivi devono:
    a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere
adeguatamente  revisionati  secondo le prescrizioni della risoluzione
IMO A. 761(18) e del presente decreto;
    b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso
i porti in funzione delle esigenze dei traffici;
    c) assicurare  che  ciascuna  stazione  di revisione dagli stessi
accreditata  abbia  personale  qualificato che sia stato sempre dagli
stessi   costruttori   adeguatamente  addestrato  e  certificato  per
eseguire  i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonche'
sia  stato  messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei
dispositivi,  nelle  procedure  di revisione o di riparazione e nelle
tecniche;
    d) tenere  costantemente  informate  l'amministrazione  in merito
alla  lista  delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo
cambiamento della stessa lista;
    e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate:
      1.  le  varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle
norme   di   manutenzione   e   alle  istruzioni  di  manutenzione  e
riparazione;
      2. i materiali e le parti di rispetto;
      3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione.