Art. 12. Obblighi dei costruttori 1. I costruttori dei dispositivi devono: a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO A. 761(18) e del presente decreto; b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti in funzione delle esigenze dei traffici; c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonche' sia stato messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di revisione o di riparazione e nelle tecniche; d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento della stessa lista; e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate: 1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione; 2. i materiali e le parti di rispetto; 3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione.