Art. 6.
    Modalita' di revisione dei dispositivi di evacuazione marini

  1.  Le  revisioni  devono  essere  eseguite  secondo  le istruzioni
appositamente  emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione
marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione.
  2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte
alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5
della risoluzione IMO A.761(18), come modificata.
  3.  Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente
utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se
e'  riscontrata  una  dininuzione di peso superiore a quella prevista
dal  fabbricante  nel  manuale  di  manutenzione, le predette bombole
devono  essere  ricaricate  dopo  essere  state sottoposte, con esito
positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.