Art. 9.
                        Revisioni all'estero

  1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas
74,  come  modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate
presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni
a  cio'  appositamente  riconosciute  da quello Stato, in conformita'
alla   risoluzione   dell'IMO   A.761(18),   come   modificata.  Tale
riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione.
  2.  Nei casi in cui non e' possibile procedere secondo le modalita'
indicate  nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate
presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza
di  un  ispettore  dell'organismo  affidato  della nave ovvero presso
stazioni  riconosciute  conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18),
come modificata, da detto organismo.