Art. 13.
                    Esenzioni e norme transitorie

  1.   Nonostante   quanto  previsto  dall'art.  8,  terzo  comma,  i
dispositivi  per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione
accreditate    dal   costruttore   possono   essere   eccezionalmente
revisionate    da    stazioni    autorizzate    dall'amministrazione,
subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
    a) l'effettuazione  della  revisione  deve  essere consentita per
iscritto  dal  costruttore  che,  se  necessario, deve impartire alla
stazione di revisione appropriate istruzioni;
    b) la  stazione  di  revisione  deve  essere,  di volta in volta,
preventivamente  autorizzata dalla direzione marittima competente per
territorio;  non possono essere rilasciate piu' di due autorizzazioni
all'anno per una stessa marca di dispositivi;
    c) i  dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da
parte di stazioni non accreditate dal costruttore;
    d) alla  revisione  deve  presenziare un ispettore dell'organismo
affidato della nave;
    e) eventuali  riparazioni o sostituzioni devono essere concordate
dalla stazione di revisione con il costruttore.
  2. Le stazioni di revisione gia' in possesso dell'accreditamento da
parte   di   costruttori  di  qualsiasi  dispositivo,  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  possono continuare la propria
attivita'  per  i  sei  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore del
presente  decreto.  In  tale  periodo  transitorio  le  operazioni di
revisione  dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo
affidato della nave.
    Roma, 16 luglio 2002

                                    Il comandante generale: Sicurezza