Art. 8. Stazioni di revisione 1. Le revisioni di cui all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione secondo le modalita' indicate nell'art. 10. 2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, nonche' quelli aggiuntivi indicati nel presente decreto, in relazione al tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. 3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare. 4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate procedure tese a: a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che puo' essere revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da utilizzare; b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le persone responsabili delle varie fasi della revisione; c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei tecnici addetti alla revisione. 5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate procedure operative dirette ad assicurare che: a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli, manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale di revisione nonche' dalle norme vigenti in materia; b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato; c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonche' delle disposizioni vigenti in materia; d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma 5.c); e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione installati nella stazione; f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti installati nella stazione; g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione; h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non e' stata autorizzata.