Art. 4.

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo  4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5  giugno  2001,  n.  328,  in  materia  di  procedure  elettorali  e
funzionamento  degli organi degli ordini professionali regolamentati,
e  in  ogni  caso  non  oltre  il  ((  30 giugno  2004, )) i consigli
provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e
dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico,   geologo,  ingegnere  e  psicologo,  sono  prorogati  nella
composizione  comunque  vigente  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
          328:
              "3. Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
          comma 18,   legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
          il  funzionamento  degli  Organi  in sede disciplinare, nel
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.".