Art. 6. Modalita' di revisione dei dispositivi di evacuazione marini 1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione. 2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della risoluzione IMO A.761(18), come modificata. 3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se e' riscontrata una dininuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, le predette bombole devono essere ricaricate dopo essere state sottoposte, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.