Art. 3. Rapporto di revisione 1. In occasione di ogni revisione la stazione che vi provvede dovra' rilasciare un "rapporto di revisione" contenente, almeno, le seguenti indicazioni: a) per i dispositivi di evacuazione marini: 1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo; 2. tipo di dispositivo; 3. numero di identificazione del dispositivo; 4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato la dichiarazione di conformita'; 5. numero di persone per il quale il dispositivo e' dichiarato conforme; 6. data di revisione; 7. prove effettuate; 8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate; 9. identificazione delle persone responsabili della revisione; 10. data di restituzione alla nave; 11. nome della nave; b) per le zattere gonfiabili: 1. nome o sigla del fabbricante; 2. tipo di zattera; 3. numero di identificazione della zattera; 4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la dichiarazione di conformita'; 5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera; 6. tipo di equipaggiamento; 7. lunghezza della barbetta; 8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave; 9. data di revisione; 10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte; 11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera; 12. prove effettuate; 13. identificazione delle persone responsabili della revisione; 14. data di restituzione alla nave; 15. nome della nave; c) per gli sganci idrostatici: 1. nome o sigla del fabbricante; 2. tipo di sgancio; 3. identificazione delle persone responsabili della revisione; 4. data di revisione dello sgancio; 5. data di restituzione alla nave; 6. nome della nave; d) per le cinture di salvataggio gonfiabili: 1. nome o sigla del fabbricante; 2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o bambini; 3. eventuale numero di lotto; 4. numero delle cinture revisionate; 5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la dichiarazione di conformita'; 6. prove eseguite; 7. identificazione delle persone responsabili della revisione; 8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate; 9. data di revisione della cintura; 10. data di restituzione alla nave; 11. nome della nave. 2. Una copia del "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione e' sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche. 3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione. 4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura: "stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in conformita' alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993, come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio 1996", riportando inoltre gli estremi del presente decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, e' riportata in allegato 1 al presente decreto, con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in allegato 2. 5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.