Allegato "A" CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MECCANISMO DI PRICE CAP Documento per la consultazione. L'Autorita', ai sensi della delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", Invita: i soggetti titolari di licenza individuale per l'offerta di reti e/o servizi di telecomunicazioni; le associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi; altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne dott. Davide Gallino, responsabile del procedimento Centro direzionale is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap". In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sul meccanismo di price cap, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse. Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. 1. Percorso regolamentare relativamente al price cap. L'Autorita' ha introdotto con la delibera n. 171/99 un mecca-nismo di regolamentazione dei prezzi dei servizi finali basato sul "price cap" applicabile per gli operatori di rete fissa notificati come aventi notevole forza di mercato nei servizi di telecomunicazioni, allo stato Telecom Italia. In particolare, l'Autorita' esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi dell'operatore notificato in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995. L'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 stabilisce, infatti, che "l'Autorita' al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonche' adeguati livelli di qualita' (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale". I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/1995 definiscono gli elementi per la costruzione del meccanismo di price cap. In particolare: il comma 17 definisce come "tariffe" [sottoposte a regolamentazione] i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte; il comma 18 definisce i parametri che l'Autorita' deve fissare per la determinazione del price cap, e in particolare: a) il tasso di variazione medio annuo (IPC) riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT; b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita' (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale; il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto nella definizione delle tariffe sulla base del price cap: a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale; b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale; c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse. In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, l'Autorita' fissa quindi un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi e vincola l'operatore notificato alla variazione di tale prezzo sulla base di un determinato valore del parametro "X" (che rappresenta il recupero di produttivita' dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 19, nell'ambito dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l'Autorita' puo' variare - alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale - la struttura del price cap, anche variandone la composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica. In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita' ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza. Il meccanismo introdotto con la delibera n. 171/99, da applicarsi per il triennio 2000-2002, ha subito alcune modifiche, principalmente per consentire il ribilanciamento tariffario richiesto dalla Commissione europea. In particolare, la delibera 847/00/CONS ha portato a una modifica del sub-cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni nella misura fissata all'IPC+ 6%. L'art. 2 di quest'ultima delibera prevedeva inoltre che entro il mese di ottobre 2001, l'Autorita' verificasse, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, gli effetti dell'applicazione del "price cap" al fine di conseguire un completo ribilanciamento tariffario relativamente ai contributi di attivazione ed ai canoni entro il 1 luglio 2002. All'esito di tale verifica, l'Autorita' ha proceduto, con la delibera n. 469/01/CONS, alla revisione del valore del "sub-cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalita' procedimentali applicabili al caso di specie. La delibera n. 847/00/CONS (art. 3, comma 1) ha inoltre sostituito il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 con il seguente testo: "5. Relativamente alle modalita' di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue: a) almeno la meta' degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" devono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno. Non piu' della meta' degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" possono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno; b) relativamente al paniere sottoposto al "cap" generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere e' uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del "cap" generale sul paniere dei servizi di fonia vocale); c) qualora l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera b), non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovra' essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita'". La modifica alla tempistica e alle modalita' di applicazione del price cap si e' resa necessaria per evitare un'erogazione troppo repentina o troppo ritardata dei suoi effetti, nonche' per migliorare i riferimenti per la verifica della corretta applicazione del meccanismo di price cap. 2. Benchmarking internazionale. Tabella comparativa dei valori e della composizione del price cap nei principali Stati membri dell'Unione europea (in Austria, Grecia e Finlandia non e' attualmente utilizzato) | |Price cap (campo di | |applicazione, valore della X | |e servizi inclusi nel Stato membro|Periodo di validita' |paniere) --------------------------------------------------------------------- | |Linee affittate, telefonia Belgio |Gen-Dic 2002 |vocale residenziale. PC-3% --------------------------------------------------------------------- | |Attivazione e trasloco | |linea, abbonamento, chiamate | |clientela residenziale, | |chiamate da telefonia | |pubblica. --------------------------------------------------------------------- | |Telefonia vocale, ISDN, | |servizi di testo su PC, | |consultazione elenchi, anche Danimarca |2001-2002 |per utenti svantaggiati. --------------------------------------------------------------------- | |IPC-4% per il periodo | |2002 2003 --------------------------------------------------------------------- |1999-2000 (per 2001 e 2002 | Francia |applicato retroattivamente)|Telefonia vocale IPC-4,5% --------------------------------------------------------------------- Germania |Gen 2002-Dic 2004 |Telefonia vocale --------------------------------------------------------------------- | |Abbonamento IPC+1%, | |chia mate urbane IPC-5%, | |chiamate interdistrettuali | |IPC 2%, internazionali | |IPC-1% --------------------------------------------------------------------- | |Attivazione e trasloco | |linea, abbonamento, chiamate | |clientela residenziale, | |chiamate da telefonia | |pubblica, chiamate | |internazionali, Eire |Gen. 2000-Dic 2002 |consultazione elenchi IPC-8% --------------------------------------------------------------------- | |IPC-4,5% per il periodo | |lug 2001-lug 2002 (era: 5,3% Paesi Bassi |Lug 1999-Lug 2002 |nel precedente periodo) --------------------------------------------------------------------- | |Attivazione e trasloco | |linea, abbonamento (IPC+0%), | |chiamate clientela | |residenziale, chiamate | |interdistrettuali, chiamate | |fisso-mobile. --------------------------------------------------------------------- | |Attivazione e trasloco | |linea, abbonamento (IPC+0%), | |chiamate clientela | |residenziale, chiamate | |interdistrettuali, chiamate | |fisso-mobile, consultazione Spagna |Gen 2001-Dic 2003 |elenchi --------------------------------------------------------------------- | |IPC-9% (2001); IPC - 8% | |(2002); --------------------------------------------------------------------- | |IPC-4% (2003) --------------------------------------------------------------------- | |Subcap: Canone IPC+9,4 | |(2002), IPC + 6% (2003); --------------------------------------------------------------------- | |Consultazione elenchi IPC | |16,5% (2001), IPC-2% (2003) --------------------------------------------------------------------- |1997-2001, prorogato al | Regno Unito |"Lug. 2002 |Telefonia vocale IPC-4,5% 3. Nuovo quadro regolamentare. La nuova Direttiva sul Servizio Universale (2002/22/EC) da' alle Autorita' nazionali di regolamentazione gli strumenti per regolare i prezzi degli operatori fissi e mobili notificati come aventi notevole forza di mercato, tra l'altro per il tramite di meccanismi di price cap. In particolare e' prevista l'introduzione di meccanismi di price cap in un dato mercato di servizi finali se tale mercato non risultasse sufficientemente competitivo e se gli obblighi imposti nell'ambito della Direttiva Accesso e Interconnessione (2002/19/EC) non hanno garantito condizioni concorrenziali tali da rendere superfluo o eccessivo un controllo tariffario. 4. Domande per la consultazione. 1. Indice dei prezzi al consumo. La citata legge n. 481/1995 indica le modalita' di formazione dei price cap. In particolare la legge richiama la necessita' di utilizzare come indice dei prezzi al consumo (IPC) il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Si tratta di un indice ampiamente conosciuto e pertanto valido per gli usi regolamentari. Coloro che propugnano l'adozione di un indice differente ritengono che detto indice non segua necessariamente l'evoluzione dei costi dell'operatore notificato, mentre esso sia influenzato, sia pure marginalmente, dai prezzi dell'operatore, che fanno parte dell'indice stesso. Si richiedono commenti o proposte sull'impiego dell'IPC rilevato dall'ISTAT ai fini della composizione del meccanismo del price cap. 2. Durata. La legge n. 481/1995 indica una durata minima triennale per l'adozione di meccanismi di price cap. Pur prevedendo valutazioni annuali, la durata minima tende a essere di almeno tre anni a causa delle difficolta' di valutazione dei recuperi di produttivita' effettivamente conseguiti dall'operatore notificato, da un lato, e in virtu' dell'opportunita' di migliorare l'orizzonte previsionale di applicazione dello strumento regolamentare per gli operatori, dall'altro. Si richiedono commenti o proposte relativamente alla durata del periodo di applicazione e sulla periodicita' della revisione, attualmente annuale. 3. Meccanismo del price cap. La definizione del meccanismo da utilizzare nel price cap e' evidentemente uno degli elementi cruciali da ponderare. Ogni sistema di price cap e', in pratica, composto da: a) i servizi di telecomunicazioni che si considera opportuno mantenere in regime regolamentato; b) il paniere composto dai suddetti servizi, attribuendo a ciascun servizio di ciascun paniere un peso ponderato come percentuale del valore del servizio incluso nel valore totale iniziale del paniere calcolato sulla base dei prezzi di riferimento [o come aggregato totale di traffico]; c) i prezzi di riferimento di ciascun servizio inclusi nell'insieme dei panieri; tali prezzi servono come base per il calcolo dei valori parziali e totali determinanti i pesi ponderati; d) i parametri tariffari (ad es. canoni, scatto alla risposta, prezzo al secondo o minutario, durata media della chiamata considerata, chiamata in picco o fuori picco, ambito geografico, etc.) con i quali si determinano inizialmente i prezzi di riferimento e successivamente i prezzi unitari massimi che in ogni momento del periodo di applicazione potranno essere confrontati con i prezzi di riferimento, salvo nel caso in cui per qualunque prezzo di riferimento si possano autorizzare variazioni in alto o in basso dovute a variazioni del IPC; e) la percentuale di diminuzione annuale (X, o recupero di produttivita) che per ciascun anno del periodo di applicazione dovra' variare il valore del paniere attualizzato con la variazione del IPC; f) gli obblighi imposti all'operatore notificato relativamente alla pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere; g) il procedimento di valutazione delle offerte e la verifica della corretta implementazione del meccanismo di price cap. Si richiedono commenti su ognuno dei punti summenzionati, con particolare riferimento a: tipologia dei servizi di comunicazioni che si ritiene vadano assoggettati al price cap; si richiede, inoltre, come debbano essere valutati i nuovi servizi; metodologie di attribuzione dei pesi ponderati a ciascun servizio considerato; definizione dei prezzi di riferimento (tempistica e metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento); definizione dei parametri tariffari da considerare per la determinazione dei prezzi di riferimento; percentuale di recupero di produttivita' ipotizzabile per ciascun anno del periodo di applicazione, specificando quali valutazioni oggettive portino alla definizione di un dato valore della X; valutazioni sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere; definizione di eventuali sub-cap nei servizi meno competitivi; eventuali suggerimenti volti a migliorare la valutazione delle offerte e le attivita' di verifica. A questo proposito si rimanda anche all'applicazione delle Linee guida per la valutazione delle offerte predisposte con la delibera 152/02/CONS. 4. Global price cap. L'Autorita' sta valutando la possibilita' di introdurre un meccanismo di network cap sui prezzi di terminazione fisso mobile. Inoltre con la delibera 152/02/CONS e' prevista l'introduzione di un network cap per la rete fissa, che sara' oggetto di separata consultazione pubblica. Si richiede una prima valutazione della preferibilita' di un meccanismo cd di global price cap (price cap associato al network cap, eventualmente in forma di unico paniere composto da servizi finali e intermedi) o del mantenimento di dinamiche separate nell'offerta di beni intermedi, regolata dal futuro network cap, e nell'offerta di beni finali, controllata parzialmente con il meccanismo di price cap. 5. Qualita' del servizio. La qualita' dei servizi offerti, come ricordato all'inizio, puo' essere uno dei parametri rilevanti nella fissazione dei valori o nella modifica del price cap. Si richiede di segnalare quali parametri qualitativi possano essere utilizzati per valutare le offerte anche sotto l'aspetto tecnico, relativamente ai servizi presenti nel paniere del price cap, nonche' come parametri qualitativi possano essere utilizzati per la revisione periodica dei valori individuati dal meccanismo di price cap.