Art. 3.
                        Rapporto di revisione

  1.  In  occasione  di  ogni  revisione  la stazione che vi provvede
dovra'  rilasciare  un "rapporto di revisione" contenente, almeno, le
seguenti indicazioni:
    a) per i dispositivi di evacuazione marini:
      1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;
      2. tipo di dispositivo;
      3. numero di identificazione del dispositivo;
      4.  amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o
rilasciato la dichiarazione di conformita';
      5.  numero di persone per il quale il dispositivo e' dichiarato
conforme;
      6. data di revisione;
      7. prove effettuate;
      8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;
      9. identificazione delle persone responsabili della revisione;
      10. data di restituzione alla nave;
      11. nome della nave;
    b) per le zattere gonfiabili:
      1. nome o sigla del fabbricante;
      2. tipo di zattera;
      3. numero di identificazione della zattera;
      4.  amministrazione/organismo  che  ha  approvato  la zattera o
rilasciato la dichiarazione di conformita';
      5.  numero  delle  persone  che  possono  trovare  posto  sulla
zattera;
      6. tipo di equipaggiamento;
      7. lunghezza della barbetta;
      8.  altezza  massima  di  posizionamento  a  bordo  rispetto al
galleggiamento della nave;
      9. data di revisione;
      10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;
      11.  eventuali  sostituzioni  o  riparazione  effettuate  sulla
zattera;
       12. prove effettuate;
      13. identificazione delle persone responsabili della revisione;
      14. data di restituzione alla nave;
      15. nome della nave;
    c) per gli sganci idrostatici:
      1. nome o sigla del fabbricante;
      2. tipo di sgancio;
      3. identificazione delle persone responsabili della revisione;
      4. data di revisione dello sgancio;
      5. data di restituzione alla nave;
      6. nome della nave;
    d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:
      1. nome o sigla del fabbricante;
      2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per
adulti o bambini;
      3. eventuale numero di lotto;
      4. numero delle cinture revisionate;
      5.  amministrazione/organismo  che  ha  approvato  la cintura o
rilasciato la dichiarazione di conformita';
      6. prove eseguite;
      7. identificazione delle persone responsabili della revisione;
      8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;
      9. data di revisione della cintura;
      10. data di restituzione alla nave;
      11. nome della nave.
  2.  Una  copia  del  "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve
essere  custodita  dal comando della nave sulla quale la dotazione e'
sistemata  per  almeno  cinque anni. Analogo obbligo di conservazione
compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.
  3.   Il   rapporto  di  revisione  deve  consentire  con  sicurezza
l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.
  4.  Sul  rapporto  di  revisione  deve essere riportata la seguente
dicitura:   "stazione  di  revisione  approvata  dall'amministrazione
italiana  in conformita' alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il
4 novembre  1993,  come  modificata  dalla  risoluzione  MSC  55(66),
adottata  il  30 maggio  1996",  riportando  inoltre  gli estremi del
presente decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A.
761(18),  come  modificata,  e'  riportata  in allegato 1 al presente
decreto,  con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in
allegato 2.
  5.  Il  rapporto  di  revisione deve essere redatto anche in lingua
inglese.