Art. 9. Revisioni all'estero 1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni a cio' appositamente riconosciute da quello Stato, in conformita' alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione. 2. Nei casi in cui non e' possibile procedere secondo le modalita' indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, da detto organismo.