(all. 1 - art. 1)
                                                         Allegato "A"
   CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MECCANISMO DI PRICE CAP
Documento per la consultazione.
    L'Autorita',  ai  sensi  della  delibera  n.  278/99/CONS recante
"Procedura  per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive",
    Invita:
      i  soggetti  titolari  di  licenza individuale per l'offerta di
reti e/o servizi di telecomunicazioni;
      le associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi;
      altri soggetti potenzialmente interessati,
a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria
posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di
interesse.
    Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul
meccanismo  di  price cap", nonche' l'indicazione della denominazione
del  soggetto  rispondente,  dovranno  essere  fatte pervenire, entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente documento nella
Gazzetta  Ufficiale,  tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno o
raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita'   per   le  garanzie  nelle  comunicazioni  -  Dipartimento
regolamentazione  -  Att.ne  dott.  Davide  Gallino, responsabile del
procedimento  Centro  direzionale  is.  B5  "Torre Francesco" - 80143
                               Napoli
    Le  comunicazioni  potranno  essere anticipate, entro il medesimo
termine,  anche  in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
regolamentazione@agcom.it,  recando  in  oggetto la denominazione del
soggetto  rispondente  seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica
sul meccanismo di price cap".
    In   particolare   le   comunicazioni   dovranno   contenere   le
osservazioni   del   soggetto  rispondente,  in  maniera  puntuale  e
sintetica  sul  meccanismo  di price cap, rispettando preferibilmente
l'ordine  espositivo  della medesima, con riferimento alle sole parti
ritenute di interesse.
    Le   comunicazioni  inviate  dai  soggetti  che  aderiscono  alla
consultazione   non   precostituiscono  alcun  titolo,  condizione  o
vincolo,  rispetto  ad  eventuali successive decisioni dell'Autorita'
stessa  e  hanno  carattere meramente informativo per i summenzionati
fini conoscitivi.
1. Percorso regolamentare relativamente al price cap.
    L'Autorita'   ha   introdotto   con  la  delibera  n.  171/99  un
mecca-nismo  di regolamentazione dei prezzi dei servizi finali basato
sul   "price  cap"  applicabile  per  gli  operatori  di  rete  fissa
notificati  come  aventi  notevole  forza  di  mercato nei servizi di
telecomunicazioni,   allo   stato  Telecom  Italia.  In  particolare,
l'Autorita'  esercita  i  suoi poteri di regolamentazione e controllo
dei  prezzi  dell'operatore  notificato  in  base  a quanto stabilito
all'art.  1,  comma  6,  lettera  c), n. 14, della legge n. 249/1997,
ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.
    L'art.   2,  comma  12,  lettera  e),  della  legge  n.  481/1995
stabilisce,  infatti,  che  "l'Autorita'  al  fine  di perseguire gli
obiettivi   di   garantire   la   promozione   della   concorrenza  e
dell'efficienza nel settore, nonche' adeguati livelli di qualita' (di
cui  all'art.  1,  comma  1)  stabilisce  e  aggiorna,  in  relazione
all'andamento  del  mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi  di  riferimento  per determinare le tariffe di cui ai commi
17,  18  e  19,  nonche'  le  modalita'  per  il  recupero  dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare
la  qualita',  l'efficienza  del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo sul territorio nazionale".
    I  commi  17,  18  e  19  dell'art.  2  della  legge  n. 481/1995
definiscono  gli  elementi per la costruzione del meccanismo di price
cap. In particolare:
      il   comma   17   definisce   come   "tariffe"   [sottoposte  a
regolamentazione] i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte;
      il  comma 18 definisce i parametri che l'Autorita' deve fissare
per la determinazione del price cap, e in particolare:
        a) il  tasso  di  variazione  medio  annuo  (IPC) riferito ai
dodici  mesi  precedenti  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
        b) l'obiettivo   di   variazione   del   tasso   annuale   di
produttivita' (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;
      il  comma  19  definisce  gli altri elementi di cui tener conto
nella definizione delle tariffe sulla base del price cap:
        a) recupero  di  qualita'  del  servizio  rispetto a standard
prefissati per un periodo almeno triennale;
        b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del
servizio universale;
        c) costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al
controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse.
    In  base  a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n.
481/1995,  l'Autorita'  fissa  quindi  un  valore medio ponderato del
prezzo di un paniere di servizi e vincola l'operatore notificato alla
variazione  di  tale  prezzo  sulla base di un determinato valore del
parametro   "X"   (che   rappresenta  il  recupero  di  produttivita'
dell'operatore  sottoposto  al  vincolo)  e dell'indice dei prezzi al
consumo.
    Inoltre,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  19, nell'ambito
dell'obiettivo  di  recupero  di efficienza di medio e lungo periodo,
l'Autorita'  puo'  variare  -  alla luce di significativi cambiamenti
nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle
normative  o  nella  struttura del servizio universale - la struttura
del  price  cap,  anche  variandone  la  composizione  del paniere di
servizi a cui il meccanismo si applica.
    In  ogni  caso,  come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita' ha il compito di sorveglianza sui
prezzi   praticati,   ovvero  deve  svolgere  un'azione  continua  di
monitoraggio  sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva
concorrenza.
    Il meccanismo introdotto con la delibera n. 171/99, da applicarsi
per il triennio 2000-2002, ha subito alcune modifiche, principalmente
per   consentire   il   ribilanciamento  tariffario  richiesto  dalla
Commissione  europea.  In  particolare,  la  delibera  847/00/CONS ha
portato  a  una  modifica  del  sub-cap  relativo  ai  contributi  di
attivazione ed ai canoni nella misura fissata all'IPC+ 6%.
    L'art.  2 di quest'ultima delibera prevedeva inoltre che entro il
mese  di ottobre  2001,  l'Autorita' verificasse, anche attraverso un
confronto  con  la Commissione europea, gli effetti dell'applicazione
del  "price  cap"  al  fine di conseguire un completo ribilanciamento
tariffario  relativamente  ai  contributi di attivazione ed ai canoni
entro  il  1  luglio 2002. All'esito di tale verifica, l'Autorita' ha
proceduto,  con la delibera n. 469/01/CONS, alla revisione del valore
del  "sub-cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per
l'anno  2002,  in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della
delibera  n.  171/99,  e comunque secondo le modalita' procedimentali
applicabili al caso di specie.
    La   delibera  n.  847/00/CONS  (art.  3,  comma  1)  ha  inoltre
sostituito  il  titolo  III,  punto 5 della delibera n. 171/99 con il
seguente testo:
    "5.  Relativamente  alle modalita' di applicazione dei vincoli di
cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:
      a) almeno  la  meta'  degli  effetti  di  riduzione della spesa
conseguenti  dai  vincoli  dei "sub-cap" devono essere resi operativi
nei  primi  sei mesi dell'anno. Non piu' della meta' degli effetti di
incremento  della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" possono
essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno;
      b) relativamente  al  paniere  sottoposto al "cap" generale, il
valore  medio  effettivo  risultante  al termine di ciascun anno deve
essere  al  massimo  uguale  alla  media  tra il valore iniziale e il
valore  finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si
intende  la  somma  dei  valori  giornalieri  del paniere per ciascun
giorno  dell'anno.  Il  valore  giornaliero  del paniere e' uguale al
valore  del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero
di  giorni  dell'anno.  Per valore iniziale del paniere si intende il
valore   del   paniere   calcolato  sulla  base  dei  prezzi  vigenti
nell'ultimo  giorno  dell'anno  precedente.  Per  valore  finale  del
paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1
+  il  valore  del  "cap"  generale  sul paniere dei servizi di fonia
vocale);
      c) qualora l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo
capoverso  della  precedente lettera b), non sia stato rispettato, la
differenza  tra  il  valore  medio  effettivo  risultante  al termine
dell'anno  e  la media tra il valore iniziale ed il valore finale del
paniere  dovra'  essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla
base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita'".
    La  modifica alla tempistica e alle modalita' di applicazione del
price  cap  si  e'  resa  necessaria per evitare un'erogazione troppo
repentina o troppo ritardata dei suoi effetti, nonche' per migliorare
i  riferimenti  per  la  verifica  della  corretta  applicazione  del
meccanismo di price cap.
2. Benchmarking internazionale.
    Tabella comparativa dei valori e della composizione del price cap
nei principali Stati membri dell'Unione europea (in Austria, Grecia e
Finlandia non e' attualmente utilizzato)
            |                           |Price cap (campo di
            |                           |applicazione, valore della X
            |                           |e servizi inclusi nel
Stato membro|Periodo di validita'       |paniere)
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Linee affittate, telefonia
Belgio      |Gen-Dic 2002               |vocale residenziale. PC-3%
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Attivazione e trasloco
            |                           |linea, abbonamento, chiamate
            |                           |clientela residenziale,
            |                           |chiamate da telefonia
            |                           |pubblica.
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Telefonia vocale, ISDN,
            |                           |servizi   di testo su PC,
            |                           |consultazione elenchi, anche
Danimarca   |2001-2002                  |per utenti svantaggiati.
---------------------------------------------------------------------
            |                           |IPC-4% per il periodo
            |                           |2002  2003
---------------------------------------------------------------------
            |1999-2000 (per 2001 e 2002 |
Francia     |applicato retroattivamente)|Telefonia vocale IPC-4,5%
---------------------------------------------------------------------
Germania    |Gen 2002-Dic 2004          |Telefonia vocale
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Abbonamento IPC+1%,
            |                           |chia  mate urbane IPC-5%,
            |                           |chiamate interdistrettuali
            |                           |IPC 2%, internazionali
            |                           |IPC-1%
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Attivazione e trasloco
            |                           |linea, abbonamento, chiamate
            |                           |clientela residenziale,
            |                           |chiamate da telefonia
            |                           |pubblica, chiamate
            |                           |internazionali,
Eire        |Gen. 2000-Dic 2002         |consultazione elenchi IPC-8%
---------------------------------------------------------------------
            |                           |IPC-4,5% per il periodo
            |                           |lug 2001-lug 2002 (era: 5,3%
Paesi Bassi |Lug 1999-Lug 2002          |nel precedente periodo)
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Attivazione e trasloco
            |                           |linea, abbonamento (IPC+0%),
            |                           |chiamate clientela
            |                           |residenziale, chiamate
            |                           |interdistrettuali, chiamate
            |                           |fisso-mobile.
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Attivazione e trasloco
            |                           |linea, abbonamento (IPC+0%),
            |                           |chiamate clientela
            |                           |residenziale, chiamate
            |                           |interdistrettuali, chiamate
            |                           |fisso-mobile, consultazione
Spagna      |Gen 2001-Dic 2003          |elenchi
---------------------------------------------------------------------
            |                           |IPC-9% (2001); IPC - 8%
            |                           |(2002);
---------------------------------------------------------------------
            |                           |IPC-4% (2003)
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Subcap: Canone IPC+9,4
            |                           |(2002), IPC + 6% (2003);
---------------------------------------------------------------------
            |                           |Consultazione elenchi IPC
            |                           |16,5% (2001), IPC-2% (2003)
---------------------------------------------------------------------
            |1997-2001, prorogato al    |
Regno Unito |"Lug. 2002                 |Telefonia vocale IPC-4,5%
3. Nuovo quadro regolamentare.
    La  nuova Direttiva sul Servizio Universale (2002/22/EC) da' alle
Autorita'  nazionali di regolamentazione gli strumenti per regolare i
prezzi degli operatori fissi e mobili notificati come aventi notevole
forza  di  mercato, tra l'altro per il tramite di meccanismi di price
cap. In particolare e' prevista l'introduzione di meccanismi di price
cap  in  un  dato  mercato  di  servizi  finali  se  tale mercato non
risultasse  sufficientemente  competitivo  e  se gli obblighi imposti
nell'ambito  della  Direttiva Accesso e Interconnessione (2002/19/EC)
non   hanno  garantito  condizioni  concorrenziali  tali  da  rendere
superfluo o eccessivo un controllo tariffario.
4. Domande per la consultazione.
1. Indice dei prezzi al consumo.
    La citata legge n. 481/1995 indica le modalita' di formazione dei
price  cap.  In  particolare  la  legge  richiama  la  necessita'  di
utilizzare  come  indice  dei  prezzi  al  consumo  (IPC) il tasso di
variazione  medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
Si  tratta  di  un indice ampiamente conosciuto e pertanto valido per
gli  usi regolamentari. Coloro che propugnano l'adozione di un indice
differente  ritengono  che  detto  indice  non  segua necessariamente
l'evoluzione  dei  costi  dell'operatore  notificato, mentre esso sia
influenzato,  sia  pure marginalmente, dai prezzi dell'operatore, che
fanno parte dell'indice stesso.
    Si  richiedono commenti o proposte sull'impiego dell'IPC rilevato
dall'ISTAT ai fini della composizione del meccanismo del price cap.
2. Durata.
    La  legge  n.  481/1995  indica  una  durata minima triennale per
l'adozione  di  meccanismi  di  price cap. Pur prevedendo valutazioni
annuali,  la  durata minima tende a essere di almeno tre anni a causa
delle  difficolta'  di  valutazione  dei  recuperi  di  produttivita'
effettivamente conseguiti dall'operatore notificato, da un lato, e in
virtu'  dell'opportunita'  di  migliorare l'orizzonte previsionale di
applicazione   dello   strumento  regolamentare  per  gli  operatori,
dall'altro.
    Si  richiedono  commenti o proposte relativamente alla durata del
periodo   di  applicazione  e  sulla  periodicita'  della  revisione,
attualmente annuale.
3. Meccanismo del price cap.
    La  definizione  del  meccanismo  da  utilizzare nel price cap e'
evidentemente uno degli elementi cruciali da ponderare.
    Ogni sistema di price cap e', in pratica, composto da:
      a) i  servizi  di  telecomunicazioni che si considera opportuno
mantenere in regime regolamentato;
      b) il  paniere  composto  dai  suddetti  servizi, attribuendo a
ciascun   servizio   di   ciascun  paniere  un  peso  ponderato  come
percentuale  del  valore  del  servizio  incluso  nel  valore  totale
iniziale  del  paniere calcolato sulla base dei prezzi di riferimento
[o come aggregato totale di traffico];
      c) i   prezzi   di  riferimento  di  ciascun  servizio  inclusi
nell'insieme  dei  panieri;  tali  prezzi  servono  come  base per il
calcolo dei valori parziali e totali determinanti i pesi ponderati;
      d) i  parametri tariffari (ad es. canoni, scatto alla risposta,
prezzo   al   secondo   o  minutario,  durata  media  della  chiamata
considerata,  chiamata  in  picco  o  fuori picco, ambito geografico,
etc.) con i quali si determinano inizialmente i prezzi di riferimento
e  successivamente  i  prezzi unitari massimi che in ogni momento del
periodo  di  applicazione potranno essere confrontati con i prezzi di
riferimento,   salvo   nel  caso  in  cui  per  qualunque  prezzo  di
riferimento  si  possano  autorizzare  variazioni  in alto o in basso
dovute a variazioni del IPC;
      e) la  percentuale  di  diminuzione  annuale  (X, o recupero di
produttivita) che per ciascun anno del periodo di applicazione dovra'
variare il valore del paniere attualizzato con la variazione del IPC;
      f) gli  obblighi imposti all'operatore notificato relativamente
alla pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i
servizi inclusi nel paniere;
      g) il  procedimento  di valutazione delle offerte e la verifica
della corretta implementazione del meccanismo di price cap.
    Si  richiedono  commenti  su  ognuno dei punti summenzionati, con
particolare riferimento a:
      tipologia  dei  servizi  di comunicazioni che si ritiene vadano
assoggettati  al price cap; si richiede, inoltre, come debbano essere
valutati i nuovi servizi;
      metodologie  di  attribuzione  dei  pesi  ponderati  a  ciascun
servizio considerato;
      definizione dei prezzi di riferimento (tempistica e metodologia
di valutazione dei prezzi di riferimento);
      definizione  dei  parametri  tariffari  da  considerare  per la
determinazione dei prezzi di riferimento;
      percentuale  di  recupero  di  produttivita'  ipotizzabile  per
ciascun   anno   del  periodo  di  applicazione,  specificando  quali
valutazioni  oggettive  portino  alla  definizione  di un dato valore
della X;
      valutazioni  sul  rispetto  degli  obblighi di trasparenza e di
pubblicizzazione  delle  offerte  di  riferimento  in relazione con i
servizi inclusi nel paniere;
      definizione di eventuali sub-cap nei servizi meno competitivi;
      eventuali  suggerimenti volti a migliorare la valutazione delle
offerte  e  le  attivita'  di verifica. A questo proposito si rimanda
anche  all'applicazione  delle  Linee  guida per la valutazione delle
offerte predisposte con la delibera 152/02/CONS.
4. Global price cap.
    L'Autorita'  sta  valutando  la  possibilita'  di  introdurre  un
meccanismo  di  network  cap sui prezzi di terminazione fisso mobile.
Inoltre  con la delibera 152/02/CONS e' prevista l'introduzione di un
network  cap  per  la  rete  fissa,  che  sara'  oggetto  di separata
consultazione  pubblica.  Si  richiede  una  prima  valutazione della
preferibilita'  di  un  meccanismo  cd di global price cap (price cap
associato  al  network  cap,  eventualmente in forma di unico paniere
composto  da  servizi  finali  e  intermedi)  o  del  mantenimento di
dinamiche  separate  nell'offerta  di  beni  intermedi,  regolata dal
futuro  network  cap,  e  nell'offerta  di  beni  finali, controllata
parzialmente con il meccanismo di price cap.
5. Qualita' del servizio.
    La  qualita' dei servizi offerti, come ricordato all'inizio, puo'
essere  uno  dei  parametri  rilevanti  nella fissazione dei valori o
nella modifica del price cap.
    Si  richiede  di  segnalare  quali  parametri qualitativi possano
essere  utilizzati  per  valutare  le  offerte  anche sotto l'aspetto
tecnico, relativamente ai servizi presenti nel paniere del price cap,
nonche'  come  parametri qualitativi possano essere utilizzati per la
revisione  periodica  dei  valori individuati dal meccanismo di price
cap.