Art. 13. Esenzioni e norme transitorie 1. Nonostante quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di revisione appropriate istruzioni; b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per territorio; non possono essere rilasciate piu' di due autorizzazioni all'anno per una stessa marca di dispositivi; c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di stazioni non accreditate dal costruttore; d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato della nave; e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla stazione di revisione con il costruttore. 2. Le stazioni di revisione gia' in possesso dell'accreditamento da parte di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del presente decreto, possono continuare la propria attivita' per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo affidato della nave. Roma, 16 luglio 2002 Il comandante generale: Sicurezza