(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                     (alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI
                   MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) "sondaggio":  ogni  rilevazione  di opinioni, comportamenti,
giudizi,  atteggiamenti,  previsioni,  atti  e  fatti  effettuata con
metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente
di  generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo
di  individuazione  delle  unita'  che  fanno parte del campione e la
estensione   dei   risultati   al  collettivo  rispettano  i  criteri
statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle
associazioni  professionali  maggiormente  rappresentative  sul piano
nazionale e internazionale;
      b) "inchiesta": una rilevazione non rappresentativa che prevede
una  selezione  dei  rispondenti  effettuata  senza  impiegare metodi
statistici adeguati, il cui risultato non puo' essere generalizzato;
      c) "committente":   ogni   persona   fisica   o  giuridica  che
commissiona la realizzazione di un sondaggio;
      d) "acquirente": ogni persona fisica o giuridica che acquista i
risultati del sondaggio in modo totale o parziale;
      e) "soggetto realizzatore": ogni persona fisica o giuridica che
ha  organizzato  e  realizzato  il  sondaggio per proprio conto o per
conto di altri;
      f) "intervista": ogni forma di contatto diretto o indiretto tra
intervistatore   e   intervistato,  indipendentemente  dalla  tecnica
utilizzata,  volto  alla  raccolta  delle  informazioni  oggetto  del
sondaggio;
      g) "mezzo   di   comunicazione   di   massa":   ogni  mezzo  di
comunicazione  o  diffusione,  quali  le  comunicazioni audiovisive e
multimediali  realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet,
l'editoria,  le  agenzie  di  stampa,  i  giornali  quotidiani  ed  i
periodici, anche elettronici;
      h) "documento":  ogni  descrizione e specificazione in forma di
testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra
specie  del  contenuto,  delle  modalita'  tecniche  e  metodologiche
seguite per la realizzazione di un sondaggio.
                               Art. 2.
               Modalita' di pubblicazione e diffusione
    1.  La  pubblicazione  e  diffusione  integrale  o  parziale  dei
risultati  dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese
le agenzie di stampa, e' corredata, a cura del responsabile del mezzo
di  comunicazione  di  massa,  da  una  "nota informativa". Essa deve
contenere   le  indicazioni  di  seguito  elencate,  delle  quali  e'
responsabile il "soggetto realizzatore" del sondaggio:
      a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
      b) il nome del committente e dell'acquirente;
      c) il   tipo   di   rilevazione,  l'universo  o  collettivo  di
riferimento, la tipologia degli "intervistati" e il tipo di campione,
specificando che si tratta di un "sondaggio" rappresentativo;
      d) l'estensione    territoriale   del   sondaggio   (nazionale,
regionale, provinciale, ecc.);
      e) la  consistenza  numerica  del  campione di intervistati, il
numero  o  la  percentuale  dei  non rispondenti e delle sostituzioni
effettuate;
      f) la data o periodo in cui e' stato condotto il sondaggio;
      g) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte ai rispondenti
oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;
      h) indirizzo   o   sito  informatico  dove  e'  disponibile  il
"documento"  completo  riguardante  il  sondaggio, documento che deve
essere predisposto come specificato al successivo art. 3.
    2.  In  caso  di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa,  la "nota informativa", come definita al comma l, deve essere
evidenziata in un apposito riquadro.
    3.  In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione  televisiva,  la  "nota  informativa", come definita al
comma 1,  deve  essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione
del sondaggio.
    4.  In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi,
la  "nota  informativa",  come  definita  al  comma 1, viene letta al
pubblico.
    5.  Qualunque  sia  la  forma  di  diffusione  dei  sondaggi,  le
informazioni  devono  essere  divulgate  nel rispetto della normativa
sulla  tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che
non  si  possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il
collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.
                               Art. 3.
                     Modalita' di documentazione
    1.  Il "documento" completo relativo ai sondaggi, i cui risultati
sono  stati  pubblicati  o  diffusi  secondo le indicazioni contenute
all'art.  2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui
mezzi  di  comunicazione  di  massa,  deve  essere  reso  pubblico  e
disponibile nella sua integrita' da parte del "soggetto realizzatore"
nell'apposito  sito  Internet  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni  http://www.agcom.it con la specifica indicazione delle
metodologie adottate per la realizzazione, e della significativita' e
limiti  dei  risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine
della   verifica,   da  parte  dell'Autorita',  della  corrispondenza
effettiva  di  tali  metodologie  a  quelle  dichiarate  dal soggetto
realizzatore  del  sondaggio. Il documento deve comunque contenere le
seguenti informazioni:
      a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
      b) committente e acquirente;
      c) tipo  e  oggetto  del sondaggio (opinioni, ecc.), universo o
collettivo di riferimento, unita' intervistate, tipo di campionamento
e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;
      d) estensione   territoriale  del  sondaggio,  con  la  precisa
indicazione  dei  luoghi  dove  e'  stata  effettuata  la rilevazione
(regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);
      e) data o periodo in cui e' stato realizzato il sondaggio;
      f) metodo di raccolta delle informazioni;
      g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;
      h) consistenza  numerica  del  campione di intervistati, numero
dei  non  rispondenti  e  delle  sostituzioni effettuate, percentuale
delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
      i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;
      l) "rappresentativita'"  dei  risultati, in termini di "margine
di  errore",  al  livello  fiduciario  del  95%, delle stime ottenute
(valori  assoluti,  medie,  percentuali,  ecc.) per le variabili piu'
importanti   con   riferimento  agli  obiettivi  del  sondaggio;  con
riferimento  al  margine  di errore occorre specificare gli eventuali
limiti  interpretativi  dei  risultati piu' analitici contenuti nelle
tabelle pubblicate e diffuse.
    2.  Il  soggetto  che  ha realizzato il sondaggio deve fornire le
eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorita' al fine di
effettuare ulteriori verifiche.
                               Art. 4.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni vigila sul
rispetto  delle  disposizioni  del presente provvedimento e verifica,
anche  mediante  il  ricorso  a  soggetti esterni dotati di specifica
qualificazione,   la   completezza   e  la  correttezza  della  "nota
informativa"  e  del  "documento"  relativi ai sondaggi, di cui siano
stati  pubblicati  e/o  diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le
violazioni   alle   disposizioni   del  presente  provvedimento  sono
perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorita'.
    2.  Al  soggetto  realizzatore  che  violi le disposizioni di cui
all'art.  3  o  fornisca informazioni, relative al documento e/o alla
nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni
previste  all'art.  1,  commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n.
249.  In  tal  caso  l'Autorita'  provvede nei confronti del mezzo di
comunicazione  di  massa,  ai sensi del successivo comma 3, ordinando
l'integrazione  o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota
indicativa diffusa.
    3.  Qualora  un  mezzo  di  comunicazione  di  massa  diffonda  i
risultati  di  un  sondaggio  non  corredati  dalla nota informativa,
completa  di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con
modalita'  difformi  da  quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4,
l'Autorita'  ordina  al  soggetto  responsabile di pubblicare la nota
informativa  o  di  effettuare  la  rettifica  o l'integrazione delle
indicazioni  in  essa  contenute  entro  48  ore,  tenuto conto della
periodicita'  di  pubblicazione dell'organo informativo in questione,
con le medesime modalita' di diffusione dei risultati del sondaggio.
    4.  Se  il  mezzo  di  comunicazione  di  massa  non ottempera al
provvedimento  dell'Autorita'  di cui ai commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni  amministrative  previste  all'art. 1, comma 31, della legge
31 luglio 1997, n. 249.