Art. 2.
  Il  tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di
credito  di  cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo
15  centesimi  di  punto  al tasso di rendimento semestrale lordo dei
buoni  ordinari  del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5
centesimi  piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di gennaio per la semestralita' dal 1 febbraio al 1 agosto successivo
e alla fine del mese di luglio per la semestralita' dal 1 agosto al 1
febbraio successivo.
  Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto  percentuale  tra  180 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
    in  caso  di  asta  non  competitiva,  al prezzo meno elevato tra
quelli  offerti  dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro
quota;
    in  caso  di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle
offerte   risultate   aggiudicatarie,   ponderata   per  le  relative
quantita'.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti  all'asta  BOT  a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo   considerato   per   il  calcolo  delle  semestralita'  verra'
determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con  base  360  giorni),  relativi  ai  BOT  di durata trimestrale e
annuale  offerti  alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta  di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per
il  calcolo  delle  semestralita'  sara'  pari al tasso Euribor a sei
mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto
ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302  del  29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'.
  Il   tasso  d'interesse  semestrale  lordo  verra'  reso  noto  con
comunicato  stampa  e  verra'  accertato  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.