Art. 4. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il (( 30 giugno 2004, )) i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: "3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.".